Glossario in tema di conciliazione e mediazione

ADR: è l'acronimo di alternative dispute resolution (risoluzione alternativa delle controversie) e comprende i diversi sistemi di risoluzione dei conflitti alternativi al ricorso alla giustizia civile.

Arbitrato (Rituale ed Irritale)

È una procedura diretta a porre fine ad una controversia con l'intervento di un esperto, l'arbitro, cui viene affidato il compito di giudicare. L'arbitro non è un giudice ordinario, ma le parti decidono di sottoporgli la questione riconoscendogli il potere di decidere. Si distinguono due forme di arbitrato: rituale ed irrituale o libero. Nel primo caso, la decisione finale dell'arbitro, detta lodo, segue le norme del codice di procedura civile ed equivale ad una vera e propria sentenza. Nel caso dell'arbitrato irrituale o libero la decisione finale è vincolante per le parti come un contratto.

Conciliazione camerale

Più brevemente detta conciliazione, è una procedura di risoluzione delle controversie in base alla quale una terza persona imparziale, il conciliatore, assiste le parti in conflitto guidando la loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di accordi vantaggiosi per entrambe. Presso ogni Camera di Commercio è possibile accedere alla procedura di conciliazione laddove vi sia una controversia tra impresa, o tra impresa e consumatore. Nel regolamento di ciascuna Camera è indicato il tariffario, che è concepito a scaglioni in base al valore della controversia.

Conciliazione delegata

È una importante novità, introdotta dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28, che consiste nella possibilità per il giudice, in pendenza di una causa anche di appello, di invitare le parti a procedere ad una mediazione. L'invito non è vincolante per le parti. Se queste ultime aderiscono all'invito, si rivolgeranno ad uno degli organismi abilitati ed iscritti nel registro del Ministero della Giustizia consultabile anche sul sito www.giustizia.it.

Conciliazione in sede non contenziosa

Il giudice di pace può essere chiamato a svolgere non nel corso del giudizio, ma in via autonoma, al di fuori del giudizio, una attività di conciliazione tra le parti regolata dall'art 322 del codice di procedura civile. Non vi sono limiti di valore o materia, e il cittadino può attivare la procedura anche autonomamente.

Conciliazione paritetica per le controversie di consumo

Procedura attivabile grazie ad appositi accordi quadro (protocolli) conclusi tra associazioni di Consumatori e Azienda che prevedono la gestione di specifiche tipologie di controversie riconducibili ad esempio a violazione di standard previsti da carte dei servizi.

La procedura è standardizzata e pubblica attivabile senza oneri per il consumatore su semplice domanda.

La controversia viene gestita da una commissione di conciliazione in composizione paritetica (un rappresentante del conciliatore e uno dell'azienda) che si adopera per la proposta di soluzione da sottoporre alla valutazione delle parti. Nessuna conseguenza negativa ricade sulle parti in caso di mancato accordo, in caso invece di esito positivo le parti sottoscrivono un verbale con valore di accordo transattivo.

Mediazione civile e commerciale

Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010) sulla mediazione in materia civile e commerciale regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie in numerose materie. Tale decreto definisce la mediazione come l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

La conciliazione secondo il decreto è il risultato e cioè la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

Mediazione trasformativa

È una tecnica di mediazione che non cerca la risoluzione del problema immediato, ma si interessa del potenziamento (empowerment) e del reciproco riconoscimento delle parti coinvolte. L'obiettivo è rendere le parti capaci di definire le loro stesse questioni e cercare le soluzioni da sole. Il percorso è comunque assistito da un mediatore con competenze specifiche. Tale tecnica trova applicazione soprattutto per conflitti dove la sfera emotiva e relazionale ha un peso prevalente come ad esempio liti familiari, ed ha trovato una interessante applicazione al settore delle controversie in ambito sanitario. La ricostruzione del rapporto tra parti in conflitto che partecipano a percorsi di mediazione trasformativi, permette anche il raggiungimento di un accordo sugli altri aspetti della controversia.

ODR (Online Dispute Resolution)

Si tratta di una risoluzione delle controversie attraverso internet ed è particolarmente indicato per la trattazione di controversie di consumo trasfrontaliere.

Questa situazione potrebbe essere un serio ostacolo e il cittadino rischia di rinunciare ad un suo preciso diritto, inoltre la difficoltà nella gestione delle controversie trasfrontaliere rappresenta anche un ostacolo alla sviluppo del mercato interno.

Consapevole di queste difficoltà la Commissione Europea ha creato la una rete transnazionale (già "EEJ-NET" - Extrajudicial Net) per garantire ai consumatori l'esercizio effettivo dei diritti oltre frontiera mediante il ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie. Tale rete è costituita da una serie di punti CEC (Centro Europeo del Consumatore) gestiti nei diversi Paesi dalle associazioni di consumatori che facilitano l'invio del reclamo del consumatore ed attivano, se necessario, una procedura on line di gestione della controversia.

MINI-TRIAL (mini-giudizio)

Questo sistema si utilizza quando assieme alla potenziale controparte di un giudizio si vuole capire quale potrebbe essere il risultato di un processo. Si chiede ad un terzo neutrale di assistere alla sintetica presentazione delle argomentazioni di ciascuna parte (assistita da un legale) che presenterà anche le relative prove a supporto delle ragioni sostenute. Si simula, in tempi brevi un processo, il terzo neutrale tenterà di comporre la controversia mediante un'ipotesi di risoluzione accettabile per tutte le parti oppure si limiterà ad esprimere una valutazione sulle posizioni assunte da ciascuna di esse. Queste ultime saranno così libere di aderirvi o meno su base negoziale. Sull'intero procedimento vige il dovere di riservatezza riguardo ogni valutazione emersa.

Transazione

Con la transazione, le parti facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che può insorgere tra loro. Questo istituto è regolato dall'art 1965 del codice civile.

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