Patrocinio gratuito

  • Patrocinio a spese dello Stato

    Cosa si intende per Patrocinio a spese dello Stato
    Il Patrocinio a spese dello Stato è un istituto che consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, ovvero a carico dello Stato, ai non abbienti che intendano promuovere un giudizio o che debbano difendersi davanti al giudice. Nel nostro ordinamento, il diritto al patrocinio gratuito viene riconosciuto tanto come diritto fondamentale della persona quanto come diritto sociale il cui esercizio garantisce la partecipazione effettiva all’organizzazione politica, economica e sociale dello Stato, in osservanza dell’art. 3, comma 2, della Costituzione. La garanzia di un’effettiva assistenza legale per i non abbienti rappresenta, perciò, uno degli obblighi dello Stato diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. 

    Disciplinato dalla legge ordinaria, il Patrocinio a spese dello Stato ha, dunque, le sue radici nella Carta fondamentale, che nell’ 24 definisce il diritto alla difesa come diritto inviolabile dell’individuo ed afferma che “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.

    Si tratta di un diritto fondamentale dell’individuo, riconosciuto ed affermato da numerose norme internazionali: l’art. 6, comma 3, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4 novembre 1950), il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici di New York del 19 dicembre 1966, art. 14, 3 comma, lett. d).

     

    Profili generali
    Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

    - i cittadini italiani;

    - gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;

    - gli apolidi;

    - gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

     

    Requisiti
    Tre sono le condizioni richieste per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato:

    1. Reddito: è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 11.746,68 (aggiornato ogni due anni).

    Attenzione! Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. A tale regola fanno eccezione i casi in cui la causa ha ad oggetto diritti della personalità, ovvero le ipotesi in cui gli interessi del richiedente appaiano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo stesso.

    2. Tipo di controversia: può esser richiesto per i giudizi penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili, tributari.

    3. Motivi: le ragioni di colui che chiede l’ammissione devono risultare non manifestamente infondate.

    Quando si può chiedere e quali sono le spese a carico dello Stato

    L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio; tuttavia, se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

    Attenzione! A carico dello Stato sono tutte le spese legali (avvocati, consulenti). Se chi gode del patrocinio a spese dello Stato risulta soccombente con condanna alle spese di giudizio, anche se non abbiente rimangono a suo carico le spese legali della controparte.

     

    Differenza tra gratuito patrocinio e difesa d’ufficio
    Pur avendo lo stesso fondamento costituzionale (art. 24), difesa d’ufficio e gratuito patrocinio sono due istituti differenti. Innanzitutto diverso è il settore in cui operano: la difesa d’ufficio viene riconosciuta esclusivamente nei procedimenti penali mentre in quelli civili solo nei procedimenti davanti al Tribunale dei minorenni.

    La difesa d’ufficio è quella garantita a ciascun soggetto, a prescindere dal suo reddito, che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo.

    Il difensore d'ufficio è nominato dal Giudice o dal Pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'Ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale ed ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.

    Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato salvo che sussistano i requisiti per l’ammissione al gratuito patrocinio.

     

    Patrocinio a spese dello Stato in materia civile ed amministrativa
    Il Patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio; è stato esteso ai giudizi civili ed amministrativi nonché alle procedure di volontaria giurisdizione dalla legge n. 134 del 2001.

     

    Esclusione dal patrocinio in ambito civile
    Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

     

    Dove si presenta la domanda di ammissione in ambito civile ed amministrativo
    Presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, competente rispetto al:

    - luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;

    - luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;

    - luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

     

    Modalità di presentazione della domanda al Consiglio dell'Ordine degli avvocati
    I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente e sottoscritta dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore nominato che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

    La domanda deve indicare:

    - la richiesta di ammissione al patrocinio;

    - le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;

    - l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);

    - l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

    - se trattasi di causa già pendente;

    - la data della prossima udienza;

    - generalità e residenza della controparte;

    - ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;

    - prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

    Se l’istante è straniero, l’istanza deve essere accompagnata da una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto in essa indicato.

     

    Provvedimenti del Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda
    Il Consiglio valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità entro 10 giorni emette uno dei seguenti provvedimenti:

    - accoglimento della domanda;

    - non ammissibilità della domanda;

    - rigetto della domanda.

