Premise
Cittadinanzattiva, through the Civic Evaluation Agency promotes the culture of the evaluation of public services and policies from a civic point of view in various areas (health, school, justice, local services) at local and national level.

In the context of public health policies, innovation represents a challenge for the whole community and for the well-being and improvement of the quality of life of citizens and patients. The overall sustainability of health care and the responsibility to ensure effective, efficient, fair and respectful services to citizens requires that assessments of new health technologies are the result of a participatory process. For these reasons, Cittadinanzattiva - as a movement for civic participation and protection of citizens' rights in Italy and in Europe - considers the involvement of citizens in the Health Technology Assessment (HTA) to be decisive.

The involvement of citizens and patients and the effective inclusion of their point of view in HTA processes - considered in the literature of the sector as an integral part of the processes for evaluating new health technologies - is not so obvious or guaranteed (see the results of Cittadinanzattiva's recent survey of HTA in some healthcare companies in Italy in “HTA applied to choices in healthcare companies. Results of some interviews”). 

In Italy, Cittadinanzattiva has started dealing with HTA for about 10 years now through the following activities:

  1. Insights, sector studies, analyses and proposals
  1. Training activities through the “School for civic leaders on Health Technology Assessment”
    The School for civic leaders on Health Technology Assessment, created starting from 2012 by Cittadinanzattiva with the collaboration and support of Age.Na.S. FIASO and SiHTA, represents the first experience in Italy of training on HTA aimed exclusively at leaders of citizen and patient organizations, with the objective of promoting the development of a community that is committed to promoting the involvement of a competent “civic” component within the health technology assessment processes.
  1.  Institutional dialogue, stakeholder engagement and participation in working groups
  1. Activities on the media (examples of interviews/editorials/position statements):
  1. Participation in events as speakers (examples): 

 

(last update: October 2017)

 

Cosa intendiamo per mobilità sostenibile
Il concetto di mobilità sostenibile ha a che fare sia con soluzioni di trasporto, sia con modalità e abitudini di spostamento di tutti noi, in grado di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici generati dai mezzi di trasporto come ad esempio l’inquinamento atmosferico, l’inquinamento acustico, la congestione stradale, l’incidentalità, ecc.
Agire nelle proprie città sul fronte della mobilità rappresenta una priorità per favorire una migliore qualità della vita dei cittadini. Sono le comunità locali che pagano i “costi” che derivano proprio dalla (dis)organizzazione del sistema dei trasporti. Spetta al cittadino abbracciare la cultura della mobilità sostenibile spostando le proprie preferenze dall’utilizzo del mezzo privato all’utilizzo dei mezzi pubblici e alle forme di mobilità alternativa (es. car sharing). È così che, insieme ai provvedimenti per limitare e disincentivare l’uso del mezzo individuale, il cuore di tutte le politiche di mobilità sostenibile è rappresentato da sempre dall’obiettivo di modificare i comportamenti delle persone per indurli a un consumo di mobilità più consapevole e sostenibile.

legge pinto

Se sei stato coinvolto in un giudizio civile, penale o amministrativo per un irragionevole periodo di tempo e ne hai subito dei danni (patrimoniali o non patrimoniali) puoi richiedere allo Stato Italiano un’equa riparazione, purché sussistano determinate condizioni. Lo prevede la Legge Pinto (legge n. 89 del 2001).

Cosa stabilisce la Legge Pinto

Le legge Pinto, dopo essere stata modificata dal Decreto legge n. 83 del 2012 (c.d. Decreto sviluppo, recante misure urgenti per la crescita del Paese) coordinato con le modifiche apportate dalla Legge di conversione 7 agosto 2012 n. 134 che, all’art. 55, riforma la L. 24 marzo 2001 n. 89, è stata recentemente oggetto di nuove e ulteriori modifiche - purtroppo peggiorative - per opera della c.d. Legge di Stabilità 2016 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”  (Legge n° 208 del 28 dicembre 2015) che, al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, prevede modifiche al capo II della Legge 24 marzo 2001, n. 89.

A chi si applica

Si applica a chiunque abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.

cittadino avvocato

Il rapporto tra cittadino ed avvocato si basa sulla fiducia. Nel momento in cui essa viene meno, il rapporto si incrina. Spesso accade per problemi di incompatibilità caratteriale, per la poca trasparenza, per la mancanza di informazioni relative alla causa in corso: in questi - ed in tutti gli altri casi - è importante affrontare la questione con il proprio difensore, cercando di sanare le incompatibilità e cercando un punto di incontro tra le posizioni, senza dimenticare che l’avvocato è nominato per la nostra difesa.

E’ il Codice Deontologico Forense che stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificatamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con gli altri professionisti.

Un primo parere

E’ bene sapere che anche per avere un primo parere, in via puramente informativa, è necessario sincerarsi se la consulenza abbia o meno un costo. Pertanto, è consigliabile accertarsi sempre prima dell’eventuale somma da corrispondere per non incappare in spiacevoli sorprese: ogni attività del professionista si presume onerosa…l’avvocato, se non stabilito diversamente, non riceve e non fornisce consulenze gratis!

Obbligo del preventivo scritto

Anche al di fuori dei casi in cui si ha accesso al patrocinio a spese dello Stato, l’avvocato può assistere gratuitamente una persona. Questa ovviamente è un’eccezione alla regola poiché la prestazione si paga. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima: l'art. 13, comma 5, secondo periodo, della legge sull’ordinamento forense (Legge 31 dicembre 2012, n. 247), prevede ora che il professionista a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta alla parte assistita la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale (art. 13, comma 5, secondo periodo).

Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.

Obbligo di informazione

L’art. 27 del Codice Deontologico Forense stabilisce che l'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.

Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.

E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinanti atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi. 

