Con la campagna Obiettivo Cittadinanza, in collaborazione con il Movimento Italiani senza Cittadinanza, abbiamo anche cercato di fornire informazioni utili alle migliaia di cittadini alle prese con i mille rivoli della burocrazia.
Ecco tutte le risposte alle principali domande che ci sono arrivate.

  1. Quali sono i tempi per il rilascio della Cittadinanza italiana?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/100492512263237/
  2. Sono nato e cresciuto in Italia, posso ottenere la cittadinanza italiana?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/?ref=page_internal
  3. Non sono nato in Italia ma ci sono cresciuto, posso ottenere la cittadinanza italiana?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/117947043851117/
  4. Per presentare la domanda è necessario possedere un reddito minimo?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/123215746657580/
  5. I miei genitori sono diventati cittadini italiani, quando potrò richiedere la cittadinanza?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/125437319768756/
  6. Per presentare la domanda per residenza è necessario conoscere la lingua italiana?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/126480942997727/
  7. Per registrarsi sul portale e caricare la domanda è obbligatorio possedere lo SPID?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/127653122880509/
  8. È sufficiente dimostrare di possedere il reddito minimo per un solo anno?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/128184859494002/
  9. Il certificato penale del Paese di origine deve essere sempre presentato con la domanda di cittadinanza italiana?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/129703209342167/
  10. I figli minori possono acquistare la cittadinanza italiana a seguito della naturalizzazione dei genitori?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/129704119342076/
  11. Se cambiano le generalità, come il cognome, cosa succede per la documentazione da presentare?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/129705072675314/
  12. Sono possibili spostamenti dal territorio italiano per l’accoglimento della domanda di cittadinanza italiana?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/129706279341860/
  13. Senza cittadinanza italiana è ammessa l’iscrizione a scuola?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843498894805/162548336057654/
  14. Quando è possibile iscrivere i minori stranieri a scuola?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/169705225341965/
  15. Come vengono gestite le iscrizioni degli alunni senza cittadinanza italiana?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/177561254556362
  16. Sono uno studente maggiorenne senza cittadinanza italiana, posso iscrivermi all’Università?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/180220054290482/

Sono stati diversi i tentativi di riformare la legge sulla cittadinanza, che si sono succeduti nel tempo e sono puntualmente caduti nel vuoto. Anche nel corso di questa legislatura, sono state depositate tre diverse proposte di riforma, che tuttavia giacciono da oltre due anni presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. Allora, quando i lavori parlamentari erano in corso, abbiamo sottoposto alla Commissione le nostre proposte sulla riforma, elaborate sulla base delle segnalazioni e richieste di assistenza rivolte al nostro servizio nazionale di tutela da centinaia di persone alle prese con il lungo e farraginoso iter di accesso allo status di cittadino. Proposte tuttora in buona parte valide ed attuali. Oggi, come allora, siamo convinti che occorra una riforma organica della materia, che non si limiti ad introdurre singole modifiche, ma che intervenga su tutte le modalità di acquisto della cittadinanza, con la generale finalità di ampliarne l’accesso.

Nel 2020, l’80% delle acquisizioni di cittadinanza è avvenuta per residenza (la cosiddetta “naturalizzazione”). Nonostante ciò, in questo ambito, la normativa vigente è tra le più restrittive in Europa, sia relativamente ai requisiti residenziali richiesti, sia tenendo conto della discrezionalità del procedimento amministrativo, che si conclude con un provvedimento concessorio e non legato in maniera automatica alla maturazione dei requisiti previsti. Occorre, pertanto, una revisione profonda della c.d. naturalizzazione, a partire dalla riduzione del periodo di residenza richiesto per la presentazione della domanda, dalla eliminazione di ogni elemento di discrezionalità nella sua valutazione, alla revisione dei requisiti reddituali e delle rigidità legate alla continuità residenziale. Le lacune più macroscopiche presenti nella normativa vigente in materia di acquisto della cittadinanza riguardano la condizione dei minori nati sul territorio nazionale da genitori stranieri e quella dei minori che, seppure non vi sono nati, sono cresciuti in Italia e qui intraprendono e completano il ciclo scolastico. I primi sono destinati a rimanere stranieri fino al compimento della maggiore età, soltanto raggiunta la quale è possibile presentare la domanda di cittadinanza, ed a restare in attesa per un periodo indefinito e senza certezza sull’esito del procedimento, stante la rigidità, anche in questo caso, dei requisiti residenziali richiesti e le frequenti difficoltà di certificazione della stessa. I secondi sono destinati a rimanere stranieri, obbligati a richiedere ed ottenere un titolo di soggiorno una volta compiuti 18 anni e addirittura paradossalmente soggetti a rischio di espulsione.Occorre, pertanto, modificare la legge introducendo per i minori presenti sul territorio nazionale le possibilità più ampie di accesso alla cittadinanza, da configurare in modo netto come diritto soggettivo e semplificando i procedimenti volti al suo riconoscimento. Al contempo, in attesa della riforma della legge, è quantomai necessario contenere i tempi di risposta sulle domande di cittadinanza, semplificarne ed accelerarne l’iter burocratico e uniformare le prassi amministrative. Per migliaia di persone, infatti, l’accesso alla cittadinanza costituisce un vero e proprio percorso ad ostacoli, che può durare anni, senza nessuna certezza sui tempi di risposta e sull’esito, con ricadute significative e concrete sulla vita dei richiedenti. A tutti loro è rivolta la campagna Obiettivo Cittadinanza.

CORONAVIRUS PAGINA CA 2

Ho sentito parlare del Green Pass “Rafforzato”. In cosa consiste?
Il Green Pass Rafforzato rappresenta una versione del classico green pass finora conosciuto che però, a partire dal 6 Dicembre 2021 e fino al 31 Marzo 2022, sarà concesso esclusivamente ai vaccinati con entrambe le dosi e/o a coloro che sono guariti dal COVID.

Tale certificazione, a partire dal 1° Febbraio 2022, avrà la durata di 6 mesi e consentirà l’accesso a tutte le strutture ludiche sul territorio nazionale (bar e ristoranti al chiuso e all’aperto, musei, cinema, teatri, stadi, palestre, piscine, etc.), così come accaduto finora con il Green Pass “classico”.

 

Cosa accade ora con il Green Pass “Classico”?
Il Green Pass “Classico” sarà rilasciato solamente a seguito di un tampone antigenico o molecolare di esito negativo e avrà sempre la sua durata di 48 o 72 ore in base alla tipologia. Tale certificazione però, a partire dal 1° Febbraio, consentirà di poter accedere al luogo di lavoro a quelle categorie di lavoratori escluse dall’obbligo vaccinale, oltre che nelle seguenti strutture aperte al pubblico come le filiali e gli uffici delle banche, gli uffici postali, gli uffici pubblici (ad esclusione dei tribunali e dei commissariati), assicurazioni, negozi di abbigliamento, negozi di giocattoli, negozi che vendono beni non di prima necessità, tabaccai ed edicole al chiuso.

 

In quali situazioni non è richiesto il Green Pass Classico/Rafforzato?
A partire dal 1° Febbraio, sarà possibile accedere senza Green Pass (Classico o Rafforzato) esclusivamente nelle seguenti strutture:
- supermercati, ipermercati e negozi alimentari;
- negozi di alimenti per animali;
- mercati all’aperto;
- farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati nella vendita di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- negozi di ottica;
- stazioni di servizio;
- rivendite di combustibile per uso domestico;
- stazioni di polizia e uffici giudiziari per presentazione di denunce o deposizioni;
- ambulatori veterinari;
- strutture sanitarie e sociosanitarie per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura.

 

Per ottenere il Green Pass “Rafforzato” sarà necessaria la terza dose del vaccino?
No, non sarà necessario effettuare la terza dose del vaccino per ottenere il Green Pass “Rafforzato”; saranno sufficienti le classiche due dosi o essere guariti dal COVID.

 

Il Green Pass “Rafforzato” sarà efficace in tutte le zone (bianca/gialla/arancione/rossa)?
No, il Green Pass “Rafforzato” consentirà di mantenere la libertà negli spostamenti e nell’accesso alle varie strutture solamente nelle regioni di colore bianco, giallo e arancione. Nelle zone rosse, siano esse istituite a livello comunale o regionale, anche i possessori della nuova certificazione saranno tenuti a rispettare le restrizioni previste.

 

Ho avuto il COVID e fatto una dose di vaccino, mi è arrivata una certificazione di prima dose valido fino alla seconda, ma questa non dovrò farla. Quando potrò avere il green pass valido per 6 mesi?
Coloro che dopo l’infezione COVID-19 hanno fatto una dose di vaccino entro l’anno dall’esordio della malattia, cioè dalla data del tampone molecolare positivo, riceveranno una nuova certificazione valida per 6 mesi dalla data di somministrazione.

