Giustizia

Il 5 febbraio, la legge n. 91 che disciplina l’acquisto della cittadinanza italiana compie 30 anni.

Una legge che già 30 anni fa nasceva vecchia, perché rivolta al passato dell’Italia degli emigranti, scegliendo di privilegiare, tra i modi di acquisto della cittadinanza, il principio della discendenza (ius sanguinis) a discapito dei criteri legati alla nascita o alla stabile residenza nel paese.

Una legge priva di visione, perché incapace di leggere allora i segnali dei profondi cambiamenti sociali, demografici, economici e culturali di un paese destinato a diventare, nel giro di pochi anni, meta principale dei flussi migratori verso l’Europa.

Una legge che oggi è un vero e proprio anacronismo, perché totalmente scollata dalla realtà, perché tra le più rigide nel contesto europeo, perché discrimina centinaia di migliaia di “italiani di fatto”, privandoli dello status di cittadino, a cominciare dai minori nati e cresciuti in Italia, che sono oltre un milione.

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Quello della giustizia penale è un tema estremamente complesso, che coinvolge i principi cardine dello stato di diritto, il perseguimento della legalità, le ragioni della pretesa punitiva statuale e le funzioni della pena, la sicurezza della collettività. E, dal punto di vista dei singoli cittadini, impatta sulle loro vite e  il loro dolore, siano essi vittime o autori di reato. Un terreno contrassegnato dalla complicata ricerca di soluzioni di equilibrio, capaci di bilanciare i principi del giusto processo, le garanzie del sistema accusatorio, l’esigenza della ragionevole durata, la missione costituzionale della pena.

Difficile trovare traccia di tutto ciò nelle politiche penali prodotte negli ultimi decenni, ostaggio dell’eterno conflitto tra magistratura e classe politica. Politiche contrassegnate nel tempo dapprima dal “garantismo selettivo” dell’era delle “leggi ad personam”, generatrici di sacche di impunità per i reati dei cosiddetti colletti bianchi e della contestuale penalizzazione della devianza dei soggetti marginali; poi dall’uso - e l’abuso - simbolico del diritto penale, forgiato sulla retorica securitaria e sulla costruzione di spauracchi sociali, in primis con la criminalizzazione dell’immigrazione; fino al populismo penale degli ultimi anni, con la continua promessa di repressione come unica risposta efficace al contenimento ed alla prevenzione di ogni tipologia di crimine e devianza e della demagogia sulla certezza della pena intesa come certezza del carcere, all’origine delle modifiche introdotte sulla prescrizione dei reati con la cosiddetta “legge spazzacorrotti” e del Disegno di legge di riforma della giustizia penale promossa dal precedente Ministro Guardasigilli.

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

La Camera dei Deputati ha appena approvato in via definitiva il disegno di legge sulla corruzione, ribattezzato “spazza-corrotti” dai suoi promotori, ma al di là della roboante definizione, una delle misure più significative introdotte riguarda tutt’alta materia, ossia l’istituto della prescrizione dei reati.

Si tratta dell’ennesimo pericoloso provvedimento bandiera, esibito dal Ministro Bonafede come una soluzioneche renderebbe finalmente giustizia alle vittime dei reati, ma che in realtà non tutela proprio nessuno, risolvendosi in una gratuita diminuzione delle garanzie dell’imputato e rischiandoparadossalmente di allungare in misura ulteriore  i tempi dei processi penali.

Secondo le nuove disposizioni, che entreranno in vigore nel 2020 simultaneamente all’approvazione di una annunciata riforma del processo penale ancora tutta da costruire, i termini di prescrizione del reato restano sospesi dopo la sentenza di primo grado, anche in caso di assoluzione. Il dannoè duplice: si destinano indagati ed imputati a rimanere per anni sotto la spada di Damocle di un processo penale dalla durata indefinita, si elimina un fondamentale incentivo per i magistrati alla definizione dei processi in tempi certi.

giustizia

Lo scorso 24 settembre a Piacenza, nel contesto del festival del diritto, Cittadinanzattiva ha promosso un’iniziativa in collaborazione con la compagnia teatrale Stabile Assai della Casa di Reclusione di Roma Rebibbia, sui temi della giustizia riparativa e della detenzione in carcere. Con l’intervento di Patrizia Patrizi, ordinario di psicologia giuridica presso l’università di Sassari e di Antonio Turco, responsabile del dipartimento solidarietà di AICS, attraverso le testimonianze di Domenico Miceli e Paolo Mastrorosato, si è proposta una riflessione sui temi della giustizia di comunità e della cittadinanza attiva, sull’esperienza della detenzione e sui percorsi di restituzione.  Quelle esperienze e quei percorsi si ritrovano trasposti nella bellissima rappresentazione teatrale “Chi come noi”, messa in scena dalla compagnia Stabile Assai al termine del dibattito.