Il parere di congruità del Consiglio dell’Ordine

In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, soprattutto quando si tratta del compenso, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di riferimento affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il Consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata.

La delibera assunta dal Consiglio dell’Ordine, con la quale viene “liquidata” la parcella depositata, deve essere spedita in copia al cliente e può essere utilizzata dall’avvocato, in caso di mancato riscontro, per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento a carico del cliente.

Il Consiglio interviene altresì, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle altre contestazioni insorte tra gli iscritti ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle.

Se l’avvocato presenta un’ingiunzione di pagamento, cosa si può fare?

Se si ritiene che la richiesta di pagamento oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo sia illegittima, è opportuno rivolgersi ad un altro legale affinché provveda, entro i termini di legge, a proporre atto di citazione in opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo.

IMPORTANTE! Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute (spese vive) e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie.

RICORDA! Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa (patti di quota lite).

Rinuncia al mandato

L’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi.

In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.

Nelle ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l’avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all’indirizzo anagrafico o all’ultimo domicilio conosciuto o a mezzo Pec; con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall’effettiva ricezione della rinuncia.

L’avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore ma deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.

Revoca del mandato

Nei casi di incompatibilità estrema, è sempre possibile revocare il mandato di fiducia, motivando adeguatamente le ragioni per cui si intende interrompere il rapporto. E’ sempre preferibile inviare la comunicazione per iscritto attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Attenzione però: il legale deve essere pagato per tutta l’attività posta in essere fino al momento della revoca!

L’avvocato dovrà poi procedere alla restituzione di tutta la documentazione acquisita dietro richiesta del cliente, salvo trattenerla, anche senza il consenso della parte assistita, quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.

statua della giustizia copia

Come si articola la giurisdizione italiana?
La giurisdizione in Italia si distingue in ordinaria, amministrativa e speciale.
La giurisdizione ordinaria è esercitata da magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva ai giudici speciali e si suddivide in penale e civile.
La giurisdizione amministrativa è esercitata, in primo grado, dai TAR (Tribunali Amministrativi Regionali) e, in secondo grado, dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. 
La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una magistratura speciale.

Fanno anche parte della Giurisdizione: 

  • la Corte dei Conti, i Tribunali delle Acque Pubbliche, le Commissioni tributarie, i Commissari per gli usi civici sono considerati giudici amministrativi speciali, ossia con competenze solo in determinate materie stabilite dalla legge. 
  • il Consiglio superiore della magistratura (CSM) ed il Ministro della Giustizia.

Lo strumento principale dell'attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata ed applicata al caso concreto.

giurisdizione europea

Il sistema giudiziario dell’Unione Europea (UE) si compone di tre elementi: la Corte di giustizia, il Tribunale e le corti specializzate in determinati settori. Essi garantiscono l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’UE.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è stata istituita nel 1952 dal trattato CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) e ha sede a Lussemburgo. 

Talvolta anche denominata Corte di Giustizia Europea, rappresenta l’autorità giudiziaria più elevata dell’UE: la sua funzione è garantire che la legislazione dell'UE sia interpretata e applicata in modo uniforme in tutti i paesi dell'Unione e che la legge sia quindi uguale per tutti.
Essa garantisce, insieme con le corti e i tribunali degli Stati membri, l’applicazione e l’interpretazione uniformi del diritto dell’UE. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro.
Anche i privati cittadini, le imprese o le organizzazioni possono portare un caso all'attenzione della Corte se ritengono che un'istituzione dell'UE abbia leso i loro diritti.

difesa legale

La possibilità di stare in giudizio personalmente e senza il ministero del difensore viene riconosciuta solo nell’ambito del processo civile, non potendosi estendere tale possibilità anche al processo penale, stante la diversa natura degli interessi che in quest'ultimo caso vengono in rilievo.

Il codice di procedura civile riconosce pertanto il diritto del cittadino a stare in giudizio senza la rappresentanza di un legale nelle cause civili dinanzi al giudice di pace il cui valore non superi i 1.100,00 euro (art. 82 c.p.c., come modificato dal Dl. n. 212/11 convertito con Legge n. 10/12) e nelle controversie di lavoro quando il valore della causa non superi i 129,11 euro (art. 417 c.p.c.).
In tutte le cause civili, a prescindere dal valore della causa, il soggetto può evitare di farsi rappresentare “quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore”( art. 86 c.p.c.): in pratica se è un avvocato, abilitato a stare in giudizio dinnanzi la giurisdizione procedente.
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Notizia aggiornata il 11/1/17, il Piano Nazionale di Governo delle Liste di attesa del 2010 è ancora in vigore


Per il triennio 2010-2012

Il 23 novembre 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (23/11/2010 n. 274, suppl. ordinario) il Nuovo Piano Nazionale di Governo delle Liste d'attesa (PNGLA). Le Regioni avevano due mesi per varare il proprio Piano Sanitario Regionale e, nel caso in cui non lo avessero fatto, scaduti i due mesi dal 23 novembre, sono tenute a recepire i tempi massimi di attesa per le prestazioni indicate nel Piano Nazionale (PNGLA).

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A - Attività a livello nazionale

In ambito consumerista, da anni Cittadinanzattiva realizza iniziative politiche, partnership, campagne di informazione, etc., con l’obiettivo di promuovere un nuovo approccio al ruolo di consumatori e utenti: un ruolo che tende a superare una logica di “delega” della propria responsabilità da parte del cittadino nei confronti delle organizzazioni di consumatori, favorendo, invece, un suo pieno coinvolgimento nell’accessibilità, qualità e cura di servizi e prodotti. L’intento è infatti quello di fornire al cittadino modalità e possibili strumenti di tutela da adottare per far valere i propri diritti, perché secondo Cittadinanzattiva fare i cittadini è il modo migliore di esserlo!

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