 

 

Dovrò fare il tampone al mio rientro in Italia da un viaggio all’estero anche se ho un green pass per prima dose di vaccino?
Sì, per rientrare occorre fare un test molecolare o antigenico rapido. Serve infatti un tampone o una certificazione per ciclo vaccinale completato da almeno 14 giorni per entrare in Italia. A partire dal 1° Febbraio, e fino al 15 Marzo, sono comunque stati adibiti dei corridoi turistici “COVID Free” che consentono l’accesso in Italia da Paesi europei senza più l’obbligo del tampone, ma solo mostrando il Green Pass. Per avere contezza dei Paesi inclusi nell’elenco, invitiamo a consultare la relativa pagina del Ministero della Salute: NORME VIAGGI COVID-19

 

Siamo stati invitati ad un matrimonio e per partecipare alla cena servirà il green pass. Io e mia moglie siamo vaccinati ma i miei figli di 3 e 5 anni no. Cosa dobbiamo fare?
I bambini sotto i sei anni non devono presentare il green pass, e sono esentati anche dal tampone. L’obbligo della certificazione è esclusivamente per tutti coloro che hanno dai 12 anni in su.

 

Con l’avvio della campagna vaccinale anche per i minori di 12 anni, verrà rilasciato anche a loro il green pass a seguito del completamento del ciclo vaccinale?
No. Nonostante l’avvio della campagna vaccinale anche per i soggetti di età inferiore a 12 anni, essi rimarranno esenti dalla normativa relativa al green pass (sia esso normale o rafforzato).

 

Sto seguendo una terapia con diversi farmaci e il mio medico mi ha consigliato di vaccinarmi contro il Covid-19 quando avrò terminato la terapia. Non posso partecipare ad eventi o andare al ristorante perché non ho il green pass?
In caso di impossibilità alla vaccinazione per validi motivi medici, dovutamente attestati dal proprio medico di base, è possibile non procedere con la vaccinazione anti-COVID ma ottenere comunque tutte le autorizzazioni previste dal Green Pass Rafforzato. Sarà quindi necessario rivolgersi al proprio medico che, conoscendo il quadro clinico del proprio paziente, certificherà l’esenzione, la quale sarà valida come fosse un Green Pass Rafforzato, e andrà quindi mostrata al personale adibito al controllo della certificazione quando richiesto.

 

Mia figlia di 13 anni partirà per una vacanza studio all’estero, non è vaccinata ma ci hanno chiesto il green pass prima della partenza. Cosa dobbiamo fare?
Per i ragazzi dai 12 anni in su che debbono recarsi all’estero è previsto l’obbligo del green pass, che può essere rilasciato a seguito della vaccinazione, della guarigione dalla malattia o dell’esito negativo di un tampone effettuato entro le 48 ore antecedenti alla partenza.

 

Sono guarito dal COVID da quattro mesi ma non ho ancora il green pass. Come posso ottenerlo?
Se non è arrivato un SMS o un’e-mail contenente l'AUTHCODE, e la certificazione non è presente nell’APP IO accedendo con SPID o CIE, è probabile che il medico o la Asl non abbiano inserito nel sistema Tessera sanitaria i dati relativi al certificato di guarigione. In questo caso ci si deve rivolgere al medico di famiglia o alla Asl perché inseriscano i dati nel sistema. La Certificazione verde COVID-19 per guarigione dovrebbe essere rilasciata dopo qualche minuto. 

 


Non posseggo il computer e/o il cellulare. Come posso ottenere la Certificazione?
Se non si è in possesso di apparecchi elettronici in grado di scaricare il green pass, è possibile rivolgersi al proprio medico di base o in farmacia e fornire il proprio Codice Fiscale e Tessera Sanitaria. Il medico o il farmacista possono stampare la Certificazione con il QR Code in modo da poterla utilizzare per accedere a tutti quei luoghi che, a partire dal 6 Agosto, la prevedranno.

 


Sono guarito dal COVID ma non ho la tessera sanitaria. Posso comunque ottenere il Green Pass?
Si. È sufficiente inserire il codice “AUTHCODE” ricevuto via SMS o e-mail, insieme al numero del documento che è stato comunicato quando si è eseguito il tampone o è stato emesso il certificato di guarigione.

 

Ci sono tante persone che pur avendone diritto non riescono ad avere il Green Pass. Come fare?
Per recuperare il l’AUTHCODE (in caso di smarrimento, mancata ricezione dopo il vaccino, tampone negativo o guarigione dal COVID-19), o per avere informazioni su aspetti sanitari, si può contattare il numero di pubblica utilità 1500 (attivo tutti i giorni 24 ore su 24). Per assistenza tecnica (per esempio sull’uso della Piattaforma nazionale o delle APP) è attivo il Call center 800 91 24 91 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) o scrivere una segnalazione a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 


Sarà obbligatorio vaccinarsi per ottenere il Green Pass Rafforzato?
No, il Green Pass Rafforzato non introduce l’obbligo vaccinale. A partire dal 6 Dicembre, e fino al 31 Marzo 2022, il Green Pass “Rafforzato” sarà ottenibile sia tramite completamento del ciclo vaccinale che attraverso la guarigione dal COVID.

 

Il test sierologico è valido per ottenere il green pass?
No. Il Green Pass (classico o rafforzato) non viene rilasciato a seguito del test sierologico, anche nel caso in cui questo dovesse attestare una presenza elevata di anticorpi.

 

Quando è necessario esibire il Green Pass Rafforzato?
La Certificazione verde COVID-19 è già richiesta in Italia per partecipare alle feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione".

A partire dal 10 Gennaio 2021, e fino al 31 Marzo 2022, servirà per accedere anche ai seguenti servizi e attività:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso e all’aperto;

  • trasporto pubblico locale e/o regionale, oltre che per quello a lunga percorrenza;

  • alberghi e strutture ricettive;

  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

  • sagre e fiere, convegni e congressi;

  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;

  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

  • concorsi pubblici.

Dal 15 ottobre, in base al decreto approvato in data 22 settembre 2021, il Green Pass è obbligatorio per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato. Chi non lo esibirà, a partire dalla suddetta data, verrà considerato “assente ingiustificato” e vedrà il suo stipendio sospeso sin dal primo giorno di assenza. Il lavoratore, una volta adeguatosi alla normativa, potrà tornare sul posto di lavoro e vedersi nuovamente accreditato lo stipendio.

 

È richiesto il Green Pass Rafforzato per prendere un aereo/traghetto?
A partire dal 10 Gennaio 2022, il Green Pass Rafforzato sarà necessario per viaggiare su aerei, navi e traghetti per il trasporto interregionale. Rimangono escluse le imbarcazioni che si muovono come collegamento per le isole minori, per le quali risulta sufficiente anche il green pass base.
Permane l’obbligo di indossare la mascherina durante il tragitto.

 

È richiesto il Green Pass Rafforzato per prendere un treno?
A partire dal 10 Gennaio 2022, e fino al termine dello stato d’emergenza, il Green Pass Rafforzato sarà necessario per viaggiare sui treni Intercity, Intercity Notte e quelli dell’Alta Velocità; sarà inoltre obbligatorio anche per viaggiare sui treni regionali.
Rimangono esclusi dal suddetto obbligo i minori di 12 anni e le categorie esenti dalla vaccinazione.
Permane comunque l’obbligo di indossare la mascherina durante il tragitto.

 

È richiesto il Green Pass Rafforzato per prendere i mezzi del trasporto pubblico locale?
Sì. A partire dal 10 Gennaio 2022, e fino al termine dello stato d’emergenza, sarà obbligatorio avere il Green Pass Rafforzato per poter accedere sui mezzi di trasporto pubblico locale.
Ciò non vale per i taxi e le auto NCC, nonostante siano considerati trasporti locali.

 

È richiesto il Green Pass Rafforzato per prendere un bus a lunga percorrenza?
Sì. A partire dal 10 Gennaio 2022, e fino al termine dello stato d’emergenza, il Green Pass Rafforzato sarà necessario per viaggiare sugli autobus che collegano due o più Regioni, nonché per gli autobus utilizzati per il noleggio con conducente. Anche in questo caso, permane l’obbligo della mascherina.

 

Per quanto riguarda la scuola e l’università, sarà necessario esibire il Green Pass?
Sì. Come riportato nel decreto del 6 agosto scorso, a partire dal 1° settembre il Green Pass sarà obbligatorio per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché per gli studenti universitari che decidano di seguire le lezioni in presenza. Tale obbligo è valido anche per gli allievi delle istituzioni di alta formazione musicale e coreutica, nonché per le attività di alta formazione collegate all’università.
Rimangono esclusi da tale obbligo tutti gli studenti minorenni.