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Per questa volta avevamo deciso di restare in silenzio. Di fronte alla nuova assoluzione dei medici dell’Ospedale Pertini imputati nel processo per l’omicidio di Stefano Cucchi, da parte della Corte di Assise di Appello di Roma - dopo l’annullamento della prima sentenza di appello ed il rinvio della Corte di Cassazione - : di fronte alla reiterata incapacità di pronunciare una parola di giustizia su questa morte, avevamo deciso di non diffondere comunicati stampa, rilasciare dichiarazioni di circostanza. Ma noi di Cittadinanzattiva n quel processo siamo parte civile, ci siamo stati dal primo grado di giudizio fino in Cassazione e poi di nuovo ancora in appello.

Secondo i dati più recenti pubblicati dal Ministero dell’Interno, i centri di accoglienza straordinaria, cosiddetti CAS, sono 3.090 ed ospitano quasi 71.000 richiedenti asilo,  su un totale di 98.0001. Quindi, a dispetto delle definizioni, per cui si parla variamente di centri o strutture “temporanee” o “straordinarie”, quella dei CAS rappresenta la modalità ordinaria di gestione dell’accoglienza in Italia.

Ed è una modalità di gestione che non è frutto di una contingenza eccezionale, ma palesemente di una scelta, di una scelta di comodo: in Italia si continua da anni a scegliere di governare l’accoglienza con la logica delle soluzioni tampone e degli interventi provvisori e in assenza di una programmazione e di una politica governativa organica, di una strategia di livello nazionale.

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Secondo i dati resi noti dal Ministero dell’Interno la scorsa settimana, in occasione della presentazione del rapporto sull’accoglienza di migranti e rifugiati in Italia1 , ad ottobre 2015 sono oltre 99.000 i migranti ospitati nelle strutture di accoglienza disseminate sul territorio italiano. Di essi, quasi 71.000 sono distribuiti all’interno di strutture temporanee, i cosiddetti CAS (centri di accoglienza straordinaria), circa 21.800 sono inseriti nella rete comunale degli SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) poco più di 7.000 sono collocati nei centri governativi di accoglienza per richiedenti asilo (CARA).

Il rapporto ministeriale conferma il quadro di un sistema di accoglienza dei migranti eterogeneo e scoordinato, composto di strutture dalla natura diversa ed affidate alla gestione di soggetti differenti, cui, complessivamente nel 2015 sono stati destinati oltre 1.160 milioni di euro. Il risultato di un affastellamento di interventi finalizzati prevalentemente, se non unicamente, alla ricerca di rapide soluzioni di smistamento dei richiedenti asilo sul territorio, di spazi dove parcheggiarli nella lunga attesa delle pronunce sulle domande di protezione internazionale.

 

Per anni si è discusso della necessità di riformare le legge 91 del 1992 sulla cittadinanza italiana.

Una legge che, privilegiando il "diritto di sangue" rispetto allo ius soli e legando l'acquisto della cittadinanza, sia per nascita che per naturalizzazione, a rigidi e formali requisiti residenziali,  era del tutto orientata al passato. Una legge che mancava, nella sua ispirazione, della capacità che dovrebbe essere propria del legislatore di interpretare i cambiamenti sociali, peraltro già in atto all’epoca della sua approvazione.

Per anni si è animato un vivace dibattito sullo ius soli e sui criteri di “temperamento” da introdurre, su quale dovesse essere la sufficiente misura di integrazione per gli aventi diritto,  e, ancora più a monte quale il “modello teorico di integrazione” da adottare in Italia.

vitalizio pacchetti

Nel 1974, in una intervista che si ritrova spesso postata sui social media, Sandro Pertini, appena eletto Presidente della Camera dei Deputati, raccontava che la moglie Carla, che si spostava per la città di Roma con i mezzi pubblici, si sarebbe vergognata  “di andare a Campo de' Fiori a comprare l'insalata o le pere sul macchinone ministeriale. Sarebbe uno schiaffo alla povera gente, un abuso di potere, un furto”.
In quella celebre intervista il Presidente partigiano, dichiarando che se ne infischiava del sistema se da ragione ai ladri, descrive e denuncia la corruzione diffusa nella classe politica del tempo, ma in quelle parole sulla rinuncia ad un privilegio, dal suo punto di vista doverosa e scontata, c’è tutta la consapevolezza di quanto possano risultare odiosi i privilegi della casta agli occhi dei cittadini.

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La ratifica italiana della “Convenzione ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti” risale esattamente a 25 anni fa, nonostante ciò nell’ordinamento nazionale manca ancora la previsione di uno specifico reato di tortura.
Un’inadempienza macroscopica di precisi obblighi internazionali sulla quale si è accumulato un ritardo di un quarto di secolo. 
A partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, il divieto di tortura è contemplato in convenzioni e trattati internazionali e sovranazionali ai quali lo Stato Italiano ha puntualmente aderito1.

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