Coronavirus

  • CORONAVIRUS: LE FAQ DI CITTADINANZATTIVA

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    SALUTE

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    Se uso la mascherina sono più protetto?
    A seguito dell’evoluzione riguardante gli studi relativi alla diffusione del virus COVID-19, e alle raccomandazioni del Ministero della Salute e dell’ISS, è stato previsto, attraverso il DPCM 26 Aprile 2020, di indossare la mascherina per ridurre la trasmissione del contagio.
    L’obbligo di usare protezioni per le vie respiratorie è previsto in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutte le situazioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
    Tale obbligo non è previsto per i bambini al di sotto dei 6 anni, ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina oppure ai soggetti che interagiscono con i predetti.

     

    Cosa succede se ho un piano terapeutico in scadenza in questi giorni o nelle prossime settimane? Devo andare in ASL o in Ospedale per il rinnovo? Per ottenere i farmaci e i presidi come mi comporto?
    Se soffri di una patologia cronica e hai un piano terapeutico in scadenza, c'è una misura dell'AIFA (Agenzia Italiana del FArmaco) che stabilisce il rinnovo automatico dei piani terapeutici per altri 90 giorni (la circolare è stata emessa giorno 11/03/2020); in questo modo non è più necessario recarsi in ASL o in ospedale, ma basta contattare il Medico da famiglia il quale ti consegnerà la tua prescrizione da utilizzare in farmacia per ottenere i farmaci o presidi necessari.
    Recentemente l’AIFA, a seguito dell’attuale situazione legata al COVID, ha raccomandato di continuare a ricorrere, per quanto possibile, a modalità di monitoraggio e rinnovo del piano terapeutico a distanza, anche attraverso l’acquisizione in formato elettronico della documentazione sanitaria, o consultazione telefonica del paziente o del suo caregiver. Tale modalità di estensione è fortemente raccomandata soprattutto in contesti nei quali, per criticità locali legati alla pandemia, non sia ancora possibile seguire i percorsi di ordinario monitoraggio delle terapie soggette a piano terapeutico.
    Per ogni informazione aggiuntiva contatta il tuo Medico di famiglia o la tua ASL di riferimento.

     

    Sono previste misure di tutela per chi è in attesa di un bambino o ha partorito da poco? Come ci si comporta per le visite, gli esami e i ricoveri?
    Le attività programmate di ambito oncologico (incluse le prestazioni di II livello previste dalle campagne di screening oncologico) e quelle volte alla tutela della salute materno-infantile, quindi in Ostetricia e Ginecologia, sono da considerarsi indifferibili sia per gli ambulatori che per i ricoveri. Lo dice il Ministero della Salute in una comunicazione di indirizzo del 31/03/2020. Ecco la lista delle prestazioni:

    Ostetricia:
    - Esami ematochimici previsti nell’allegato 10.B DPCM 12.1.17
    - Prima visita ostetrica da eseguirsi entro la 12° settimana come da linea guida ISS per la gravidanza fisiologica
    - Visite ostetriche urgenti per: contrazioni uterine, minaccia di aborto, minaccia di parto pretermine
    - Test di screening delle aneuploidie test combinato (se previsto dal SSR)
    - Ecografia Ostetriche I° Trimestre
    - Ecografia V mese morfologica
    - Ecografie Ostetriche III° Trimestre solo se sussistono fattori di rischio quali diabete gestazionale, ritardo di crescita, pregresso taglio cesareo, ipertensione etc .
    - Ambulatorio Gravidanza a Rischio Ospedaliero (dove verranno effettuate visite ed ecografie ostetriche)
    - Diagnosi Prenatale (villocentesi, amniocentesi, esami correlati)
    - Monitoraggio del benessere fetale (cardiotocografia…)
    - Tampone vagino-rettale ricerca SGB a 37 settimane
    - Prelievi microbiologici per sospetta infezione vulvo-vaginale
    - Garantire tecniche farmacologiche e non farmacologiche per il controllo del dolore in travaglio 14. Visita post-partum
    - Consulenza psicologica se sussistono fattori di rischio per gravida o puerpera

    Ginecologia:
    - Certificato interruzione volontaria di gravidanza con ecodatazione
    - IVG (Interruzioni volontarie di gravidanza)
    - Visite ginecologiche per: Perdite ematiche anomale, emorragie, algie pelviche significative 
    - Infezioni vulvo vaginali acute
    - Ecografia ginecologica per sospetto oncologico
    - Screening colpo-citologico di II° livello per pazienti ad aumentato rischio di K portio (H SIL, AGC etc)
    - Isteroscopie per sospetto oncologico
    - Procedure di PMA (Procreazione medicalmente assistita) esclusivamente per pazienti già in trattamento che devono effettuare prelievo ovocitario ed embriotransfer
    - Interventi chirurgici ginecologi per patologia oncologica 

     

    É vero che non è più necessario recarsi dal Medico di famiglia per ritirare le "ricette"? Qual è la procedura? Posso usare il Fascicolo Sanitario Elettronico?
    Con l'Ordinanza di Protezione Civile del 19/03/2020 viene stabilito che i Medici - di famiglia, quelli delle Guardie Mediche, gli specialisti ambulatoriali e in generale tutti i Medici convenzionati con il SSN - possono inviare ai propri assistiti la ricetta elettronica o il numero corrispondente attraverso varie modalità, agevolando i cittadini e riducendo ulteriormente i rischi derivati dagli spostamenti: 

    - via mail (sia Posta Elettronica Certificata che Posta Elettronica Ordinaria) come allegato;
    - tramite SMS o applicazione di messaggistica (es. Whatsapp);
    - telefonicamente. 