A seguito degli ultimi provvedimenti introdotti dal Governo per contrastare la diffusione della nuova ondata della pandemia da COVID-19, si è concentrata molto l’attenzione sull’obbligatorietà di indossare le mascherine FFP2 in determinate situazioni ritenute a rischio. Tale necessità ha portato i vertici governativi, su pressione dei cittadini, ad attuare delle iniziative volte a calmierare il prezzo delle suddette mascherine, più costose rispetto a quelle chirurgiche e di comunità ma anche più protettive. Nonostante l’accordo raggiunto tra le istituzioni e le associazioni di categoria delle farmacie (Federfarma, AssoFarm e FarmacieUnite) per proporre un prezzo standard calmierato per tali mascherine, fissato a 75 centesimi di euro, si è creata confusione nei cittadini quando, recandosi proprio in farmacia, tale direttiva non veniva rispettata o nel caso in cui alcune mascherine FFP2 venivano proposte a prezzo calmierato mentre altre a prezzo superiore. Abbiamo quindi deciso di fare un’indagine sul tema per tentare di fare luce sulle principali questioni emerse in queste settimane.

 

La mascherina FFP2: importanza ed efficacia nella prevenzione
Anche se eravamo già a conoscenza della questione è bene sottolineare quanto la mascherina FFP2, per sua composizione, sia molto più sicura nel prevenire la diffusione del COVID: stando alle ultime ricerche in materia, pubblicate su molte riviste scientifiche, i modelli di riferimento riguardanti il rischio di contrarre il virus durante le interazioni tra persone in determinate situazioni (parlando, tossendo o starnutendo) hanno evidenziato come la protezione fornita dalla mascherina FFP2, indossata da entrambi i soggetti, renda la probabilità di contagio trascurabile anche a un metro di distanza; anche nel caso in cui si parli a distanza ravvicinata, e uno dei due soggetti indossi in maniera scorretta la suddetta mascherina, la probabilità di diffondere il virus si attesta intorno ad una percentuale massima del 4%. Tali evidenze scientifiche sono alla base dell’ampliamento dell’obbligatorietà di tale dispositivo, soprattutto per contrastare una variante altamente contagiosa come si sta dimostrando Omicron.

 

Quando è necessario indossare la mascherina FFP2
Stando alle attuali previsioni normative, entrate in vigore con i provvedimenti di dicembre 2021 e validi fino al 31 marzo 2022, è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 nelle seguenti situazioni:

  • su tutti i mezzi di trasporto (treni, autobus e trasporti pubblici locali o regionali);

  • per accedere a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;

  • per accedere e seguire eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto;

  • per accedere su funivie, cabinovie e seggiovie, quando nell’impianto ci sono le cupole paravento;

  • se facenti parte del personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado (docenti e personale scolastico);

  • se rientranti tra i contatti stretti con un caso confermato positivo al COVID ma non soggetti alla quarantena domiciliare perché vaccinati con due dosi da meno di 120 giorni o con dose booster.

 

La questione del prezzo calmierato per le FFP2 a 0.75 €
Come dicevamo in apertura, a seguito dell’ampliamento delle situazioni in cui la mascherina FFP2 risulta obbligatoria, le istituzioni governative hanno provveduto ad impegnarsi nel poter fornire un prezzo accessibile a tutti coloro che ancora non fossero provvisti del suddetto dispositivo di protezione individuale. Le comunicazioni diffuse dai principali organi di stampa avevano fatto pensare che, come accaduto con il prezzo calmierato per le mascherine chirurgiche, tale provvedimento fosse rispettato in maniera automatica e che recandosi in farmacia si sarebbero trovati senza difficoltà i suddetti dispositivi al prezzo indicato. Questo automatismo, però, non si è attivato in tutte le farmacie italiane, creando non poca confusione nei cittadini che, recandosi nella struttura, non sono riusciti a trovare le mascherine al prezzo indicato o, se hanno trovato i dispositivi, non li hanno trovati al prezzo calmierato. A seguito di queste segnalazioni ci siamo quindi attivati per capire i motivi di questo mancato rispetto degli accordi e, soprattutto, da chi o da cosa dipendessero.

 

L’adesione volontaria, e non obbligatoria, al prezzo calmierato
Analizzando la delibera stipulata dalla Struttura Commissariale e le associazioni di categoria delle farmacie, abbiamo subito notato come l’adesione al protocollo d’intesa fosse su base volontaria delle singole farmacie e non un obbligo di legge. Già solo questo punto sarebbe sufficiente a spiegare il motivo per cui alcune farmacie non fossero provviste delle mascherine al prezzo previsto dall’accordo. Oltre questo, però, abbiamo scoperto che l’esenzione prevista per l’imposta fiscale sui dispositivi di protezione FFP2, che consente quindi di praticare il prezzo calmierato previsto, è valida solamente per quei dispositivi aventi determinate caratteristiche previste dal protocollo di accordo. Per chi volesse approfondirle, di seguito proponiamo il link con il protocollo nella sua interezza: PROTOCOLLO D’INTESA MASCHERINE FFP2

 

Durata del prezzo calmierato e adesione delle farmacie
L’attuale accordo prevede che il prezzo calmierato per le mascherine FFP2 sia garantito fino al 31 marzo 2022, salvo ovviamente eventuali proroghe da parte delle istituzioni governative. L’adesione delle farmacie, in costante aumento, è visibile sia online, sul sito della Struttura Commissariale e l’evidenza puntuale delle farmacie aderenti al protocollo, che direttamente dall’esterno delle farmacie, le quali provvederanno ad esporre la locandina predisposta per l’occasione dalle associazioni di categoria (Federfarma, AssoFarm e FarmacieUnite).

E’ possibile trovare l’elenco delle farmacie aderenti sul sito di Federfarma, al seguente link: FARMACIE ADERENTI AL PREZZO CALMIERATO

Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare di un medicinale prodotto da Pfizer, chiamato Zitromax, arrivato agli onori della cronaca per la presunta prescrizione data da alcuni medici ai pazienti positivi al COVID-19. L’eco mediatica generata da tale notizia è stata talmente potente, e accelerata anche dall’aumento esponenziale dei contagi nel periodo delle festività natalizie, da rendere tale farmaco introvabile nelle farmacie italiane, letteralmente prese d’assalto al punto da terminare completamente le scorte. Ma è davvero giustificata questa rivalutazione dello Zitromax? Ed è davvero efficace contro l’infezione da COVID? Abbiamo provato a fare chiarezza con la nostra indagine.

 

Cos’è lo Zitromax e a cosa serve
Lo Zitromax è un antibiotico, contenente l’azitromicina, facente parte di una classe di antibiotici definiti macrolidi, efficace contro una serie molto ampia di batteri. Il medicinale viene utilizzato per il trattamento delle infezioni delle alte e basse via respiratorie, oltre che della cute, dei tessuti molli e delle infezioni odontostomatologiche (riguardanti i denti). Tale medicinale deve necessariamente essere prescritto dal proprio medico di base, e non è quindi possibile reperirlo recandosi semplicemente in farmacia.

 

Come nasce la storia dell’efficacia contro il COVID
Nel primo periodo della pandemia da COVID-19, più precisamente l’8 Aprile 2020, l’AIFA pubblica uno studio inerente all’utilizzo dell’azitromicina nella terapia dei pazienti adulti affetti dalla malattia. Durante una di queste sperimentazioni, si evidenziò una percentuale più elevata di “pulizia virale” rispetto agli altri pazienti. Una seconda sperimentazione, però, portò a risultati diametralmente opposti, per nulla incoraggianti, e, davanti alle suddette incertezze in termini di beneficio, l’AIFA concluse che, mancando un solido razionale e prove di efficacia nel trattamento di pazienti COVID-19, una terapia in tal senso fosse da sconsigliare, se non per eventuali sovrapposizioni batteriche che potevano sorgere durante il decorso della malattia.

 

Diffidate dalle fake news e rivolgetevi al medico
La diffusione parziale sugli effetti della sperimentazione dello Zitromax in pazienti affetti da COVID-19 ha creato una grande disinformazione, alimentata anche da siti di dubbia attendibilità e da cui i social, assieme a gruppi di utenti presenti sulle più famose piattaforme di messaggistica, hanno estrapolato conclusioni con l’intento di creare quel mito della panacea, con il risultato delle corse agli sportelli farmaceutici del periodo festivo. Ciò che ha però effettivamente creato, oltre ad una pletora di fake news, è stato il disagio nei pazienti che avevano realmente necessità di questo medicinale e che, per colpa di questo fenomeno, non solo non lo troveranno in farmacia ma, come se non bastasse, dovranno attendere almeno il mese di febbraio prima che la produzione consenta di rifornire le farmacie (dichiarazione ufficiale dell’azienda, datata gennaio 2022).

