difesa legale

La possibilità di stare in giudizio personalmente e senza il ministero del difensore viene riconosciuta solo nell’ambito del processo civile, non potendosi estendere tale possibilità anche al processo penale, stante la diversa natura degli interessi che in quest'ultimo caso vengono in rilievo.

Il codice di procedura civile riconosce pertanto il diritto del cittadino a stare in giudizio senza la rappresentanza di un legale nelle cause civili dinanzi al giudice di pace il cui valore non superi i 1.100,00 euro (art. 82 c.p.c., come modificato dal Dl. n. 212/11 convertito con Legge n. 10/12) e nelle controversie di lavoro quando il valore della causa non superi i 129,11 euro (art. 417 c.p.c.).
In tutte le cause civili, a prescindere dal valore della causa, il soggetto può evitare di farsi rappresentare “quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore”( art. 86 c.p.c.): in pratica se è un avvocato, abilitato a stare in giudizio dinnanzi la giurisdizione procedente.
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

CITTADINANZA ITALIANA COME SI OTTIENE

La cittadinanza italiana è uno status del cittadino in base al quale l’ordinamento giuridico italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.
Si può acquistare automaticamente:

  • per nascita: si parla di “ius sanguinis”, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana. Un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano;
  • per nascita sul territorio italiano: un bambino nato in Italia da genitori stranieri può chiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni e se fino a quel momento abbia risieduto in Italia “legalmente e ininterrottamente”.
  • per adozione: un minorenne adottato da cittadino italiano

La cittadinanza si può invece richiedere:

  • per matrimonio
  • per residenza

Per matrimonio: L’art 5 della legge n.91/92  prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini vengo ridotti della metà.

Per residenza: Può richiedere la cittadinanza italiana per residenza il cittadino straniero, nato in Italia, cittadino di un paese UE o extra UE, apolide o rifugiato, residente in Italia, secondo quanto indicato di seguito:

  • Cittadino straniero nato in Italia e residente legalmente da almeno 3 anni.
  • Cittadino straniero figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni.
  • Cittadino straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione.
  • Cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano, in questo caso la domanda di cittadinanza italiana va richiesta alla competente Autorità Consolare.
  • Cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni.
  • Cittadino apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni.
  • Cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni.

Attenzione! Per tutti i cittadini stranieri che rientrano in una delle fattispecie su indicate, è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o del reddito familiare se appartenenti allo stesso nucleo familiare e sullo stesso stato di famiglia. Il reddito da considerare è quello relativo ai tre anni antecedenti alla domanda di cittadinanza nei seguenti limiti annuali:

  • euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
  • euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana esclusivamente ON LINE, registrandosi sul portale del Ministero dell'Interno al seguente link:

www.portaleservizi.dlci.interno.it

Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa.

Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta.

Terminata la procedura, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica che gli servirà poi a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l'istruttoria.

Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare tutte le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento e l'eventuale irregolarità della documentazione allegata. 

 

COME COMUNICARE CON IL MINISTERO DELL'INTERNO

Sono attive le nuove modalità per comunicare con gli uffici del Ministero dell'Interno esclusivamente on line: gli interessati o i loro legali rappresentanti sono invitati a comunicare con la Direzione Centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

specificando nell’oggetto della mail il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/K10C/….).

Per verificare la propria pratica di cittadinanza e leggere le comunicazioni ricevute si deve accedere all'area riservata.

I richiedenti la cittadinanza italiana possono inoltre chiedere informazioni e chiarimenti chiamando i seguenti numeri telefonici nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12:

  • 06/46539955 Lunedì/mercoledì
  • 3346909996 mercoledì
  • 3316536673 venerdì

LA NUOVA LEGGE SULLA CITTADINANZA ITALIANA

Il Governo ha emanato la Legge 18 dicembre n. 173 del 2020 che converte in legge il Decreto Legge n. 21 ottobre 2020 n. 130 recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, che ha l’obiettivo di emendare, ma solo parzialmente, il Decreto Sicurezza e Immigrazione (Decreto Legge n. 113 del 2018, convertito con Legge n. 132 del 2018) varato dal precedente Governo ed in vigore dal 5 ottobre 2018.