    Se hai attivato il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) la ricetta dematerializzata vi sarà automaticamente inserita e potrai consultarla usando le tue credenziali. Una volta ottenuta la ricetta o il Numero di Ricetta Elettronica è sufficiente recarsi o contattare la farmacia o la struttura di erogazione e munirsi della TEAM/Tessera Sanitaria per ottenere le prestazioni prescritte (ad esempio farmaci, visite, etc.).

     

    Prima dell'emergenza Covid19 avevo prenotato una visita con il SSN. Sarà rimandata? E in caso di intervento o esame che succede?
    Le disposizioni del Ministero (a partire dal 16/03/2020) indicano come le Regioni debbano organizzare la gestione delle prestazioni sanitarie durante il periodo di emergenza; ogni Regione e ASL, quindi, garantisce le prestazioni in urgenza o con alto grado di priorità, cioè quelle contrassegnate dai codici U (Urgente) e B (attesa Breve). Stesso discorso per quanto riguarda i ricoveri.

    Con l’inizio della cosiddetta “Fase 3”, sono state emanate delle nuove linee guida per quanto concerne il ripristino della normale attività per quanto concerne le visite specialistiche, gli esami e gli interventi cosiddetti “differibili”. Potete trovare le informazioni dettagliate consultando il nostro speciale al seguente indirizzo: (ACCESSO ALLE CURE SANITARIE E LISTE D’ATTESA)

     

    Sono previste misure specifiche per incrementare il personale sanitario, oltre ai Medici di famiglia?
    Per rafforzare i controlli anti-virus in porti e aeroporti, arriva più personale al ministero della Salute. Uno stanziamento ad hoc consente al ministero di assumere 40 medici, 18 veterinari e 29 tecnici per “potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti”. Per il personale medico previsto un pagamento maggiorato dello straordinario. Viene incrementato il personale medico e infermieristico militare per 320 unità, di cui 120 medici e 200 infermieri, attraverso l’arruolamento straordinario e temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno.

     

    Che accade ai servizi socio-assistenziali? Saranno sospesi? A chi chiedere informazioni se ho un parente che è assistito in queste strutture?
    Le ultime disposizioni sospendono l’attività ordinaria dei Centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità; durante questo periodo di emergenza le Pubbliche amministrazioni si organizzano con il personale disponibile a fornire prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza. Contatta la tua ASL o il Medico di famiglia per sapere come comportati nella situazione che riguarda la persona che assisti.

     

    Quali sono le situazioni in cui aumenta il rischio di contagio?
    Il nuovo Coronavirus (Covid-19) si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata; per contatto stretto si intende la permanenza in un ambiente chiuso - ad esempio, nella stessa stanza, casa o in aereo/treno – o comunque a distanza ravvicinata.

     

    Cosa posso fare per informarmi sul Coronavirus?
    Segui online le pagine ufficiali del Ministero e della tua Regione: vengono continuamente aggiornate per fornire ai cittadini le informazioni utili e le direttive sia per la prevenzione che per la tutela. Se hai dubbi o necessiti di altre informazioni non chiamare il 112 o il 118, ma il tuo Medico di famiglia/Pediatra. Ricorda anche che il numero di pubblica utilità 1500 è a disposizione proprio per evitare di intasare i canali di emergenza con richieste non urgenti. Tutte le Regioni hanno anche attivato Numeri Verdi per dare informazioni ai cittadini residenti sul territorio (per informazioni relative alla tua regione di residenza, verifica sul sitodella Conferenza delle Regioni.

     

    Cosa faccio se penso di esser entrato in contatto con il virus?
    Chiama immediatamente il tuo Medico di famiglia/Pediatra o, se non disponibile, il numero 1500, il 112 o 118: ti verranno sottoposte alcune domande e riceverai indicazioni su come comportarti. In caso di rischio sono previste diverse misure che vanno dalla quarantena (10 giorni) al ricovero in struttura.

     

    Se lavo spesso le mani posso abbassare il rischio di contagio?
    Le mani vanno lavate spesso e accuratamente con acqua e sapone/disinfettante (con alcol minimo 60%) per almeno 60 secondi: in questo modo diminuisce drasticamente il rischio di contagio.

     

    Posso effettuare delle analisi presso i laboratori privati per sapere se ho contratto il Coronavirus?
    Non è possibile diagnosticare il Coronavirus attraverso le analisi convenzionali; la diagnosi si effettua nelle strutture autorizzate e comunque solo con le indicazioni dei soggetti competenti (Medico di famiglia/Pediatra/ASL). 

     

    Quando devo chiamare il 112, il 118 o il numero della mia Regione?
    Se accusi sintomi influenzali e problemi respiratori anche di lieve entità: ti verranno fatte delle domande e riceverai istruzioni per gestire la situazione.

     

    Quando devo chiamare il 1500?
    Il numero di pubblica utilità 1500 è stato istituito dal Ministero della Salute. Chiama il 1500 se vuoi avere informazioni generali sul Coronavirus, sui comportamenti da adottare e sui soggetti da contattare in caso di necessità. Per informazioni relative alla tua regione di residenza, verifica sul sito della Conferenza delle Regioni.

     

    Cosa si sta facendo per combattere la diffusione e del virus e la malattia che genera?
    Si sta lavorando a farmaci, per curare chi ha la malattia in corso, e a vaccini, per prevenire il contagio soprattutto per chi è in condizioni di fragilità.