    Trasmette poi copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate per la verifica dei redditi dichiarati.

     

    Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione
    L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'elenco degli avvocati abilitati alle difese per il Patrocinio a spese dello Stato appositamente approntato dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

    L’istante può anche nominare un consulente tecnico, ove ciò sia previsto come facoltà di legge.
    Lo Stato si fa carico di ogni spesa, diritto ed onere che sia relativo alla causa, nonché dell’onorario e delle indennità dovute al difensore, al consulente tecnico ed ai pubblici ufficiali (ad esempio il notaio).

     

    Elenco degli avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato
    Contiene i nominativi degli avvocati che presentano la relativa domanda e sono in possesso dei seguenti requisiti:

    - attitudine ed esperienza professionale;

    - assenza di sanzioni disciplinari;

    - iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno due anni.

    L’elenco è visionabile presso le Segreterie dei Consigli dell’Ordine degli avvocati o anche sul sito internet dei rispettivi Consigli.

     

    Cosa si può fare se la domanda non viene accolta
    L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al Giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

    Approfondisci sul sito del Ministero della Giustizia

     

    Patrocinio a spese dello Stato in materia penale
    Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 11.746,68.

    Attenzione! Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art. 92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

     

    Chi può richiedere l'ammissione in ambito penale

    - i cittadini italiani;

    - gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;

    - indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;

    - colui che (offeso dal reato - danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

     

    Quando si può chiedere
    L'ammissione può essere richiesta per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).

     

    Esclusione dal patrocinio in ambito penale
    Il beneficio non è ammesso:

    - nei procedimenti penali per reati di evasione di imposte;

    - se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni);

    - per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

     

    Dove si presenta la domanda di ammissione in ambito penale
    La domanda di ammissione si presenta presso l'Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:

    - alla cancelleria del G.I.P. (Giudice Indagini Preliminari), se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;

    - alla cancelleria del Giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;

    - alla cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

     

    Modalità di presentazione della domanda presso gli Uffici giudiziari
    La domanda deve essere presentata personalmente e sottoscritta dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido oppure può essere presentata dal difensore nominato che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può, inoltre, essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

    La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

    - la richiesta di ammissione al patrocinio;

    - le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;

    - l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);

    - l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

    Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario; se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale di polizia giudiziaria.
    Questi soggetti ne curano la trasmissione al magistrato che procede; se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione).

    Se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).

     

    Provvedimenti del giudice competente dopo la presentazione della domanda
    Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda o da quando essa è pervenuta (o anche immediatamente, se l'istanza è presentata in udienza) il Giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:

    - può accogliere l'istanza;

    - può dichiarare l'istanza inammissibile;

    - può rigettare l'istanza.

    Sulla domanda il Giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria.
    Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato.
    Se l'ammissione è chiesta in udienza, il giudice provvede immediatamente e la lettura del decreto sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente.

    In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

     

    Effetti dell'accoglimento dell'istanza
    L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente Corte di Appello e, nei casi previsti dalla legge, può nominare un consulente tecnico ed un investigatore privato autorizzato.

     

    Cosa si può fare se la domanda viene rigettata
    Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

    Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate.

    L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

    Approfondisci sul sito del Ministero della Giustizia

     

    Normativa di riferimento
    Legge 29 marzo 2001 n. 134; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: articoli dal 74 al 141 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

    Scarica i moduli per la richiesta dal sito del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

  • Patrocinio gratuito: nuove norme dell'UE

    patrocinio gratuito

    Lo scorso 13 ottobre è stata adottata dal Consiglio dell’Unione europea la direttiva sull'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati nell'ambito di procedimenti penali e nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. E’ stato così rimosso l'ultimo ostacolo alle nuove norme sul patrocinio gratuito adottate a livello europeo: la direttiva è infatti la terza e ultima concordata di un pacchetto di proposte in materia di diritti a un equo processo nei procedimenti penali presentato dalla Commissione nel novembre 2013 e la sua adozione completa la tabella di marcia dell'UE per rafforzare i diritti procedurali di indagati e imputati nei procedimenti penali fissata nel 2009.