La nuova legge è entrata in vigore il 20 dicembre 2020.

In particolare, il nuovo Decreto Legge n. 130/2020 ha ridotto il precedente termine di durata massima dei procedimenti di cittadinanza italiana (48 mesi) ripristinando il termine dei 24 mesi (due anni) prorogabile fino ad un massimo di 36 mesi.

Ciò significa quindi, che dal momento della presentazione della domanda il Ministero dell’Interno avrà 24 mesi di tempo prorogabili fino ad un massimo di 3 anni per emettere un provvedimento (positivo o negativo).

Attenzione! Purtroppo tale novità normativa non è retroattiva: questo significa che il beneficio del nuovo termine ridotto varrà solamente per le nuove domande presentate al Ministero dell’Interno dal giorno successivo dall’entrata in vigore della Legge di conversione del nuovo decreto (20 dicembre 2020)

Sono quindi escluse tutte le domande presentate precedentemente e già in corso prima dell’entrata in vigore della nuova Legge, a cui rimane applicabile il termine di 48 mesi (4 anni).

LEGGI LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO SUI TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO:

http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1231/Circolare_3250_12-05-2021.pdf

 

DECRETO SICUREZZA, COSA CAMBIA PER LA CITTADINANZA ITALIANA?

Il Il Decreto Legge n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito dalla legge n. 132 del 2018, è entrato in vigore il 5 ottobre 2018.

Il Decreto interviene sulle procedure di acquisizione della cittadinanza italiana.

Viene anche portata da 24 a 48 mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione.

IMPORTANTE! Le nuove regole sul termine di conclusione dei procedimenti (4 anni) si applicano ai nuovi procedimenti, alle pratiche già presentate e ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (Attenzione! Con la nuova legge sulla cittadinanza il termine dei 4 anni è stato ridotto a 24 mesi, prorogabile fino ad un massimo di 36 mesi, ma esclusivamente per le domande presentate dopo il 20 dicembre 2020. Per le vecchie domande già presentate o in corso prima di tale data, continua ad applicarsi il termine dei 4 anni).

Inoltre, il Decreto inserisce un’ulteriore condizione richiesta per l’acquisto della cittadinanza da parte di stranieri per matrimonio e per residenza: quella di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1, del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).

A tal fine i richiedenti, esclusi quelli che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del D.lgs. n. 286/98 o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 D.lgs. n. 286/98), sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca; ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un Ente certificatore riconosciuto dal MAECI O MIUR.

Ancora, il contributo richiesto (istituito nel 2009 durante il governo Berlusconi all’interno del “pacchetto sicurezza”) per gli atti relativi alla cittadinanza italiana aumenta, passando da 200 euro a 250 euro.

Il Decreto introduce la possibilità di revocare la cittadinanza a chi l’ha acquisita (straniero che ha acquisito la cittadinanza dopo dieci anni di residenza in Italia, apolide che ha acquisito la cittadinanza dopo cinque anni di residenza in Italia, figlio di stranieri nato in Italia che ha acquisito la cittadinanza dopo i 18 anni, coniuge di cittadino italiano, straniero maggiorenne adottato da italiano) nel caso abbia commesso alcuni reati connessi al terrorismo.

La revoca è possibile entro tre anni dalla condanna definitiva per reati legati al terrorismo, per decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza

DPR 12 ottobre 1993, n. 572. Regolamento di esecuzione

DPR 18 aprile 1994, n. 362 Regolamento dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana 

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130

Legge 18 dicembre 2020, n. 173

 

(Visita l'Area di interesse Class action)

In questa sezione è possibile visionare le class action avviate da Cittadinanzattiva contro Pubblica Amministrazione e concessionari dei servizi pubblici, nei seguenti ambiti: invalidità civile, tassa di depurazione, rinnovo dei permessi di soggiorno e rilascio dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, gas metano nel territorio comunale. Inoltre, si può leggere l'audizione "Introduzione dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori".

statua della giustizia copia

Come si articola la giurisdizione italiana?
La giurisdizione in Italia si distingue in ordinaria, amministrativa e speciale.
La giurisdizione ordinaria è esercitata da magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva ai giudici speciali e si suddivide in penale e civile.
La giurisdizione amministrativa è esercitata, in primo grado, dai TAR (Tribunali Amministrativi Regionali) e, in secondo grado, dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. 
La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una magistratura speciale.