Quello che vogliamo sottolineare, a chiusura della nostra indagine, è di diffidare dalle fonti non autorevoli e non controllate, ricordando sempre il principio per il quale la presenza di una notizia su internet non la rende necessariamente vera se non viene prima accompagnata da una verifica puntuale della fonte da cui essa è generata. Vogliamo sottolineare come l’AIFA, dopo il documento di cui abbiamo parlato nella precedente sezione, abbia ribadito come le conclusioni riguardanti un’inefficacia dello Zitromax nella terapia contro il COVID-19 siano tuttora attuali (QUI il comunicato stampa del 13 gennaio 2022).

E vogliamo infine ricordare, come fatto in apertura, che il suddetto medicinale può essere ottenuto esclusivamente attraverso prescrizione medica e che recarsi in farmacia senza di essa non produrrà alcun risultato. Tenendo poi conto della progressiva resistenza agli antibiotici che il nostro organismo crea quando vi è un eccessivo e immotivato uso dei suddetti, con evidenti conseguenze di efficacia nel momento in cui l’utilizzo di questi diventi necessario per guarire da una reale infezione, ci teniamo infine a far nostre le raccomandazioni divulgate dalla Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) attraverso l’AdnKronos (QUI la dichiarazione del 13 gennaio 2022), i quali raccomandano il non utilizzo e la non prescrizione dello Zitromax per le cure domiciliari contro le infezioni da COVID, non essendoci alcuna base scientifica a supporto di tale terapia.

All’inizio del mese di gennaio la Commissione tecnico scientifica dell’AIFA (Agenzia italiana del farmaco) ha autorizzato due medicinali antivirali per il trattamento di pazienti affetti dall’infezione da COVID-19 non ospedalizzati e con malattia lieve-moderata: il Molnupiravir e il Remdesivir. A differenza degli antibiotici, sui quali si è generata un’eco mediatica non supportata da evidenze scientifiche di reale efficacia nel curare la malattia, i medicinali antivirali sono stati ufficialmente autorizzati e sono attualmente in fase di distribuzione nelle varie Regioni italiane, con differenti numeri di confezioni. Attraverso la nostra indagine, approfondiremo il tema e cercheremo di capire la platea di beneficiari a cui sono rivolti e l’efficacia nel combattere l’infezione.

 

Cosa sono i medicinali antivirali
I medicinali antivirali, assieme ai vaccini e agli anticorpi monoclonali, sono una delle strategie messe in campo dalle equipe sanitarie internazionali per contrastare la pandemia da COVID-19. Tali medicinali, da assumere precocemente, hanno lo scopo principale di inibire la replicazione e la maturazione delle particelle virali, oltre che le complicazioni dell’infezione.

 

Caratteristiche dei farmaci antivirali autorizzati
Gli attuali farmaci in commercio, ossia il Remdesivir e il Molnupiravir, presentano caratteristiche diverse: il primo prevede una somministrazione endovenosa entro sette giorni dall’insorgenza dei sintomi che, per ovvi motivi, può quindi essere effettuata solo da appositi specialisti in sede ospedaliera; il secondo, invece, si presenta come pillole da somministrare per via orale e da assumere entro cinque giorni dall’insorgenza dei sintomi.

 

A chi possono essere somministrati
La somministrazione degli attuali medicinali antivirali è strettamente indicata per pazienti fragili e ad alto rischio di contrarre forme gravi della malattia (aventi neoplasie, insufficienza renale, immunodeficienze, obesità o malattie cardiovascolari, etc). Tali soggetti devono espressamente essere indicati dal medico il quale, avvertito tempestivamente della comparsa dei sintomi riconducibili al COVID-19, provvede poi a indirizzarli verso le specifiche cure più idonee in base al loro quadro clinico di riferimento. Inoltre, per essere somministrati, i pazienti che hanno contratto l’infezione non devono aver necessità di ossigeno supplementare, oltre che non essere donne in stato di gravidanza. La loro distribuzione viene eseguita da centri espressamente individuati dall’AIFA, generalmente strutture ospedaliere specifiche e individuate sul territorio nazionale già impegnate anche nella somministrazione degli anticorpi monoclonali. Tali strutture avranno anche il compito di prescriverle ai soggetti ritenuti idonei a procedere con la sperimentazione, secondo i criteri evidenziati in precedenza.

 

Paxlovid: il prossimo antivirale in arrivo
Il prossimo medicinale antivirale che vedrà l’arrivo sul mercato italiano, una volta che la review da parte dell’EMA e dell’AIFA sarà conclusa, sarà la pillola Paxlovid. Anche questo farmaco, come i precedenti, è previsto per quella fascia di adulti affetti da COVID-19 che non abbiano bisogno di trattamenti con l’ossigeno e che rischiano un incremento delle probabilità di sviluppare una forma severa della malattia e la terapia, come nel caso del molnupiravir, va avviata entro cinque giorni dalla comparsa dei sintomi.

 

I farmaci antivirali sono quindi davvero efficaci?
Premettendo ovviamente che questi sono solamente i primi medicinali introdotti sul mercato per combattere il COVID-19, e che altri ne verranno sicuramente immessi in seguito, non possiamo non affidarci ai pareri positivi espressi dagli organi sanitari nazionali ed europei sulla loro efficacia nel trattamento della malattia, a patto che vengano somministrati entro un ben definito intervallo temporale. Allo stato attuale, comunque, ci teniamo a sottolineare come l’utilizzo di questi sia limitato a una ristretta platea di pazienti, rigorosamente individuati dalle strutture mediche responsabili della prescrizione e somministrazione dei suddetti medicinali, aventi quadri clinici complicati e impossibilitati a combattere la malattia nelle forme più comuni attualmente previste; di conseguenza, per quanto scritto, consigliamo a coloro che appartengono alle suddette categorie fragili di avvisare quanto più celermente il proprio medico curante dell’eventuale comparsa dei sintomi riconducibili al COVID-19, in modo da poter rientrare nelle tempistiche previste per la somministrazione dei farmaci antivirali.

 

Quali sono gli obiettivi della campagna vaccinale contro COVID-19? 
Con la vaccinazione anti COVID-19 si punta ad immunizzare il maggior numero di persone con il duplice obiettivo di proteggere il singolo vaccinato dalla malattia e di bloccare la catena dei contagi e, con essa, la propagazione della pandemia.

 

Cosa s’intende per immunità di gregge?
Con l’espressione immunità di gregge, o immunità di gruppo, si intende quel fenomeno per cui, una volta raggiunto un livello di copertura vaccinale (per una determinata infezione) considerato sufficiente all’interno della popolazione, si possono considerare al sicuro anche le persone non vaccinate. Il motivo è chiaro. Essere circondati da individui vaccinati e dunque non in grado di trasmettere la malattia è determinante per arrestare la diffusione di una malattia infettiva.

 

Quante persone dovranno essere vaccinate in Italia affinché si raggiunga l’immunità di gregge?
Gli esperti stimano che per raggiungere l’immunità di gregge nel nostro Paese dovranno vaccinarsi tra il 60% e il 70% dei cittadini: circa 42 milioni di italiani

 

Quando è partita la campagna vaccinale?
La campagna è partita il 27 dicembre a seguito dell’approvazione, da parte dell’EMA (European Medicines Agency), del primo vaccino anti COVID-19.

 

Come funzione l’acquisto e la distribuzione dei vaccini?
L’acquisto e la distribuzione dei vaccini anti Covid 19 sono centralizzati, la responsabilità è in capo al Commissario Figliuolo. Ogni regione riceve le dosi di vaccino e si organizza per la somministrazione secondo un proprio piano regionale, in accordo con i principi definiti dal piano nazionale.

 

Ogni regione può scegliere a quali categorie somministrare il vaccino?
Nel piano vaccinale sono state individuate le categorie prioritarie a cui somministrare il vaccino nelle fasi iniziali; tuttavia, le regioni nell’ambito della propria autonomia potrebbero scegliere anche altre categorie.

 

Quali vaccini che verrà somministrato sarà uguale per tutti?
A seguito dell’avanzamento della campagna vaccinale, e della sempre più ampia disponibilità dei vaccini, la scelta del vaccino da somministrare può essere autonomamente presa da ogni cittadino in base alla disponibilità del centro vaccinale e delle raccomandazioni fornite dal Ministero della Salute.