     

    Ho dei parenti ricoverati in RSA: posso andare a trovarli? Ci sono limitazioni nei giorni/orari di ricevimento? E in ospedale? A chi posso chiedere informazioni?
    Le disposizioni nazionali stabiliscono che se devi accompagnare qualcuno al Pronto Soccorso non devi rimanere nella sala d’attesa, ad eccezione dei casi in cui si accompagni un minore o una persona non autosufficiente. Per lo stesso motivo di prevenzione, anche se vuoi andare a trovare qualcuno ricoverato in una RSA o struttura simile, devi informarti chiedendo alla Direzione Sanitaria quali sono i casi e le modalità in cui sono ammesse le visite.

     

    Ci sono misure particolari per gli anziani? E per chi soffre di patologie particolari? A chi chiedo più informazioni su come comportarmi?
    La normativa nazionale raccomanda la massima cautela proprio agli anziani e a chi si trova in una condizione di vulnerabilità del sistema immunitario, in quanto si tratta di persone più a rischio; è opportuno, se ti trovi in questa condizione o se assisti qualcuno che vi si trova, rispettare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (soprattutto nei luoghi affollati). Se hai bisogno di informazioni che riguardano la prevenzione da contagio per te o per le persone che assisti, ricorda sempre di contattare il tuo Medico di famiglia.

     

    Cosa dicono le nuove disposizioni in merito ai comportamenti da adottare?
    Si ribadisce che i pazienti con sintomi simil-influenzali, influenzali o sospetti di COVID-19 non devono recarsi presso gli ambulatori dei Medici di medicina generale, dei Pediatri di libera scelta, dei Medici di continuità assistenziale o nei Pronto soccorso, ma devono contattare telefonicamente il proprio Medico di medicina generale o il Pediatra di libera scelta o il Medico di continuità assistenziale, oppure ancora la centrale operativa del 112/118.

     

    Sono state stabilite altre misure, in particolare per chi fa utilizzo di particolari dispositivi medici?
    Per coloro che necessitano della fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili per l’ossigenoterapia, Federfarma ha emanato una circolare nella quale si chiede a tutti i pazienti che fanno uso dei suddetti dispositivi di restituirli alle farmacie di riferimento in modo da poter ottenere la necessaria ricarica in tempi brevi per tutti coloro che ne hanno necessità.

     

    Ci sono disposizioni che riguardano anche i Medici di famiglia?
    Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i medici iscritti al corso di formazione in medicina generale e i laureati in medicina e chirurgia abilitati possono chiedere di instaurare un rapporto con il SSN per un periodo determinato. Inoltre, vengono creati dei presidi speciali, uno ogni 50.000 abitanti, per la gestione domiciliare dei pazienti che non necessitano di ricovero ospedaliero.

    Quali sono le tipologie di test attualmente disponibili e validati dal Ministero della Salute?
    I test attualmente disponibili sono di 3 diversi tipi:

    1) Test molecolare (c.d. “Tampone Naso-Faringeo”)
    È il test attualmente più affidabile per la diagnosi di infezione da coronavirus. Viene eseguito su un campione prelevato con un tampone a livello naso/oro-faringeo, e quindi analizzato attraverso metodi molecolari per l’amplificazione dei geni virali maggiormente espressi durante l’infezione. L’analisi può essere effettuata solo in laboratori altamente specializzati, individuati dalle autorità sanitarie, e richiede in media dalle due alle sei ore.

    2) Test antigenico (c.d. “Tamponi Rapidi”)
    Questa tipologia di test è basata sulla ricerca, nei campioni respiratori, di proteine virali (antigeni). Le modalità di raccolta del campione sono del tutto analoghe a quelle dei test molecolari (tampone naso-faringeo), i tempi di risposta sono molto brevi (circa 15 minuti), ma la sensibilità e specificità di questo test – a seguito di una validazione effettuata su campioni conservati a -80°C – sembrano essere inferiori a quelle del test molecolare. Ciò comporta la possibilità di risultati falso-negativi in presenza di bassa carica virale (tC>25), oltre alla necessità di confermare i risultati positivi mediante un tampone molecolare. Ulteriori validazioni eseguite su campioni “freschi” (appena prelevati) hanno invece mostrato elevata sensibilità e specificità. Questo “tampone rapido” è stato recentemente introdotto per lo screening dei passeggeri nei porti e negli aeroporti, dove è importante avere una risposta in tempi rapidi. Pur considerando la possibilità di risultati falso-positivi e di falso-negativi, grazie all’uso di tali test rapidi è stato intercettato comunque un rilevante numero di contagiati, probabilmente con alte cariche virali.

    3) Test salivari molecolari e antigenici
    Recentemente sono stati proposti sul mercato test che utilizzano come campione da analizzare la saliva. Il prelievo di saliva è più semplice e meno invasivo rispetto al tampone naso-faringeo, quindi questa tipologia di test potrebbe risultare utile per lo screening di grandi numeri di persone. Come per i tamponi, anche per i test salivari esistono test di tipo molecolare e di tipo antigenico. In genere la saliva non si presta bene all’utilizzo con le apparecchiature di laboratorio altamente automatizzate, di regola utilizzate per processare elevati volumi di campioni molecolari, perché essa ha densità variabile e può creare problemi ai sistemi di pescaggio ad alta automazione. Inoltre, per quanto riguarda i test antigenici, la sensibilità del test è simile a quella dei test antigenici rapidi solo nel caso in cui il test venga effettuato in laboratorio, quindi, a meno che non si attivino unità di laboratorio presso i punti dove viene effettuato il prelievo, difficilmente è utilizzabile in contesti di screening rapido.