Fanno anche parte della Giurisdizione: 

  • la Corte dei Conti, i Tribunali delle Acque Pubbliche, le Commissioni tributarie, i Commissari per gli usi civici sono considerati giudici amministrativi speciali, ossia con competenze solo in determinate materie stabilite dalla legge. 
  • il Consiglio superiore della magistratura (CSM) ed il Ministro della Giustizia.

Lo strumento principale dell'attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata ed applicata al caso concreto.

accoglienza immigrati

Il 27 novembre 2018 la Camera ha approvato il Ddl n. 840/2018, il cosiddetto “Decreto sicurezza e immigrazione” nella versione in cui era stato modificato e approvato dal Senato il 7 novembre con 396 voti a favore. Sul testo il governo ha posto la fiducia per velocizzarne l’iter parlamentare e non è stato discusso nessuno dei più di seicento emendamenti presentati dall’opposizione, né in aula né in commissione . Il 26 novembre il governo ha deciso di mettere la fiducia sulla norma e approvarla entro il 3 dicembre.

Il Decreto Legge n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito dalla legge n. 132 del 2018, è entrato in vigore il 5 ottobre 2018.

La riforma modifica diverse norme su asilo, immigrazione, cittadinanza e sicurezza.

cittadino avvocato

Il rapporto tra cittadino ed avvocato si basa sulla fiducia. Nel momento in cui essa viene meno, il rapporto si incrina. Spesso accade per problemi di incompatibilità caratteriale, per la poca trasparenza, per la mancanza di informazioni relative alla causa in corso: in questi - ed in tutti gli altri casi - è importante affrontare la questione con il proprio difensore, cercando di sanare le incompatibilità e cercando un punto di incontro tra le posizioni, senza dimenticare che l’avvocato è nominato per la nostra difesa.

E’ il Codice Deontologico Forense che stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificatamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con gli altri professionisti.

Un primo parere

E’ bene sapere che anche per avere un primo parere, in via puramente informativa, è necessario sincerarsi se la consulenza abbia o meno un costo. Pertanto, è consigliabile accertarsi sempre prima dell’eventuale somma da corrispondere per non incappare in spiacevoli sorprese: ogni attività del professionista si presume onerosa…l’avvocato, se non stabilito diversamente, non riceve e non fornisce consulenze gratis!

Obbligo del preventivo scritto

Anche al di fuori dei casi in cui si ha accesso al patrocinio a spese dello Stato, l’avvocato può assistere gratuitamente una persona. Questa ovviamente è un’eccezione alla regola poiché la prestazione si paga. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima: l'art. 13, comma 5, secondo periodo, della legge sull’ordinamento forense (Legge 31 dicembre 2012, n. 247), prevede ora che il professionista a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta alla parte assistita la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale (art. 13, comma 5, secondo periodo).

Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.

Obbligo di informazione

L’art. 27 del Codice Deontologico Forense stabilisce che l'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.

Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.

E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinanti atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi. 

Il parere di congruità del Consiglio dell’Ordine

In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, soprattutto quando si tratta del compenso, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di riferimento affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il Consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata.

La delibera assunta dal Consiglio dell’Ordine, con la quale viene “liquidata” la parcella depositata, deve essere spedita in copia al cliente e può essere utilizzata dall’avvocato, in caso di mancato riscontro, per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento a carico del cliente.

Il Consiglio interviene altresì, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle altre contestazioni insorte tra gli iscritti ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle.

Se l’avvocato presenta un’ingiunzione di pagamento, cosa si può fare?

Se si ritiene che la richiesta di pagamento oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo sia illegittima, è opportuno rivolgersi ad un altro legale affinché provveda, entro i termini di legge, a proporre atto di citazione in opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo.

IMPORTANTE! Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute (spese vive) e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie.

RICORDA! Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa (patti di quota lite).

Rinuncia al mandato

L’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi.

In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.

