Tariffe

Ad aprile 2007 è entrata in vigore la legge 40/2007, meglio conosciuta come legge Bersani, che ha introdotto importanti novità in materia di trasporto aereo, in particolare per i voli low cost. Le misure introdotte impongono alle compagnie aeree obblighi di maggiore trasparenza per quanto riguarda le informazioni che vengono fornite ai cittadini.

Sulla trasparenza delle tariffe aeree, la legge Bersani prevede che:

  • i prezzi dei biglietti low cost siano pubblicizzati nella loro interezza, compresa l'indicazione di spese, tasse e oneri aggiuntivi. "Sono vietate le offerte e i messaggi pubblicitari - si legge nel testo - di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi";

  • non vi siano più  messaggi che pubblicizzano biglietti scontati limitati nel numero, "legati a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione non chiaramente indicate nell'offerta".

Messaggi di questo genere sono sanzionati come "pubblicità ingannevole".

Contratto
Un buon viaggio aereo inizia dalla prenotazione. La scelta degli orari e dell’itinerario incide, naturalmente, sul costo finale del biglietto e sulla comodità del trasferimento. Il biglietto può essere acquistato nelle agenzie di viaggio e della compagnia aerea, oppure via internet, ove previsto dalle singole compagnie.

E’ bene ricordare che al biglietto è sempre allegato un estratto delle condizioni di contratto.

Prima di procedere all’acquisto del biglietto è opportuno inoltre:

  • stabilire le priorità di scelta (costo, date, orari di partenza, coincidenze, itinerario)

  • confrontare più soluzioni

  • chiedere conferma dei vettori che effettuano realmente i voli

  • verificare le limitazioni legate alla tariffa scelta

  • segnalare se si hanno bagagli particolari al seguito o se si ha bisogno di assistenza particolare

  • stampare la prenotazione per verificare che tutto sia esatto

  • se si acquista il biglietto con molto anticipo, chiedere conferma dell’itinerario a pochi giorni dalla partenza

  • prendere nota del proprio passenger name record, per risalire velocemente alla propria prenotazione in caso di necessità

E’ importante leggere attentamente il regolamento della compagnia con cui si viaggia per capire quali sono i limiti di responsabilità stabiliti dal contratto di viaggio.

Le compagnie aeree fissano i propri standard di qualità nelle carte dei servizi. In esse sono definiti tempi e modalità di rimborso.

Vi consigliamo di consultare la Carta dei Diritti del Passeggero realizzata dall’Enac, valida per tutti i paesi della comunità europea.

Se il volo è cancellato
In caso di cancellazione del volo, la compagnia aerea è tenuta a:

  1. Dare il rimborso del biglietto entro sette giorni se il volo è diventato inutile, nonché senecessario, un volo di ritorno al punto di partenza iniziale.

  2. Dare una compensazione pecuniaria di:

  • 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500km

  • 400 euro per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500km e tutte le altre comprese tra 1500 e 3500km

  • 600 euro per tutte le altre tratte

 Tale compensazione non è dovuta nel caso in cui il passeggero sia stato avvertito:

  • due settimane prima della partenza

  • tra due settimane e sette giorni prima della partenza se gli è stato proposto un volo in partenza al massimo 2 ore prima dell’orario di partenza previsto ovvero con un ritardo all’arrivo inferiore a 4 ore

  • meno di sette giorni prima della partenza e gli è stato offerto di partire con un volo alternativo che gli permette di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto

  • qualora la cancellazione del volo sia dipesa da cause di forza maggiore

3. Fornire assistenza mediante pasti e bevande, sistemazione in albergo e trasporto, due telefonate o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

Se si verifica l’overbooking 
In caso di overbooking, la compagnia aerea è tenuta a fare appello a persone che rinuncino volontariamente al volo in cambio di determinati benefici. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente e si debba negare l’imbarco a taluni passeggeri, questi possono fare valere le seguenti pretese:

  •  Rimborso del biglietto qualora il viaggio sia diventato inutile (nonché, ove necessario, ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) ed un volo alternativo, non appena possibile, verso la destinazione finale
  • Volo alternativo ad una data successiva di proprio gradimento
  • Compensazione pecuniaria di:
    • 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500km

    • 400 euro per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500km e tutte le altre comprese tra 1500 e 3500km

    • 600 euro per tutte le altre tratte

Tale indennità forfetaria può essere ridotta del 50%, qualora il passeggero si sia imbarcato su un volo alternativo che gli consenta di raggiungere la destinazione finale con un orario d’arrivo che non superi l’orario d’arrivo del volo originario prenotato rispettivamente di 2 ore sub 2a), 3 ore sub 2b) o 4 ore sub 2c)

La compagnia aerea è inoltre tenuta a prestare assistenza, fornendo al passeggero, a titolo gratuito, pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa; nel caso si rendano necessari uno o più pernottamenti, sistemazione in albergo e relativo trasporto; due chiamate telefoniche o due messaggi via telex, fax o posta elettronica.