    Sono stato a contatto con una persona risultata positiva al COVID. Per quanto dovrò restare in quarantena?
    A seguito delle decisioni prese dal Consiglio dei Ministri del 29 Dicembre 2021, le regole della quarantena sono state riviste in base all’essere o meno vaccinati e in base al numero di dosi effettuate. Nel dettaglio:

    - NON è prevista la quarantena per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al COVID se hanno completato il normale ciclo vaccinale o sono guariti dall’infezione da meno di 4 mesi o se hanno effettuato la dose booster di richiamo. È però previsto l’obbligo per tali soggetti di indossare una mascherina di tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo all’ultima esposizione al contatto positivo e, solo nel caso in cui si ravvisino sintomatologie compatibili con quelle da COVID, di effettuare un tampone antigenico o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

    - Per coloro in possesso del Green Pass Rafforzato da oltre 4 mesi (vaccinati o guariti dall’infezione da COVID), invece, la quarantena prevista sarà di 5 giorni, al termine della quale sarà richiesto un tampone con esito negativo.

    - Per i non vaccinati, invece, continuerà a valere la quarantena attualmente prevista, pari a 10 giorni dall’ultima esposizione con il contatto positivo, al termine della quale sarà richiesto un tampone con esito negativo.

    Sono risultato positivo al COVID. Per quanto dovrò restare in quarantena?
    Il Comitato Tecnico Scientifico, accogliendo le linee guida internazionali e adottando il principio di massima cautela, ha distinto diverse situazioni, e relativi protocolli da seguire, in base alla tipologia di positività al COVID del paziente.

    - CASI POSITIVI ASINTOMATICI- 
    Nel caso in cui la diagnosi, confermata da test molecolare positivo, restituisca la positività al COVID, ma si risulti privi di sintomi evidenti, il protocollo prevede che venga osservato un isolamento di 10 giorni. Al termine di questo periodo, dovrà essere effettuato un tampone molecolare.

    -CASI POSITIVI SINTOMATICI- 
    Nel caso in cui la diagnosi, confermata da test molecolare positivo, restituisca la positività al COVID, e si sia anche in presenza sintomi evidenti, il protocollo prevede che venga osservato un isolamento di 10 giorni. Al termine di questo periodo, nel quale è previsto che gli ultimi 3 giorni debbano essere totalmente privi di ogni sintomo, dovrà essere effettuato un tampone molecolare.

    -CASI POSITIVI SINTOMATICI E ASINTOMATICI CHE NON SI NEGATIVIZZANO DOPO 21 GIORNI -
    Se a seguito del test molecolare effettuato al termine dei 10 giorni di isolamento venga riscontrata nuovamente la positività al COVID, il protocollo prevede che vengano osservati ulteriori 11 giorni di isolamento domiciliare (per un totale di 21 giorni complessivi), al termine dei quali verrà eseguito un ulteriore tampone molecolare.

    Nei casi asintomatici l'isolamento si interrompe comunque al 21esimo giorno, in quanto le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione.

    Oltre all’isolamento, devo osservare ulteriori comportamenti in caso di positività al COVID?
    Durante il periodo di quarantena sono previsti diversi comportamenti da adottare in casa, sia se si abita da soli che nel caso in cui si condivida l’abitazione con altre persone. Le disposizioni comuni prevedono:
    - pulizia e disinfezione quotidiana dei mobili della camera da letto, dei servizi igienici e delle superfici dei bagni con prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol al 70%;
    - non differenziare i rifiuti di casa;
    - vestiti, lenzuola e asciugamani utilizzati, vanno lavati a 60°/90° con un normale detersivo.

    Nel caso in cui si viva con altre persone, è necessario inoltre:
    - evitare movimenti negli spazi comuni della casa e i contatti con i conviventi non positivi, soprattutto se sono presenti persona che sono a più alto rischio di sviluppare forme gravi di malattia (ad es. persone con età maggiore di 65 anni o persone con altre patologie);
    - se ciò non fosse possibile, indossare una mascherina chirurgica e mantenere una distanza di almeno 2 metri;
    - non scambiare mai posate, bicchieri, piatti e asciugamani, telefoni, computer o altri oggetti con i conviventi;
    - utilizzare sacchetti separati per riporre la biancheria sporca;
    - se si tossisce o stranutisce, coprire bocca e naso nella piega del gomito con un fazzoletto monouso.

     


    TRASPORTI E SPOSTAMENTI

    In data 10 Gennaio 2022, è entrato in vigore il nuovo DPCM ha aggiornato e ampliato le disposizioni che tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico dovranno rispettare per contenere la diffusione del COVID. Queste prevedono:

    • Divieto di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico se si hanno sintomi riconducibili ad infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore);

    • Necessario il possesso del Green Pass Rafforzato per l’accesso nella vettura (con la sola eccezione per i minori di età inferiore ai 12 anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale);

    • Acquisto, ove possibile, dei titoli di viaggio in formato elettronico, online o tramite app;

    • Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate, mantenendo sempre la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone;

    • Utilizzo delle porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro;

    • Sedersi solo nei posti consentiti, mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti;

    • Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;

    • Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso;

    • Indossare obbligatoriamente una mascherina FFP2 per la protezione del naso e della bocca.

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    TRASPORTO MARITTIMO

    In data 10 Gennaio 2022, è entrato in vigore il nuovo DPCM ha aggiornato e ampliato le disposizioni che tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico dovranno rispettare per contenere la diffusione del COVID. Queste prevedono:

    • Evitare, per quanto possibile, i contatti tra personale di terra e personale di bordo;

    • Necessario il possesso del Green Pass Rafforzato per l’accesso (con la sola eccezione per i minori di età inferiore ai 12 anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale);

    • Indossare obbligatoriamente una mascherina FFP2 per la protezione del naso e della bocca;

    • Evitare ogni forma di assembramento tra le persone in transito e rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.