Nelle ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l’avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all’indirizzo anagrafico o all’ultimo domicilio conosciuto o a mezzo Pec; con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall’effettiva ricezione della rinuncia.

L’avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore ma deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.

Revoca del mandato

Nei casi di incompatibilità estrema, è sempre possibile revocare il mandato di fiducia, motivando adeguatamente le ragioni per cui si intende interrompere il rapporto. E’ sempre preferibile inviare la comunicazione per iscritto attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Attenzione però: il legale deve essere pagato per tutta l’attività posta in essere fino al momento della revoca!

L’avvocato dovrà poi procedere alla restituzione di tutta la documentazione acquisita dietro richiesta del cliente, salvo trattenerla, anche senza il consenso della parte assistita, quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.

legge pinto

Se sei stato coinvolto in un giudizio civile, penale o amministrativo per un irragionevole periodo di tempo e ne hai subito dei danni (patrimoniali o non patrimoniali) puoi richiedere allo Stato Italiano un’equa riparazione, purché sussistano determinate condizioni. Lo prevede la Legge Pinto (legge n. 89 del 2001).

Cosa stabilisce la Legge Pinto

Le legge Pinto, dopo essere stata modificata dal Decreto legge n. 83 del 2012 (c.d. Decreto sviluppo, recante misure urgenti per la crescita del Paese) coordinato con le modifiche apportate dalla Legge di conversione 7 agosto 2012 n. 134 che, all’art. 55, riforma la L. 24 marzo 2001 n. 89, è stata recentemente oggetto di nuove e ulteriori modifiche - purtroppo peggiorative - per opera della c.d. Legge di Stabilità 2016 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”  (Legge n° 208 del 28 dicembre 2015) che, al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, prevede modifiche al capo II della Legge 24 marzo 2001, n. 89.

A chi si applica

Si applica a chiunque abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.

giurisdizione europea

Il sistema giudiziario dell’Unione Europea (UE) si compone di tre elementi: la Corte di giustizia, il Tribunale e le corti specializzate in determinati settori. Essi garantiscono l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’UE.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è stata istituita nel 1952 dal trattato CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) e ha sede a Lussemburgo. 

Talvolta anche denominata Corte di Giustizia Europea, rappresenta l’autorità giudiziaria più elevata dell’UE: la sua funzione è garantire che la legislazione dell'UE sia interpretata e applicata in modo uniforme in tutti i paesi dell'Unione e che la legge sia quindi uguale per tutti.
Essa garantisce, insieme con le corti e i tribunali degli Stati membri, l’applicazione e l’interpretazione uniformi del diritto dell’UE. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro.
Anche i privati cittadini, le imprese o le organizzazioni possono portare un caso all'attenzione della Corte se ritengono che un'istituzione dell'UE abbia leso i loro diritti.

Sono stati diversi i tentativi di riformare la legge sulla cittadinanza, che si sono succeduti nel tempo e sono puntualmente caduti nel vuoto. Anche nel corso di questa legislatura, sono state depositate tre diverse proposte di riforma, che tuttavia giacciono da oltre due anni presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. Allora, quando i lavori parlamentari erano in corso, abbiamo sottoposto alla Commissione le nostre proposte sulla riforma, elaborate sulla base delle segnalazioni e richieste di assistenza rivolte al nostro servizio nazionale di tutela da centinaia di persone alle prese con il lungo e farraginoso iter di accesso allo status di cittadino. Proposte tuttora in buona parte valide ed attuali. Oggi, come allora, siamo convinti che occorra una riforma organica della materia, che non si limiti ad introdurre singole modifiche, ma che intervenga su tutte le modalità di acquisto della cittadinanza, con la generale finalità di ampliarne l’accesso.