Per evitare l'overbooking

Affidati ad organizzazioni turistiche valide, conosciute ed affidabili. Evita quindi quelle poco pubblicizzate o che tuttavia promettono condizioni eccessivamente favorevoli senza dare garanzie assolute.

In caso di particolari forme di assistenza durante il volo e durante le operazioni di imbarco e di sbarco, si deve avvisare la compagnia aerea? Si, la compagnia aerea deve essere informata al momento della prenotazione al massimo 48 prima degli orari pubblicati di partenza del volo. In particolare, i passeggeri a diversa abilità, i loro accompagnatori e i bambini che viaggiano da soli, devono informare la compagnia aerea delle proprie esigenze.

Le forme di assistenza aggiuntive sono a carico della compagnia aerea? A decorrere dal 26 luglio 2008 il Reg. (CE) n. 1107/06 stabilisce che i servizi necessari debbano essere forniti dalla compagnia aerea e dal gestore aeroportuale, senza oneri aggiuntivi per le persone con disabilità o per le persone diversamente abili.

Se il passeggero ha una disabilità visiva totale? L’Enac ha redatto una Carta dei diritti del passeggero in braille a favore dei passeggeri non vedenti.

A chi rivolgersi in caso di mancato rispetto degli obblighi? Il passeggero può presentare ricorso alla Autorità competente, che nel caso dell’Italia è l’Enac (Ente nazionale per l’Aviazione civile) ai seguenti riferimenti:

ENAC- via del Castro Pretorio, 118 –00185 Roma
Sito internet www.enac-italia.it
Un numero verde europeo è a disposizione di tutti i viaggiatori: 0080067891011

Se il bagaglio è stato smarrito o danneggiato
In caso di danneggiamento o mancata riconsegna del bagaglio registrato (il bagaglio consegnato al momento dell’accettazione e per il quale viene emesso il “Talloncino di Identificazione Bagaglio”) all’arrivo a destinazione, si deve:
Aprire un rapporto di smarrimento o danneggiamento bagaglio facendo constatare l’evento, prima di lasciare l’area riconsegna bagagli, presso gli Uffici Lost and Found dell'aeroporto di arrivo, compilando gli appositi moduli, comunemente denominati P.I.R. - Property Irregularity Report.

Danneggiamento bagaglio
Se il bagaglio è stato danneggiato, entro 7 giorni dalla data di apertura del “Rapporto di danneggiamento bagaglio”, occorre inviare tutta la documentazione specificata di seguito all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia  aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento.
Documentazione necessaria:
• il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure
l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
• l’originale del P.I.R. rilasciato in aeroporto;
• l’originale del talloncino di identificazione del bagaglio;
• l’elenco del contenuto del bagaglio che abbia eventualmente riportato danni.
In caso di smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna del bagaglio  registrato, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1000 DSP – Diritti Speciali di Prelievo (circa € 1.100) dalle compagnie aeree dell’Unione europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal e fino a 17 DSP (circa € 18) per kg dalle compagnie aeree dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia,  salvo che il passeggero abbia sottoscritto una assicurazione integrativa.

Smarrimento bagaglio
Se entro 21 giorni dall’apertura del “Rapporto di smarrimento bagaglio” non fossero state ricevute notizie sul ritrovamento, è necessario inviare tutta la documentazione di seguito specificata all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento.

Documentazione necessaria:
• il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure
l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
• l’originale del P.I.R. rilasciato in aeroporto;
• l’originale del talloncino di identificazione del bagaglio e la prova
dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio;
• un elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito;
• un elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato;
• gli originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia
della merce acquistata (in relazione alla durata dell’attesa) in sostituzione dei
propri effetti personali contenuti nel bagaglio;
• indicazione delle coordinate bancarie complete: nome e indirizzo della  Banca, codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di  conto estero e nome del titolare del conto corrente; se i suddetti dati non si  riferiscono all’intestatario della pratica, specificare anche l’indirizzo di  residenza, numero di telefono, numero di fax (se disponibile), indirizzo e-mail (se disponibile).


Alcuni riferimenti utili

 

(ultimo aggiornamento: luglio 2013)


Per avere maggiori informazioni scrivi a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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