 

Come posso procedere con la prenotazione?
Per procedere con la prenotazione, essendo ogni Regione in uno stato differente, è necessario consultare le relative pagine presenti di seguito, oppure telefonare ai numeri riportati:

ABRUZZO Portale Vaccinazioni | Tel: 800 009 966 | Sportello Postamat e Portalettere
BASILICATA : Portale Vaccinazioni
CALABRIA : Portale Vaccinazioni | Farmacie accreditate
CAMPANIA Portale Informazioni e Vaccinazioni 
EMILIA ROMAGNA : Portale Vaccinazioni | CUP | CupWeb | app ER Salute | Farmacie accreditate | Sportelli CUP delle USL di appartenenza
FRIULI VENEZIA GIULIA : Tel: 0434 223 522 | CUP | Farmacie accreditate | Webapp
LAZIO : Portale Vaccinazioni | Tel: 06 164161841 – 800 118800 (per persone con particolari patologie e impossibilitate a spostarsi)
LIGURIA : Portale Vaccinazioni | Tel: 800 938818 | Farmacie accreditate | Sportelli CUP delle ASL
LOMBARDIA : Portale Vaccinazioni | Tel: 800 894 545 | Sportello Postamat
MARCHE : Portale Vaccinazioni | Tel: 800 009 966 | Sportello Postamat | Portalettere | SMS al numero 339 990 3947
MOLISE : Portale Vaccinazioni | Tel: 0865 724242 (da cellulare) – 800 329500 (da fisso)
PIEMONTE : Portale Vaccinazioni
PUGLIA : Portale Vaccinazioni | Sportelli CUP delle ASL | Farmacie accreditate
SARDEGNA : Portale Vaccinazioni | Tel: 800 009 966 | Sportello Postamat e Portalettere
SICILIA : Portale Vaccinazioni | Tel: 800 009 966
TOSCANA : Portale Vaccinazioni 
TRENTINO ALTO ADIGE : Portale Vaccinazioni | FAQ | Tel: 800 867388
UMBRIA : Portale Vaccinazioni | Tel: 800 192835
VALLE D’AOSTA : Tel: 0165 546222
VENETO : Portale Vaccinazioni | Tel: 800 462 340

 

Dove posso trovare i dati aggiornati sull'andamento delle vaccinazioni anti Covid-19 nel nostro Paese? 
Dal 31 dicembre 2020 è attiva una pagina dove è possibile consultare i dati e le statistiche relativi alla somministrazione dei vaccini su tutto il territorio nazionale. Tale pagina è consultabile al seguente link: Report vaccini anti Covid-19

 

Ho sentito parlare della terza dose di vaccino. A cosa serve?
La terza dose del vaccino COVID, definita “dose booster”, serve come richiamo a seguito del completamento del normale ciclo vaccinale. Ha la funzione di aumentare la durata dell’immunizzazione, consentendo una protezione aggiuntiva dal virus.

 

Dopo quanto posso effettuare la terza dose?
La terza dose del vaccino COVID può essere effettuata dopo 120 giorni (4 mesi) dalla conclusione del normale ciclo vaccinale.

 

La terza dose è obbligatoria?
No: come la vaccinazione anti-COVID in generale, anche la terza dose non è obbligatoria. Essa risulta però fortemente raccomandata per quelle categorie ritenute fragili, immunodepresse e immunocompresse, per proteggerle più efficacemente dagli effetti avversi del virus.

 

Quando posso prenotare la terza dose? E con quali modalità?
La terza dose del vaccino COVID potrà essere prenotata da tutti i cittadini over-18 a partire dal 1° Dicembre 2021, seguendo le classiche modalità previste finora per la vaccinazione anti-COVID. Ogni regione prevede comunque delle modalità specifiche, che possono essere consultate nella precedente FAQ riportata sopra.

 

Ho sentito che è stata avviata la campagna vaccinale anche per i minori di 12 anni. Quali sono le modalità di svolgimento?
A partire dal 16 Dicembre, ha preso il via in tutta Italia la campagna di vaccinazione anche per i minori di 12 anni. Le modalità di prenotazione sono le stesse che già sono previste per la vaccinazione degli adulti e riportate nelle nostre FAQ consultabili poco sopra; sarà ovviamente necessario selezionare la corretta categoria di riferimento.

 

Quale vaccino verrà inoculato ai minori di 12 anni?
Stando alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, verrà inoculato il vaccino Comirnaty di Pfizer in una formulazione specificatamente pensata per i minori.

 

La dose che verrà somministrata ai minori di 12 anni è la stessa che viene prevista per gli adulti?
No. Per i minori di 12 anni, oltre che una specifica formulazione del vaccino stesso, è prevista la somministrazione di una dose pari a 1/3 di quella normalmente prevista per gli adulti.

 

I vaccini sono sicuri?
Sì. I vaccini vengono autorizzati solo dopo un’attenta valutazione del profilo di sicurezza in base agli studi effettuati nella fase di sperimentazione.
In ogni caso il profilo di sicurezza verrà continuamente monitorato anche dopo l’autorizzazione.

 

Qual è la procedura per autorizzare un vaccino anti COVID-19 nell'UE?
La “Valutazione scientifica indipendente della sicurezza, dell'efficacia e della qualità da parte dell'Agenzia europea per i medicinali” prevede che qualsiasi azienda che desideri commercializzare un vaccino nell'UE deve prima richiedere un'autorizzazione all'immissione in commercio per il vaccino. La richiesta viene presentata all'Agenzia europea per i medicinali (EMA), che valuta la sicurezza, l'efficacia e la qualità del vaccino. Se l'EMA formula una raccomandazione, la Commissione può procedere ad autorizzare la commercializzazione del vaccino sul mercato dell'UE.

 

I vaccini che ottengono l’autorizzazione dell’Ema sono commercializzati automaticamente in Italia?
No. In ogni caso, prima di poter essere commercializzati in Italia, i vaccini e tutti i medicinali devono ricevere l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) da parte dell’AIFA.

 

La vaccinazione ha un costo?
No, la vaccinazione è gratuita per tutti. 

 

La vaccinazione è obbligatoria?
No, al momento nel nostro Paese non è stato introdotto alcun obbligo di legge che imponga la vaccinazione contro il COVID-19. Le uniche categorie esenti da questa non-obbligatorietà sono gli operatori del comparto sanitario, pubblici e privati.

 

È previsto il rilascio di un certificato di vaccinazione?
Sì. A seguito della vaccinazione, sia per quanto concerne la prima dose che per quanto riguarda l’effettiva conclusione del ciclo di vaccinazione, viene rilasciata una dichiarazione da parte del centro medico che conferma l’avvenuta vaccinazione da parte del cittadino.

A seguito del Decreto “Riaperture” del 21 Aprile 2021, è stato introdotto il “Green Pass” (o Certificazione verde COVID-19). Tale certificazione consentirà di muoversi liberamente tra le varie Regioni e Province autonome, anche se esse sono di colore arancione o rosso. 

A partire dal 1° Febbraio 2022
, la durata della certificazione sarà così prevista:
- se richiesta da coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazione, il Green Pass ha una durata di 6 mesi;
- se richiesta da coloro che sono guariti dall’infezione COVID, il Green Pass ha una durata di 6 mesi;
- se richiesta solamente a seguito di un tampone rapido/molecolare negativo, la durata è di 48/72 ore.

 

Quali sono i vaccini anti COVID-19 attualmente autorizzati in Italia?
Il primo vaccino ad essere autorizzato in Unione Europea è stato Comirnaty di Pfizer-BioNtech il 21 dicembre. Le vaccinazioni con il Comirnaty sono iniziate con il Vaccine day, il 27 dicembre, in Italia e in Europa. Il 6 gennaio è stato autorizzato dall'EMA anche il vaccino Moderna, autorizzato da AIFA il 7 gennaio. Il 29 gennaio è stato poi autorizzato anche il terzo vaccino, prodotto da AstraZeneca; quest’ultimo, a seguito delle evidenze fornite dall’azienda, potrà però essere somministrato solamente alle persone di ogni età senza rischi clinici.
Il 12 marzo è stato poi autorizzato il quarto vaccino, prodotto da Johnson & Johnson, e primo di questi ad essere monodose. La distribuzione, a causa degli ulteriori approfondimenti richiesti da EMA e AIFA, dovrebbe iniziare a partire dalla seconda metà di aprile 2021, con somministrazione alle persone di età superiore ai 60 anni.

 

Quante dosi servono per essere immunizzati?
Per i vaccini autorizzati dall'EMA (ad oggi Comirnaty, Moderna e AstraZeneca) sono previste due dosi a distanza di qualche settimana in base al tipo di vaccino. L’unica eccezione è prevista per il vaccino Johnson & Johnson, per la sua natura monodose, e per coloro che hanno contratto e sconfitto il COVID entro 6 mesi dalla data di vaccinazione, per i quali l’EMA ha annunciato che sarà sufficiente una sola dose del vaccino.