Nel 2020, l’80% delle acquisizioni di cittadinanza è avvenuta per residenza (la cosiddetta “naturalizzazione”). Nonostante ciò, in questo ambito, la normativa vigente è tra le più restrittive in Europa, sia relativamente ai requisiti residenziali richiesti, sia tenendo conto della discrezionalità del procedimento amministrativo, che si conclude con un provvedimento concessorio e non legato in maniera automatica alla maturazione dei requisiti previsti. Occorre, pertanto, una revisione profonda della c.d. naturalizzazione, a partire dalla riduzione del periodo di residenza richiesto per la presentazione della domanda, dalla eliminazione di ogni elemento di discrezionalità nella sua valutazione, alla revisione dei requisiti reddituali e delle rigidità legate alla continuità residenziale. Le lacune più macroscopiche presenti nella normativa vigente in materia di acquisto della cittadinanza riguardano la condizione dei minori nati sul territorio nazionale da genitori stranieri e quella dei minori che, seppure non vi sono nati, sono cresciuti in Italia e qui intraprendono e completano il ciclo scolastico. I primi sono destinati a rimanere stranieri fino al compimento della maggiore età, soltanto raggiunta la quale è possibile presentare la domanda di cittadinanza, ed a restare in attesa per un periodo indefinito e senza certezza sull’esito del procedimento, stante la rigidità, anche in questo caso, dei requisiti residenziali richiesti e le frequenti difficoltà di certificazione della stessa. I secondi sono destinati a rimanere stranieri, obbligati a richiedere ed ottenere un titolo di soggiorno una volta compiuti 18 anni e addirittura paradossalmente soggetti a rischio di espulsione.Occorre, pertanto, modificare la legge introducendo per i minori presenti sul territorio nazionale le possibilità più ampie di accesso alla cittadinanza, da configurare in modo netto come diritto soggettivo e semplificando i procedimenti volti al suo riconoscimento. Al contempo, in attesa della riforma della legge, è quantomai necessario contenere i tempi di risposta sulle domande di cittadinanza, semplificarne ed accelerarne l’iter burocratico e uniformare le prassi amministrative. Per migliaia di persone, infatti, l’accesso alla cittadinanza costituisce un vero e proprio percorso ad ostacoli, che può durare anni, senza nessuna certezza sui tempi di risposta e sull’esito, con ricadute significative e concrete sulla vita dei richiedenti. A tutti loro è rivolta la campagna Obiettivo Cittadinanza.

Con la campagna Obiettivo Cittadinanza, in collaborazione con il Movimento Italiani senza Cittadinanza, abbiamo anche cercato di fornire informazioni utili alle migliaia di cittadini alle prese con i mille rivoli della burocrazia.
Ecco tutte le risposte alle principali domande che ci sono arrivate.

  1. Quali sono i tempi per il rilascio della Cittadinanza italiana?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/100492512263237/
  2. Sono nato e cresciuto in Italia, posso ottenere la cittadinanza italiana?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/?ref=page_internal
  3. Non sono nato in Italia ma ci sono cresciuto, posso ottenere la cittadinanza italiana?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/117947043851117/
  4. Per presentare la domanda è necessario possedere un reddito minimo?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/123215746657580/
  5. I miei genitori sono diventati cittadini italiani, quando potrò richiedere la cittadinanza?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/125437319768756/
  6. Per presentare la domanda per residenza è necessario conoscere la lingua italiana?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/126480942997727/
  7. Per registrarsi sul portale e caricare la domanda è obbligatorio possedere lo SPID?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/127653122880509/
  8. È sufficiente dimostrare di possedere il reddito minimo per un solo anno?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/128184859494002/
  9. Il certificato penale del Paese di origine deve essere sempre presentato con la domanda di cittadinanza italiana?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/129703209342167/
  10. I figli minori possono acquistare la cittadinanza italiana a seguito della naturalizzazione dei genitori?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/129704119342076/
  11. Se cambiano le generalità, come il cognome, cosa succede per la documentazione da presentare?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/129705072675314/
  12. Sono possibili spostamenti dal territorio italiano per l’accoglimento della domanda di cittadinanza italiana?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/129706279341860/
  13. Senza cittadinanza italiana è ammessa l’iscrizione a scuola?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843498894805/162548336057654/
  14. Quando è possibile iscrivere i minori stranieri a scuola?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/169705225341965/
  15. Come vengono gestite le iscrizioni degli alunni senza cittadinanza italiana?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/177561254556362
  16. Sono uno studente maggiorenne senza cittadinanza italiana, posso iscrivermi all’Università?
    https://www.facebook.com/ObiettivoCittadinanzaIta/photos/a.100843502228138/180220054290482/

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