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    TRASPORTO FERROVIARIO

    In data 10 Gennaio 2022, è entrato in vigore il nuovo DPCM ha aggiornato e ampliato le disposizioni che tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico dovranno rispettare per contenere la diffusione del COVID. Queste prevedono:

    • Indossare obbligatoriamente una mascherina FFP2 per la protezione del naso e della bocca;

    • Necessario il possesso del Green Pass Rafforzato per l’accesso (con la sola eccezione per i minori di età inferiore ai 12 anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale);

    • La salita e la discesa dei passeggeri devono avvenire nel rispetto del tempo necessario ad evitare il contatto tra coloro che scendono e coloro che salgono;

    • Rispetto del distanziamento fisico di 1 metro a bordo con applicazione di marker sui sedili non utilizzabili.

    Trenitalia

     

    Avevo acquistato un abbonamento mensile/trimestrale/annuale ma, a seguito del lockdown dei mesi precedenti, non ho potuto usufruirne nei mesi precedenti. Posso chiederne il rimborso parziale?
    Sì. L’art. 209-duodecies del “Decreto Rilancio”, emanato il 17 Maggio 2020, ha previsto la possibilità di richiedere il rimborso della quota parte di abbonamento non usufruita nei mesi del lockdown. Per richiedere il rimborso è necessario presentare un’autocertificazione riportante l’impossibilità di utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio nei mesi interessati dalle misure governative, allegando ad essa la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio. 
    Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il vettore provvederà al ristoro attraverso una delle seguenti modalità:
    1) emissione di un voucher di importo pari all’ammontare della quota relativa al periodo di non fruizione, da utilizzare entro 1 anno dall’emissione;
    2) prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo.

     

    Ho prenotato un biglietto Trenitalia ma devo rinunciare al viaggio per COVID. Posso aver il rimborso? 
    I viaggiatori possono ottenere il rimborso integrale per rinuncia al viaggio anche per biglietti acquistati dopo il 23 febbraio 2020, indipendentemente dalla tariffa, presentando la richiesta entro i termini indicati nelle disposizioni nazionali in materia e giustificando il mancato viaggio con i seguenti motivi:

    • per quarantena, permanenza domiciliare e per tutti i viaggi con arrivo o partenza nelle aree indicate dal provvedimento;

    • per viaggi programmati per partecipare a gite scolastiche, concorsi, manifestazioni, eventi o riunioni che sono stati annullati, rinviati o sospesi;

    • per viaggi programmati verso l’estero dove è impedito o vietato l’arrivo secondo le disposizioni emanate.

    Per i treni a media e lunga percorrenza, il rimborso integrale è in bonus utilizzabile entro un anno. La richiesta può essere effettuata compilando l’apposito web form disponibile su trenitalia.com o presso qualsiasi biglietteria.

    Per i treni regionali, il rimborso integrale è in denaro. La richiesta può essere effettuata compilando l’apposito modulo on line o presso le biglietterie. 

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    TRASPORTO AEREO

    LIMITAZIONI E RESTRIZIONI DI VIAGGIO

    A seguito dell’aumento dei cosiddetti “casi di rientro” e del numero di casi registrati negli altri Stati, europei e non, si è provveduto a disciplinare gli spostamenti e le misure di sicurezza da adottare per gli Stati ritenuti più a rischio. L’elenco fornito dal DPCM è articolato come segue:

    • Elenco A - San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione;

    • Elenco B – Paesi Europei a basso rischio epidemiologico individuati con ordinanza ministeriale tra quelli di cui all’Elenco C: al momento, nessuno Stato è ricompreso in questo elenco.

    • Elenco C – Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Svizzera, Ungheria: gli spostamenti da/per questi paesi sono consentiti senza necessità di motivazione, a patto che non si abbia soggiornato o transitato in uno dei Paesi in elenco D e/o E nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia..

    Per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C, la normativa prevede che al rientro in Italia sia obbligatorio:
    a) presentare la certificazione verde o altra certificazione equipollente, la quale attesti di aver completato il ciclo vaccinale o di essere guariti da COVID-19;
    b) compilare il “Passenger Locator Form” digitale (QUI), che sostituisce l’autodichiarazione, prima della partenza;
    c) aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-COVID; oppure essere guariti da COVID-19; oppure essersi sottoposti a tampone molecolare,effettuato nelle 72 ore precedenti all’ingresso in Italia, o antigenico, effettuato nelle 48 ore precedenti all’ingresso in Italia , con esito negativo.
    I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.

    La mancata presentazione di valida certificazione, comporta i seguenti obblighi sostitutivi:
    - isolamento sanitario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form;
    - tampone al termine dell’isolamento di 5 giorni, sia esso molecolare o antigenico.

    Le disposizioni restano in vigore fino al 15 Marzo 2022.

    • Elenco D – Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile Colombia, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Regioni Amministrative speciali di Hong Kong e Macao, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente Europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America, Uruguay, Taiwan

      Chiunque sia stato, o abbia transitato, nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia in uno dei Paesi in Elenco D deve sottostare ai seguenti obblighi per l’ingresso in Italia senza isolamento fiduciario di cinque giorni:
      a) sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia, il cui risultato risulti negativo; nel caso di ingressi da UK e Irlanda del Nord e dalle isole il tampone deve essere fatto entro le 48 ore antecedenti all’ingresso in Italia;
      b) compilare il “Passenger Locator Form” digitale (disponibile QUI);
      c) presentare contestualmente il green pass o certificato equivalente che attesti l’avvenuta vaccinazione. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, possono, altresì, esibire la Certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione in formato digitale o cartaceo.