 

Quanto è efficace il vaccino?
I risultati degli studi hanno dimostrato che due dosi del vaccino anti COVID-19, somministrate a distanza di 21 giorni, per quanto riguarda il vaccino Pfizer/Biontech, e 28 giorni, per quanto riguarda quello Moderna, possono impedire al 95% degli adulti, rispettivamente da 16 e 18 anni in poi, di sviluppare la malattia COVID-19 con risultati sostanzialmente omogenei per classi di età, genere ed etnie. Il vaccino AstraZeneca invece, stando a recenti studi, ha dimostrato un’efficacia pari all’82%, dopo la seconda dose. Il vaccino Johnson & Johnson prevede invece un’efficacia dell’85% sulle forme gravi della malattia e, inoltre, una protezione completa rispetto a morte e ospedalizzazione correlata al COVID-19 a 28 giorni dalla somministrazione.

Ulteriori dati sugli altri vaccini che verranno approvati, non sono al momento disponibili.

 

La protezione è efficace subito dopo l’iniezione?
No. Gli studi clinici hanno dimostrato che la protezione si sviluppa progressivamente dopo un periodo di 7 giorni, per quanto riguarda il vaccino Pfizer/Biontech, e di 14 giorni dalla seconda dose, per quanto concerne invece il vaccino Moderna. 
Il vaccino AstraZeneca, invece, prevede un’efficacia del 76% già subito dopo la prima dose, aumentata poi all’82% dopo la seconda.

Il vaccino Johnson & Johnson prevede invece un’efficacia sulle forme gravi della malattia dell’85% e, inoltre, una protezione completa rispetto a morte e ospedalizzazione correlata al COVID-19 a 28 giorni dalla somministrazione.



Quanto dura la protezione indotta dal vaccino?
La durata della protezione non è ancora definita con certezza perché il periodo di osservazione è stato necessariamente di pochi mesi, ma le conoscenze sugli altri tipi di coronavirus indicano che la protezione dovrebbe essere di almeno 9-12 mesi. Studi più approfonditi sono però tuttora in corso.

 

Chi esegue la prima dose con un vaccino anti COVID-19, può fare la seconda con un altro vaccino anti Covid-19, qualora disponibile?
Stando agli studi effettuati, è possibile procedere con il mix di vaccini sia per coloro che hanno fatto la prima dose con i vaccini a vettore virale sia per coloro che hanno fatto la prima dose con vaccini a mRNA ma decidano di fare una prima dose del vaccino Pfizer e la seconda con quello di Moderna (o viceversa).

 

Il vaccino può provocare la malattia COVID-19 o altre alterazioni genetiche?
I vaccini anti COVID-19 non utilizzano virus attivi; perciò, il vaccino non può causare malattie e/o alterazioni genetiche nella persona vaccinata.

 

Chi sviluppa una reazione alla somministrazione a chi lo può comunicare?
La segnalazione di una qualsiasi reazione alla somministrazione del vaccino può essere fatta al proprio medico di famiglia o alla ASL di appartenenza, così come per tutte le altre reazioni avverse, a qualunque farmaco, secondo il sistema nazionale di farmacovigilanza attivo da tempo in tutto il Paese.
Inoltre, chiunque può segnalare in prima persona una reazione avversa da vaccino utilizzando i moduli pubblicati sul sito AIFA: 
https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse

 

Come viene accertata l’assenza di controindicazioni nella persona da vaccinare?
Prima della vaccinazione il personale sanitario pone alla persona da vaccinare una serie di precise e semplici domande, utilizzando una scheda standardizzata. Se l’operatore sanitario rileva risposte significative alle domande, valuta se la vaccinazione possa essere effettuata o rinviata. Inoltre, l’operatore verifica la presenza di controindicazioni o precauzioni particolari, come riportato anche nella scheda tecnica del vaccino.

 

È stata segnalata una nuova variante del virus SARS-CoV-2: il vaccino sarà efficace anche verso questa nuova variante?
I virus come SARS-CoV-2 sono soggetti a frequenti mutazioni, la maggioranza delle quali non altera significativamente l’assetto e le componenti del virus. La variante segnalata in Inghilterra è il risultato di una serie di mutazioni di proteine della superfice del virus e sono in corso valutazioni sugli effetti che queste possono avere sull’andamento dell’epidemia. I primi studi clinici effettuati dall’EMA hanno confermato che i vaccini anti COVID-19 prodotti da Pfizer/Biontech, Moderna e Johnson & Johnson, sono risultati efficaci anche contro la variante “inglese”, quella “sudafricana” e quella “sudamericana” attualmente confermate. Per quanto concerne gli altri vaccini, studi clinici sono attualmente in corso.

 

Chi ha già avuto un’infezione da COVID-19, confermata, deve o può vaccinarsi?
La vaccinazione non contrasta con una precedente infezione da COVID-19, anzi potenzia la sua memoria immunitaria, per cui non è utile alcun test prima della vaccinazione. Tuttavia, coloro che hanno avuto una diagnosi di positività a COVID-19 non necessitano di una vaccinazione nella prima fase della campagna vaccinale, mentre potrebbe essere considerata quando si otterranno dati sulla durata della protezione immunitaria.

In una recente comunicazione il Ministero della Salute ha affermato che, coloro i quali hanno avuto una precedente positività da COVID, non avranno necessità di fare entrambe le dosi se la guarigione è avvenuta entro 6 mesi dall’infezione. Sarà quindi sufficiente solo la prima, in questo caso, essendo il superamento dell’infezione valido come “priming”. Nel caso in cui si proceda con la vaccinazione dopo 6 mesi dall’effettiva guarigione, si dovrà procedere normalmente con le 2 dosi previste.

 

Le persone che soffrono di allergie possono vaccinarsi con il vaccino anti COVID-19?
Le persone con una storia di gravi reazioni anafilattiche o di grave allergia, o che sono già a conoscenza di essere allergiche a uno dei componenti del vaccino, dovranno consultarsi col proprio medico prima di sottoporsi alla vaccinazione. Come per tutti i vaccini, anche questo deve essere somministrato sotto stretta supervisione medica. Le persone che manifestano una reazione allergica grave dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino non devono ricevere la seconda dose.

 

Le donne in gravidanza o che stanno allattando possono vaccinarsi? 
I dati sull’uso del vaccino durante la gravidanza sono tuttora molto limitati; tuttavia, studi di laboratorio su modelli animali non hanno mostrato effetti dannosi in gravidanza. Il vaccino non è controindicato e non esclude le donne in gravidanza dalla vaccinazione, perché la gravidanza, soprattutto se combinata con altri fattori di rischio come il diabete, le malattie cardiovascolari e l'obesità, potrebbe renderle maggiormente a rischio di COVID-19 grave. L'Istituto Superiore di Sanità ha in atto un sistema di sorveglianza sulle donne gravide in rapporto a COVID-19 che potrebbe offrire ulteriori utili informazioni. Sebbene non ci siano studi sull'allattamento al seno, sulla base della plausibilità biologica non è previsto alcun rischio che impedisca di continuare l’allattamento al seno.

In generale, comunque, l'uso del vaccino durante la gravidanza e l’allattamento dovrebbe essere deciso in stretta consultazione con un operatore sanitario dopo aver considerato i benefici e i rischi.

 

Le persone con una documentata immunodeficienza o con malattie autoimmuni possono vaccinarsi?
Non sono ancora disponibili dati sulla sicurezza e l’efficacia del vaccino anti COVID-19 nelle persone con malattie autoimmuni, che sono comunque state incluse nelle sperimentazioni iniziali. Le persone con malattie autoimmuni che non abbiano controindicazioni possono ricevere il vaccino.

I dati relativi all’uso nelle persone immunocompromesse, invece, sono in numero limitato. Sebbene queste persone possano non rispondere altrettanto bene al vaccino, non vi sono particolari problemi di sicurezza. Le persone immunocompromesse possono essere vaccinate in quanto potrebbero essere ad alto rischio di COVID-19. 

 

Le persone con malattie croniche, diabete, tumori, malattie cardiovascolari possono vaccinarsi? 
Sì, ed è a queste categorie che sarà data priorità nell’invito alla vaccinazione.

 

Le persone in trattamento con anticoagulanti possono vaccinarsi?
Le persone in cura con una terapia anticoagulante hanno una generica controindicazione a qualsiasi iniezione, per loro la vaccinazione deve essere valutata caso per caso dal proprio medico per il rischio di emorragie dal sito di iniezione.

 

Le persone che hanno fatto la vaccinazione antinfluenzale da poco tempo possono vaccinarsi contro il COVID-19?
Non vi sono ancora dati sull’interferenza tra vaccinazione anti COVID-19 e altre vaccinazioni, tuttavia la natura del vaccinoCOVID-19 mRNA BNT162b2 (Pfizer/Biontech) suggerisce che sia improbabile che interferisca con altri vaccini. Comunque, il distanziamento di un paio di settimane può essere una misura precauzionale consigliabile.