  • Patrocinio a spese dello Stato, a Bologna istruzioni per l’uso

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    Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, con la circolare n. 84 del 5 luglio 2016, ha redatto un Regolamento ad hoc contenente alcune indicazioni, aventi ad oggetto la normativa e le prassi seguite ormai da tempo, sul Patrocinio a spese dello Stato in materia civile e tributaria. In particolare, l’Ordine fornisce indicazione in merito ai requisiti necessari per accedere al beneficio che consente ai meno abbienti di ottenere un’assistenza legale gratuita.

  • Nuovo limite di reddito per il patrocinio a spese dello Stato

    reddito

    Il Ministero della Giustizia, con apposito decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015, ha adeguato i limiti di reddito per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per l’anno 2015. Tenuto conto della variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo, ora l’importo previsto per accedere alla difesa legale gratuita è aggiornato in euro 11.528,41. Il precedente valore pari ad € 11.369,24. Il reddito annuo imponibile è quello risultante dall'ultima dichiarazione e se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

  • Patrocinio gratuito, norme giuridiche minime a garanzia del diritto

    giustizia bilancia 2015 02 26

    Il Patrocinio a spese dello Stato rappresenta un diritto fondamentale di natura procedurale riconosciuto a tutti gli individui meno abbienti che non siano in grado di provvedere alla propria difesa. Tuttavia, non basta limitarsi a consentire un diritto teorico o illusorio all'assistenza legale, ma è necessario che tale diritto sia applicato in modo pratico ed efficace.

  • Patrocinio gratuito: l’OUA scrive al Ministro

    L’Organismo Unitario dell’Avvocatura ha reso pubblica l’istanza presentata il 19 febbraio scorso al Ministro della Giustizia con la quale chiede un adeguamento del tetto reddituale, in modo tale da consentire l’effettiva fruibilità dell’istituto del Patrocinio a spese dello Stato. Continua a leggere e guarda i dati

  • Tribunale di Roma: stop alle liquidazioni per il Gratuito Patrocinio

     

    Il Tribunale più grande d’Europa è al collasso: sospeso per due mesi il patrocinio gratuito perché, dati alla mano, non ci sono impiegati sufficienti a smaltire l'enorme mole di lavoro che ogni giorno il tribunale produce. Ma a farne le spese sono sempre i cittadini, in questo caso le persone meno abbienti che grazie al beneficio possono avere accesso all’assistenza legale gratuita. Siamo difronte all’ennesimo diritto negato dalla giustizia italiana? Leggi di più

  • Niente difesa gratuita per chi sceglie la negoziazione assistita

    In virtù delle nuove disposizioni legislative, chi vorrà separarsi o divorziare ricorrendo al nuovo istituto della negoziazione assistita non potrà accedere al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato. Meno tutela per i non abbienti dunque, che per poter avere accesso alla difesa gratuita dovranno necessariamente scegliere di adire il giudice, per non sobbarcarsi le spese del proprio difensore. Per saperne di più

  • Patrocinio a spese dello Stato: conta la convivenza

    Per accedere al beneficio dell’assistenza legale gratuita è necessario essere titolari di un reddito imponibile annuo, come risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 11.369,24 euro. Ma attenzione: ai fini della determinazione della soglia reddituale conta anche la convivenza. In tal caso, si sommano i redditi di tutte le persone, conviventi, che formano il nucleo familiare. Leggi tutto

  • Patrocinio a spese dello Stato, aggiornato il limite di reddito

    Con il Decreto 1 aprile 2014 il Ministro della Giustizia ha consentito l’adeguamento del limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato all’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo.  Il nuovo riferimento reddituale è stato così elevato da euro 10.766,33 ad euro  11.369,24. Conosci il beneficio? Per saperne di più  ascolta l’intervista del Coordinatore nazionale di Giustizia per i Diritti di Cittadinanzattiva

  • E se non ho soldi come mi difendo?

    Conosci il Patrocinio a Spese dello Stato? I meno abbienti, con un reddito imponibile annuo non superiore ad euro 10.766,33 possono essere assistiti gratuitamente da un avvocato che sia iscritto nelle apposite liste del Patrocinio gratuito. E tu? Hai rinunciato ad una causa perché non avevi soldi? Raccontaci la tua storia compilando il nostro form

  • E se non ho soldi come mi difendo?

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  • Quanto costano i processi agli irreperibili?

