
La possibilità di stare in giudizio personalmente e senza il ministero del difensore viene riconosciuta solo nell’ambito del processo civile, non potendosi estendere tale possibilità anche al processo penale, stante la diversa natura degli interessi che in quest'ultimo caso vengono in rilievo.
Il codice di procedura civile riconosce pertanto il diritto del cittadino a stare in giudizio senza la rappresentanza di un legale nelle cause civili dinanzi al giudice di pace il cui valore non superi i 1.100,00 euro (art. 82 c.p.c., come modificato dal Dl. n. 212/11 convertito con Legge n. 10/12) e nelle controversie di lavoro quando il valore della causa non superi i 129,11 euro (art. 417 c.p.c.).
In tutte le cause civili, a prescindere dal valore della causa, il soggetto può evitare di farsi rappresentare “quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore”( art. 86 c.p.c.): in pratica se è un avvocato, abilitato a stare in giudizio dinnanzi la giurisdizione procedente.
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.