 

Le persone vaccinate posso trasmettere comunque l’infezione ad altre persone?
Gli studi clinici condotti finora hanno permesso di valutare l’efficacia del vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 (Pfizer/Biontech) sulle forme clinicamente manifeste di COVID-19 ed è necessario più tempo per ottenere dati significativi per dimostrare se i vaccinati si possono infettare in modo asintomatico e contagiare altre persone. Sebbene sia plausibile che la vaccinazione protegga dall’infezione, i vaccinati e le persone che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di protezione anti COVID-19.

 

La sperimentazione è stata abbreviata per avere presto il prodotto? 
Gli studi sui vaccini anti COVID-19, compreso il vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 (Pfizer/Biontech), sono iniziati nella primavera 2020, perciò sono durati pochi mesi rispetto ai tempi abituali, ma hanno visto la partecipazione di un numero assai elevato di persone: i dati parlano di un numero dieci volte superiore agli standard degli studi analoghi per lo sviluppo dei vaccini. Perciò è stato possibile realizzare uno studio di grandi dimensioni, sufficienti per dimostrare efficacia e sicurezza.

Non è stata quindi saltata nessuna delle regolari fasi di verifica dell’efficacia e della sicurezza del vaccino: i tempi brevi che hanno portato alla registrazione rapida sono stati resi possibili grazie alle ricerche già condotte da molti anni sui vaccini a RNA, alle grandi risorse umane ed economiche messe a disposizione in tempi rapidissimi e alla valutazione delle agenzie regolatorie dei risultati ottenuti man mano che questi venivano prodotti e non, come si usa fare, soltanto quando tutti gli studi sono completati. Queste semplici misure hanno portato a risparmiare anni sui tempi di approvazione. 

 

La tecnologia a Rna messaggero è pericolosa? Rischio modifiche al mio Dna?
Oltre a non avere le ‘istruzioni’ per modificare il Dna, l’Rna messaggero non entra mai nel nucleo della cellula, che è la parte che contiene il genoma, e non può quindi alterarlo in nessun modo. Inoltre, l’Rna messaggero si degrada dopo pochi giorni, una volta eseguito il suo ‘compito’.

 

Oltre al vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 (Pfizer/Biontech), a quello di Moderna, di AstraZeneca e di Johnson & Johnson, saranno disponibili altri vaccini in breve tempo?
Sì. Allo stato attuale siamo a conoscenza del fatto che altri vaccini stanno affrontando le diverse fasi di sperimentazione, ma, allo stesso tempo, non si conosce la tempistica dell’effettivo rilascio.

 

Che documenti sono richiesti per effettuare la vaccinazione?
Generalmente, sono necessari un documento di identità valido e la tessera sanitaria. In base alle varie disposizioni regionali, sarà necessario avere con sé anche l’eventuale documentazione sanitaria che possa aiutare il medico vaccinatore a valutare lo stato fisico. 

 

La vaccinazione consente di tornare alla vita di prima?
Anche se l’efficacia del vaccino COVID-19 è molto alta (oltre il 90%) vi sarà sempre una porzione di vaccinati che non svilupperà la difesa immunitaria. Inoltre, ancora non sappiamo in maniera definitiva se la vaccinazione impedisce solo la manifestazione della malattia o anche il trasmettersi dell’infezione. Ecco perché essere vaccinati non conferisce un “certificato di libertà” ma occorre continuare ad adottare comportamenti corretti e misure di contenimento del rischio di infezione.

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I vaccini in farmacia a che punto siamo?
Il tema delle vaccinazioni in farmacia è stato molto dibattuto sin dalle prime fasi della campagna vaccinale. Dopo gli ottimi risultati raggiunti con i tamponi rapidi, e l’incremento esponenziale ottenuto grazie proprio alla loro collaborazione, le farmacie si sono proposte sin da subito per aiutare ad aumentare i numeri della popolazione vaccinata e poter mantenere quell’obiettivo delle 500 mila vaccinazione al mese, annunciato sin da subito dal commissario Figliuolo. 

L’iniziativa annunciata già da diversi mesi non è ancora operativa, ad oggi i cittadini non possono vaccinarsi in farmacia.

A fine marzo, è stato ufficializzato l’accordo quadro tra Federfarma e il Governo nazionale sul protocollo da adottare per iniziare la campagna vaccinale nelle farmacie, le principali linee guida prevedono:

  1. L’obbligo, per i farmacisti, di effettuare un corso online tenuto dall’ Istituto Superiore di Sanità per poter effettuare le somministrazioni,

  2. L’obbligo di attrezzare delle aree specifiche della struttura per poter effettuare tale operazione rispettando gli standard di sicurezza richiesti. 

Firmato l’accordo nazionale, è toccato alle singole Regioni fare il passo necessario per poter mettere in piedi tutta la struttura e raccogliere le adesioni da parte delle farmacie interessate. Federfarma ha ufficializzato che più di 11 mila farmacie su 18 mila associate hanno già accettato di partecipare, ma tante altre stanno chiedendo di poter aderire

Cittadinanzattiva, partendo dalle richieste dei cittadini che non riescono a trovare informazioni precise, ha cercato di fare il punto raccogliendo le informazioni presenti sui siti delle regioni dedicati ai vaccini e quelle presenti sul sito di Federfarma. Dall’indagine/ ricerca emerge che le informazioni relative alle vaccinazioni nelle farmacie si limitano ancora a pochi dettagli e in nessuna regione è partito il servizio, nonostante ad oggi tutte le regioni abbiamo stipulato gli Accordi regionali. Ci sembra urgente prevedere una comunicazione chiara e per quanto possibile uniforme per tutte le regioni per evitare che ancora una volta si creino disuguaglianze da regione a regione. 

I risultati dell’indagine/ricerca
Vaccinazioni in farmacia- Punti principali

  1. Le vaccinazioni in Farmacia partiranno da giugno, ad eccezione della Regione Lazio (che partirà dal 24 maggio) e della Valle d’Aosta (già partita)

  2. In tutte le Regioni sarà possibile vaccinarsi in farmacia

  3. La vaccinazione in farmacia si prenota con le modalità standard previste dalle regioni

 (sito, numero dedicato, chiamata diretta...), oppure tramite prenotazione diretta presso le farmacie.

  1. Devono essere rispettate le categorie indicate dal piano vaccinale nazionale

  2. La vaccinazione sarà eseguita da farmacisti abilitati con un corso di formazione, non sarà presente un medico

  3. La vaccinazione in farmacia è riservata ai cittadini di età compresa tra i 18 e i 60 anni che non hanno patologie in corso e/o non appartengono alle categorie fragili e ultra-fragili

Le vaccinazioni nelle farmacie partiranno da giugno in poi, con le uniche eccezioni rappresentate dalla Regione Lazio (con prenotazioni a partire dal 20 maggio e somministrazioni dal 24 dello stesso mese) e dalla Valle d’Aosta (già partita con le vaccinazioni), secondo un calendario che le singole regioni non hanno ancora reso noto; la prenotazione del vaccino nelle farmacie seguirà le modalità previste dalle regioni (sito internet, numero dedicato, chiamata diretta); le farmacie che aderiscono vengono incluse nei punti vaccinali della regione, per i cittadini sarà cioè possibile scegliere la farmacia più vicina dove vaccinarsi. Dunque, anche la vaccinazione presso le farmacie sarà accessibile per le categorie previste dal piano di vaccinazione nazionale in base all’avanzamento delle regioni; non sarà quindi possibile una vaccinazione libera presso le farmacie ma, bensì, sarà sempre legata alle categorie previste dal piano.

Tuttavia, la vaccinazione in farmacia deve essere scelta da coloro di età compresa tra i 18 e i 60 anni che non hanno patologie in corso e/o non appartengono alle categorie fragili e ultra-fragili, per i quali rimane consigliata la vaccinazione in ospedale o nei punti vaccinali già adibiti sul territorio. Il medico di famiglia non sarà coinvolto in alcun modo in questo percorso. 

In farmacia non sarà presente un medico ma saranno i farmacisti abilitati che hanno seguito un corso di formazione specifico ad effettuare la vaccinazione. E’ previsto un periodo di osservazione di 15 minuti dopo la vaccinazione e i farmacisti avranno a disposizione un kit di primo intervento in caso di gravi reazioni avverse. 

Nelle farmacie sarà somministrato il vaccino Johnson & Johnson, assieme alle dosi di Vaxveria (ex AstraZeneca), in quanto entrambi di facile conservazione in sicurezza.