    Li chiamano “processi ai fantasmi”, perché si tratta di persone (perlopiù extracomunitari) che nell’attesa del processo svaniscono senza lasciare traccia. Ma la difesa deve essergli comunque assicurata e nella maggior parte dei casi avviene attraverso l’ammissione al gratuito patrocinio. Ma per lo Stato è un costo non indifferente: a Milano, solo nel 2013, la spesa  per la difesa in simili casi è aumentata vertiginosamente ed il patrocinio gratuito è costato nel complesso quasi 2 milioni e mezzo di euro. Per saperne di più

  • Ddl Stabilità: novità allarmanti per il gratuito patrocinio

    Il testo della Legge di stabilità 2014, ora all'esame del Senato, prevede interventi che riguardano anche il settore Giustizia. Uno degli aspetti più salienti - e che sta generando non poche polemiche da parte soprattutto delle Camere Penali - riguarda la sensibile riduzione dei compensi degli avvocati nei casi di patrocinio a spese dello Stato. Approfondisci e leggi la delibera delle Camere Penali

  • Gratuito Patrocinio: lo Stato è in debito

    L’Amministrazione della Giustizia è in ritardo nel pagamento degli onorari dei professionisti: in soldoni, nel 2011 il Ministero risulta debitore di quasi 139 milioni di euro. Un dato allarmante che fa riferimento anche ai crediti vantati dagli avvocati per prestazioni professionali rese in regime di gratuito patrocinio ed il cui pagamento spesso si attende da anni. Approfondisci qui

  • Patrocinio gratuito: e se cambia il reddito?

    Se nel corso del processo muta la situazione patrimoniale e migliora la condizione economica dell’imputato, il Patrocinio a spese dello Stato può essere revocato. La revoca però, non potrà riguardare l’attività difensiva svolta fino a quel momento, ma avrà efficacia dal momento della cessazione delle condizioni che permettevano l’acceso al beneficio. Leggi di più ed approfondisci qui

  • Patrocinio gratuito: è la somma dei redditi che conta!

    Per accedere al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il reddito annuo non superi la soglia dei 10.766,33 euro. Attenzione però: ai fini della determinazione vanno considerati i redditi di tutti i conviventi,  intendendo per essi non solo i familiari uniti da un vincolo di parentela ma tutti coloro che concorrono a formare il reddito del nucleo familiare. Approfondisci

  • Pochi euro fanno la differenza

    E’ aumentata, seppur di poco, la soglia di reddito per accedere al Patrocinio a spese dello Stato, ovverosia all'assistenza legale gratuita: si passa dai 10.628,16 euro ai 10.766,33. Il reddito è quello imponibile relativo all'anno precedente, come risultante dall'ultima dichiarazione.  Il decreto in Gazzetta ufficiale

  • Patrocinio gratuito: legittimazione al Ministero

    Qual è l’amministrazione che deve essere chiamata in giudizio nel caso di una controversia riferita all’adeguatezza o meno del pagamento per il gratuito patrocinio? La Corte di Cassazione, chiamata a sciogliere il dubbio amletico, ha escluso la legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate, riconoscendo invece quella del Ministero della Giustizia.  Leggi di più

  • Patrocinio gratuito: tutto fa reddito

    Per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato vanno computati anche i profitti provenienti da attività illecite. Questa la pronuncia della IV Sezione penale della Corte di Cassazione: nel caso di condanna per reati contro il patrimonio, i profitti illeciti tratti dall’attività delittuosa sono considerati ricchezza incompatibile con il patrocinio gratuito. Leggi di più

  • Gratuito patrocinio: valido solo per il giudizio?

    L’assistenza legale gratuita (Patrocinio a spese dello Stato) viene prevista solo per la difesa del cittadino non abbiente e riguarda esclusivamente la difesa in giudizio non potendo coprire anche l’attività stragiudiziale, a meno che non sia direttamente collegata allo stesso giudizio. Approfondisci Ricordiamo cos’è

  • Patrocinio a spese dello Stato: bisogna sapere che…

    Contro il provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal giudice del Tribunale in un processo civile, il rimedio esperibile ed ammissibile è quello del ricorso al Presidente del Tribunale. Approfondisci

  • Gratuito patrocinio: è reato dichiarare un reddito falso

    Fornire false dichiarazioni per ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce, di per sé, reato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 34399/11. Approfondisci

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