      L’isolamento fiduciario è invece obbligatorio per coloro che fanno ingresso in Italia senza aver presentato contestualmente sia il tampone che il certificato di vaccinazione.
      Coloro che non presentano il certificato di vaccinazione dovranno:
      a) sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia, il cui risultato risulti negativo; nel caso di ingressi da UK e Irlanda del Nord e dalle isole il tampone deve essere fatto entro le 48 ore dall’ingresso in Italia;
      b) compilare il “Passenger Locator Form” digitale (disponibile QUI); 
      c) comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
      d) raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato;
      e) sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 5 giorni;
      f) sottoporsi al termine dell’isolamento di 5 giorni ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico.

    Tutti i bambini di età inferiore a 6 anni in ingresso in Italia sono sempre esentati da tampone pre-partenza.

    Le disposizioni restano in vigore fino al 15 Marzo 2022.

    • Gruppo E - Resto del mondo: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito a cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’apposita dichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, ma senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

      Al rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato in questi Paesi, è necessario:
      a) sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia, il cui risultato risulti negativo;
      b) compilare il “Passenger Locator Form” digitale (disponibile QUI);
      c) comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
      d) raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato;
      e) sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni;
      f) sottoporsi al termine dell’isolamento di 10 giorni ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico.

      SONO PREVISTE DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I SEGUENTI PAESI

    • Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini:da queste nazioni risulta vietato l’ingresso e il transito in Italiaalle persone che nei 14 giorni precedenti vi abbiano soggiornato o transitato. Eccezione viene fatta per i cittadini italiani che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 26 Novembre 2021.

      Tali misure restano valide fino al 15 Marzo 2022.

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    Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha istituito in via sperimentale e con precisi protocolli di sicurezza, i corridoi turistici COVID-Free per mete turistiche extra UE. La sperimentazione dei suddetti corridoi è prevista fino al 30 Giugno 2022.

    I corridoi turistici sono operativi verso:

    • Aruba

    • Maldive

    • Mauritius

    • Seychelles

    • Repubblica Dominicana

    • Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikk e Marsa Alam)

    • Cuba

    • Singapore

    • Turchia

    • Thailandia (limitatamente all’isola di Phuket)

    • Oman

    • Polinesia francese

    Sono considerati “Corridoi turistici COVID-Free” tutti gli itinerari in partenza e in arrivo sul territorio nazionale, finalizzati a consentire la realizzazione di viaggi turistici controllati, compresa la permanenza presso strutture ricettive selezionate, secondo specifiche misure di sicurezza sanitaria idonee a garantire il rispetto dei protocolli contenuti nel documento disponibile al seguente link:INDICAZIONI VOLTE ALLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 NEI CORRIDOI TURISTICI COVID-FREE

    LINK UTILI: 
    Ente Nazionale per l’aviazione civile
    Viaggiare Sicuri

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    SPOSTAMENTI

    Sono previste delle limitazioni per quanto riguarda i passeggeri trasportati durante un viaggio in auto?
    Il Governo, attraverso le FAQ disponibili sul proprio sito, ha disposto che il trasporto in auto di persone non conviventi debba essere fatto osservano le seguenti accortezze:

    • il guidatore deve trovarsi alla guida senza il passeggero al suo fianco;

    • possono essere trasportati, sui sedili posteriori, un massimo di 2 persone per fila;

    • è fatto obbligo a tutti i passeggeri di indossare la mascherina a bordo dell’autovettura.

     

    È ancora previsto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto?
    A seguito dell’ordinanza firmata dal ministro Speranza in data 23 Dicembre 2021, su tutto il territorio italiano tornerà l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto fino all’11 Febbraio 2022. Rimarrà inoltre in vigore l’obbligo di indossarla nei luoghi chiusi e all’aperto se in presenza di assembramenti.

    Sono esenti dai suddetti obblighi i bambini al di sotto dei 6 anni, gli sportivi nell’esercizio dell’attività e le persone con disabilità non compatibili con l’uso della mascherina.

     

    È vero che sono nuovamente previste limitazioni agli spostamenti in alcune Regioni?
    Sì. A seguito del DPCM 3 Novembre 2020, rinnovato poi dal Decreto-legge del 18 Maggio 2021, è stata creata una divisione del territorio italiano in 3 diverse zone, classificate in base ai colori “giallo”, “arancione” e “rosso”. Per ognuno di questi scenari sono previste differenti limitazioni agli spostamenti, più o meno restrittive. Nel dettaglio:

    • Zona “Bianca”: in questa situazione, non è prevista nessuna limitazione agli spostamenti né alcuno stop alla mobilità.

    • Zona “Gialla”: in tale situazione, è possibile muoversi sia all’interno del proprio Comune che verso altri Comuni della stessa Regione. Viene però introdotto l’obbligo di indossare la mascherina, di qualsiasi tipo, all’aperto e di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni (eventi e competizioni sportive, spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, oltre che in altri locali assimilati). E’ altresì previsto di indossare la mascherina FFP2 anche per salire su voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nel servizio di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di NCC; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale. Per utilizzare i trasporti è inoltre previsto il possesso del Green Pass Rafforzato.

    • Zona “Arancione”: in questa situazione, risulta vietato lo spostamento dal proprio Comune di residenza per chi non è vaccinato (e quindi non in possesso del Green Pass Rafforzato) se non per motivi di lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio Comune; non può inoltre accedere agli impianti di risalita delle piste da sci, o accedere ai centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Coloro che posseggono il Green Pass Rafforzato, invece, non subiscono tali limitazioni. Rimane comunque obbligatorio indossare la mascherina, di qualsiasi tipo, all’aperto e la FFP2 nei casi già descritti per la “zona gialla”.