Dall’indagine non emerge chi procederà all’anamnesi preliminare prima della somministrazione del vaccino che di regola, negli altri punti vaccinali viene effettuata da un medico, questo punto non è secondario poiché in base all’anamnesi di regola il medico può decidere anche la tipologia di vaccini da somministrare.

notaio

Il 25 ottobre si celebrano i 15 anni della collaborazione tra Consiglio Nazionale del Notariato e Associazioni di Consumatori con un grande evento: “Perché non sia una casa di carta”.
Un intero pomeriggio dedicato al “mondo casa”, ma anche un’occasione unica per riaffermare l’importanza della collaborazione e del proficuo lavoro portato avanti in questi 15 anni che ha da sempre come priorità la tutela dei cittadini.

Sulla piattaforma dedicata all’evento sarà possibile:

  • seguire la diretta streaming dalle ore 16.00 alle 18.45
  • scaricare le guide aggiornate
  • vedere i Ted Talk Studio prodotti sul tema
  • ma soprattutto sarà possibile proporre le proprie domande sugli argomenti delle Guide del cittadino sul mondo immobiliare (Mutuo Informato, Acquisto in Costruzione, Acquisto all’Asta, Garanzia Preliminare, Acquisto Certificato e Prezzo-Valore)
  • e avere risposte immediate e concrete poiché alle domande che verranno lette insieme a quelle fatte in diretta, daranno le loro risposte notai e rappresentanti dei consumatori.

Le domande, le curiosità e i dubbi possono essere presentati sin da ora sul canale dedicato. rel="noopener">clicca qui.

guida estate 2021

Nella stagione estiva, per non vanificare tutti gli sforzi fatti durante i mesi precedenti, è necessario mantenere alta la guardia contro il COVID, nonostante l’allentamento delle restrizioni.  Proprio come lo scorso anno abbiamo deciso di creare una guida pratica all’estate, per consentirvi di trascorrerla in piena sicurezza, e, allo stesso tempo, illustrare tutte le novità introdotte in questo periodo, partendo da quella più importante rappresentata dal Green Pass (italiano ed europeo) per potersi spostare sia in Italia che nell’Unione Europea, riprendendo a viaggiare senza più l’obbligo di quarantena all’arrivo nei Paesi esteri.

CITTADINANZA ITALIANA COME SI OTTIENE

La cittadinanza italiana è uno status del cittadino in base al quale l’ordinamento giuridico italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.
Si può acquistare automaticamente:

  • per nascita: si parla di “ius sanguinis”, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana. Un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano;
  • per nascita sul territorio italiano: un bambino nato in Italia da genitori stranieri può chiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni e se fino a quel momento abbia risieduto in Italia “legalmente e ininterrottamente”.
  • per adozione: un minorenne adottato da cittadino italiano

La cittadinanza si può invece richiedere:

  • per matrimonio
  • per residenza

Per matrimonio: L’art 5 della legge n.91/92  prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini vengo ridotti della metà.

Per residenza: Può richiedere la cittadinanza italiana per residenza il cittadino straniero, nato in Italia, cittadino di un paese UE o extra UE, apolide o rifugiato, residente in Italia, secondo quanto indicato di seguito:

  • Cittadino straniero nato in Italia e residente legalmente da almeno 3 anni.
  • Cittadino straniero figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni.
  • Cittadino straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione.
  • Cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano, in questo caso la domanda di cittadinanza italiana va richiesta alla competente Autorità Consolare.
  • Cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni.
  • Cittadino apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni.
  • Cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni.

Attenzione! Per tutti i cittadini stranieri che rientrano in una delle fattispecie su indicate, è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o del reddito familiare se appartenenti allo stesso nucleo familiare e sullo stesso stato di famiglia. Il reddito da considerare è quello relativo ai tre anni antecedenti alla domanda di cittadinanza nei seguenti limiti annuali:

  • euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
  • euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana esclusivamente ON LINE, registrandosi sul portale del Ministero dell'Interno al seguente link:

www.portaleservizi.dlci.interno.it

Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa.

Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta.

Terminata la procedura, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica che gli servirà poi a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l'istruttoria.

Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare tutte le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento e l'eventuale irregolarità della documentazione allegata. 

 

COME COMUNICARE CON IL MINISTERO DELL'INTERNO

Sono attive le nuove modalità per comunicare con gli uffici del Ministero dell'Interno esclusivamente on line: gli interessati o i loro legali rappresentanti sono invitati a comunicare con la Direzione Centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

specificando nell’oggetto della mail il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/K10C/….).

Per verificare la propria pratica di cittadinanza e leggere le comunicazioni ricevute si deve accedere all'area riservata.

I richiedenti la cittadinanza italiana possono inoltre chiedere informazioni e chiarimenti chiamando i seguenti numeri telefonici nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12:

  • 06/46539955 Lunedì/mercoledì
  • 3346909996 mercoledì
  • 3316536673 venerdì

LA NUOVA LEGGE SULLA CITTADINANZA ITALIANA

Il Governo ha emanato la Legge 18 dicembre n. 173 del 2020 che converte in legge il Decreto Legge n. 21 ottobre 2020 n. 130 recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, che ha l’obiettivo di emendare, ma solo parzialmente, il Decreto Sicurezza e Immigrazione (Decreto Legge n. 113 del 2018, convertito con Legge n. 132 del 2018) varato dal precedente Governo ed in vigore dal 5 ottobre 2018.

La nuova legge è entrata in vigore il 20 dicembre 2020.

In particolare, il nuovo Decreto Legge n. 130/2020 ha ridotto il precedente termine di durata massima dei procedimenti di cittadinanza italiana (48 mesi) ripristinando il termine dei 24 mesi (due anni) prorogabile fino ad un massimo di 36 mesi.

Ciò significa quindi, che dal momento della presentazione della domanda il Ministero dell’Interno avrà 24 mesi di tempo prorogabili fino ad un massimo di 3 anni per emettere un provvedimento (positivo o negativo).

Attenzione! Purtroppo tale novità normativa non è retroattiva: questo significa che il beneficio del nuovo termine ridotto varrà solamente per le nuove domande presentate al Ministero dell’Interno dal giorno successivo dall’entrata in vigore della Legge di conversione del nuovo decreto (20 dicembre 2020)

Sono quindi escluse tutte le domande presentate precedentemente e già in corso prima dell’entrata in vigore della nuova Legge, a cui rimane applicabile il termine di 48 mesi (4 anni).

LEGGI LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO SUI TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO:

http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1231/Circolare_3250_12-05-2021.pdf

 

DECRETO SICUREZZA, COSA CAMBIA PER LA CITTADINANZA ITALIANA?

Il Il Decreto Legge n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito dalla legge n. 132 del 2018, è entrato in vigore il 5 ottobre 2018.

Il Decreto interviene sulle procedure di acquisizione della cittadinanza italiana.

Viene anche portata da 24 a 48 mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione.

IMPORTANTE! Le nuove regole sul termine di conclusione dei procedimenti (4 anni) si applicano ai nuovi procedimenti, alle pratiche già presentate e ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (Attenzione! Con la nuova legge sulla cittadinanza il termine dei 4 anni è stato ridotto a 24 mesi, prorogabile fino ad un massimo di 36 mesi, ma esclusivamente per le domande presentate dopo il 20 dicembre 2020. Per le vecchie domande già presentate o in corso prima di tale data, continua ad applicarsi il termine dei 4 anni).

Inoltre, il Decreto inserisce un’ulteriore condizione richiesta per l’acquisto della cittadinanza da parte di stranieri per matrimonio e per residenza: quella di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1, del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).

A tal fine i richiedenti, esclusi quelli che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del D.lgs. n. 286/98 o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 D.lgs. n. 286/98), sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca; ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un Ente certificatore riconosciuto dal MAECI O MIUR.

Ancora, il contributo richiesto (istituito nel 2009 durante il governo Berlusconi all’interno del “pacchetto sicurezza”) per gli atti relativi alla cittadinanza italiana aumenta, passando da 200 euro a 250 euro.

Il Decreto introduce la possibilità di revocare la cittadinanza a chi l’ha acquisita (straniero che ha acquisito la cittadinanza dopo dieci anni di residenza in Italia, apolide che ha acquisito la cittadinanza dopo cinque anni di residenza in Italia, figlio di stranieri nato in Italia che ha acquisito la cittadinanza dopo i 18 anni, coniuge di cittadino italiano, straniero maggiorenne adottato da italiano) nel caso abbia commesso alcuni reati connessi al terrorismo.

La revoca è possibile entro tre anni dalla condanna definitiva per reati legati al terrorismo, per decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza

DPR 12 ottobre 1993, n. 572. Regolamento di esecuzione

DPR 18 aprile 1994, n. 362 Regolamento dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana 

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130

Legge 18 dicembre 2020, n. 173

 

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