    • Zona “Rossa”: in questa situazione non si può uscire dal proprio Comune di residenza se non per motivi di lavoro, necessità o urgenza. Ristoranti e bar saranno chiusi al pubblico e sarà consentito soltanto l’asporto e la consegna a domicilio. Rimangono chiusi tutti i negozi ad eccezione di alimentari, supermercati, farmacie, edicole, tabaccherie e abbigliamento per bambini.

     

    Anche i minorenni dovranno essere in possesso del Green Pass per spostarsi liberamente da e per tutti i Paesi dell’Unione Europea?
    Sì. L’iter da seguire per ottenerla, però, dipende dall’età del minore: se la sua età è compresa tra i 2 e i 6 anni, non sarà necessario effettuare un tampone per richiedere la certificazione; invece, dai 6 anni in su, bisognerà avere il tampone negativo o la certificazione di avvenuta guarigione. Nel caso in cui il minore abbia un’età compresa tra i 12 e i 17 anni, oltre alle suddette modalità, potrà richiedere la certificazione anche con il vaccino. Per i bambini sotto i 2 anni, invece, non vi è alcun obbligo per quanto concerne il possesso del Green Pass.

    È comunque consigliato, prima di mettersi in viaggio per Paesi esteri, di chiamare il numero 1500 e consultare le disposizioni in vigore per il Paese in cui si è diretti, ricavabili direttamente dal sito aperto dalla Farnesina -> “Viaggiare Sicuri”

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    SPOSTAMENTI

    Sono previste delle limitazioni per quanto riguarda i passeggeri trasportati durante un viaggio in auto?
    Il Governo, attraverso le FAQ disponibili sul proprio sito, ha disposto che il trasporto in auto di persone non conviventi debba essere fatto osservano le seguenti accortezze:

    • il guidatore deve trovarsi alla guida senza il passeggero al suo fianco;
    • possono essere trasportati, sui sedili posteriori, un massimo di 2 persone per fila;
    • è fatto obbligo a tutti i passeggeri di indossare la mascherina a bordo dell’autovettura.

    È ancora previsto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto?
    A seguito dell’ordinanza firmata dal ministro Speranza in data 23 Dicembre 2021, su tutto il territorio italiano tornerà l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto fino al 31 Gennaio 2022. Rimarrà inoltre in vigore l’obbligo di indossarla nei luoghi chiusi e all’aperto se in presenza di assembramenti.

    Sono esenti dai suddetti obblighi i bambini al di sotto dei 6 anni, gli sportivi nell’esercizio dell’attività e le persone con disabilità non compatibili con l’uso della mascherina.

    È vero che sono nuovamente previste limitazioni agli spostamenti in alcune Regioni?
    Sì. A seguito del DPCM 3 Novembre 2020, rinnovato poi dal Decreto-legge del 18 Maggio 2021, è stata creata una divisione del territorio italiano in 3 diverse zone, classificate in base ai colori “giallo”, “arancione” e “rosso”. Per ognuno di questi scenari sono previste differenti limitazioni agli spostamenti, più o meno restrittive. Nel dettaglio:

    • Zona “Bianca”: in questa situazione, non è prevista nessuna limitazione agli spostamenti né alcuno stop alla mobilità nelle ore notturne dovuto al coprifuoco.
    • Zona “Gialla”: in tale situazione, è possibile muoversi sia all’interno del proprio Comune che verso altri Comuni della stessa Regione, anche per andare a trovare amici e/o parenti una volta al giorno per un massimo di 4 persone, oltre a quelle conviventi nell’abitazione di destinazione, assieme ai minorenni sui quali è esercitata la potestà genitoriale (almeno fino al 15 Giugno 2021). Risulta però stabilito lo stop alla mobilità sul territorio a partire dalle ore 23:00 e fino alle ore 5:00, con eccezione per coloro che si spostano per motivi di lavoro, salute, attività formative e/o scolastiche, o per motivi di estrema necessità. Coloro che effettuano spostamenti motivati dalle suddette cause, devono portare con sé il “modulo di autocertificazione”, scaricabile ( QUI ).
    • Zona “Arancione”: in questa situazione, risulta vietato lo spostamento dal proprio Comune, ma è consentita la visita a parenti e amici una volta al giorno, sempre all’interno del proprio Comune, per un massimo di 4 persone, oltre a quelle conviventi nell’abitazione di destinazione, assieme ai minorenni sui quali è esercitata la potestà genitoriale (almeno fino al 15 Giugno 2021). Permane il divieto di circolazione dalle ore 23:00 alle ore 5:00. Tale divieto prevede eccezioni per coloro che si spostano per motivi di lavoro, salute o estrema necessità. Coloro che effettuano spostamenti motivati dalle suddette cause, devono portare con sé il “modulo di autocertificazione”, scaricabile ( QUI ).
    • Zona “Rossa”: in questa situazione, è stabilito il divieto di circolazione, sia nel proprio Comune che nella propria Regione, senza nessun limite di orario, e non è consentito andare a trovare amici e/o parenti. Rimane sempre attiva la fascia del coprifuoco dalle ore 23:00 alle ore 5:00. Tale divieto prevede eccezioni per coloro che si spostano per motivi di lavoro, salute o estrema necessità. Coloro che effettuano spostamenti motivati dalle suddette cause, devono portare con sé il “modulo di autocertificazione”, scaricabile ( QUI ).


    In ogni caso, rimane sempre consentito il rientro nel Comune in cui si ha la residenza, il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità.

    Sono proprietario di una seconda casa situata in una Regione diversa da quella in cui risiedo. Posso raggiungerla?
    A seguito del Decreto-legge del 1° Aprile 2021, è possibile raggiungere le seconde case anche in zona rossa o al di fuori della propria Regione. Tale eventualità viene però esclusa nel caso in cui la Regione nella quale è situata l’abitazione abbia previsto diversamente tramite apposita ordinanza.

    Ho sentito parlare dell’introduzione del “Green Pass”. In cosa consiste esattamente?
    A seguito del Decreto “Riaperture” del 21 Aprile 2021, è stato introdotto il “Green Pass” (o Certificazione verde COVID-19). Tale certificazione consente, a coloro che la ottengono, di muoversi tra le varie Regioni e Province autonome in libertà, anche se esse sono di colore arancione o rosso.

    A partire dal 1° Febbraio 2022, la durata della certificazione sarà così prevista:
    - se richiesta da coloro che hanno completato la vaccinazione, il Green Pass ha una durata di 6 mesi (a partire dal 1° Febbraio 2022)
    - se richiesta da coloro che sono guariti dall’infezione COVID, il Green Pass ha una durata di 6 mesi;
    - se richiesta solamente a seguito di un tampone rapido/molecolare negativo, la durataè di 48/72 ore.

    Anche i minorenni dovranno essere in possesso del Green Pass per spostarsi liberamente da e per tutti i Paesi dell’Unione Europea?
    Sì. L’iter da seguire per ottenerla, però, dipende dall’età del minore: se la sua età è compresa tra i 2 e i 6 anni, non sarà necessario effettuare un tampone per richiedere la certificazione; invece, dai 6 anni in su, bisognerà avere il tampone negativo o la certificazione di avvenuta guarigione. Nel caso in cui il minore abbia un’età compresa tra i 12 e i 17 anni, oltre alle suddette modalità, potrà richiedere la certificazione anche con il vaccino. Per i bambini sotto i 2 anni, invece, non vi è alcun obbligo per quanto concerne il possesso del Green Pass.

    È comunque consigliato, prima di mettersi in viaggio per Paesi esteri, di chiamare il numero 1500 e consultare le disposizioni in vigore per il Paese in cui si è diretti, ricavabili direttamente dal sito aperto dalla Farnesina -> “Viaggiare Sicuri”

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    FISCO E TASSE  

    E’ vero che sono sospesi i versamenti?
    Si, è sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sono sospesi fino al 31 maggio 2020. Il pagamento dei versamenti sospesi potrà essere effettuato, senza alcuna applicazione di sanzioni, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o tramite rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di giugno 2020.

    Sono un lavoratore autonomo ed ho avuto un calo elevato di fatturato, in questo caso sono previste  agevolazioni per gli adempimenti fiscali?
    Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato è prevista la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”, in caso di calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia.

    Ho una piccola impresa la cui attività è iniziata da poco, da giugno 2019, posso usufruire di agevolazioni?
    Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019 è prevista la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio

    Devo presentare la Certificazione Unica, la data di scadenza qual è?
    È stato prorogato il termine di scadenza per l’invio della Certificazione Unica al 30 aprile 2020.

    Cosa accade per gli altri adempimenti fiscali?
    È sospeso ogni altro adempimento fiscale con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. In particolare, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. Gli adempimenti sospesi andranno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

    Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge del 16 Marzo 2020, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
    a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
    b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
    c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. La scadenza per l’effettuazione di tali versamenti è stata prorogata al 16 Settembre 2020.

     


    MUTUI, FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI

    Sono un lavoratore autonomo a partita IVA o titolare di una microimpresa. A seguito dello stop dell’attività produttiva, necessito di un urgente sostegno di liquidità. Sono previste agevolazioni in tal senso?
    Sì, il “Decreto Liquidità” del Governo ha previsto nuove forme di garanzia a sostegno delle richieste di finanziamento da parte dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, e delle microimprese. La nuova normativa prevede la garanzia diretta dello Stato a sostegno delle richieste di finanziamento per importi non superiori ai 25000 €, con restituzione fino a 6 anni e inizio del rimborso non prima di 18/24 mesi. La procedura di ottenimento della somma è inoltre agevolata, senza alcun controllo del merito di credito, e con garanzia sul 100% dell’importo da parte dello Stato, al netto dei costi accessori.
    La somma richiesta non deve però essere superiore al 25% del fatturato dichiarato nell’ultimo bilancio dal beneficiario del finanziamento.

    È prevista una sospensione per il pagamento dei mutui?
    Il Decreto prevede la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà, estesa anche agli autonomi. In questo secondo caso, la sospensione è prevista per le partite Iva che come conseguenza della crisi autocertifichino di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. La misura, che sarà in vigore per 9 mesi come estensione di quanto già prevede il Fondo Gasparrini, non prevede obbligo di presentare l’Isee e sarà finanziata con 500 milioni.

    Sono un lavoratore dipendente in cassa integrazione e devo pagare il mutuo per l’immobile in cui abito, ci sono agevolazioni?
    Il Decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze inerente la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa prevista dal Decreto Cura Italia (il cd “fondo Gasparrini”), ha esteso ai lavoratori dipendenti se hanno perduto il lavoro o cassintegrati e ai lavoratori autonomi titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà, la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi, senza alcun vincolo di situazione reddituale e patrimoniale legata all’ISEE.
    Coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo devono presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo, con la nuova modulistica aggiornata e semplificata rispetto alla precedente.

    Il mutuo/finanziamento che avevo sottoscritto non rientra tra quelli che possono beneficiare del Fondo Gasparrini. Sono previste delle misure specifiche?
    A seguito dell’accordo raggiunto tra ABI e le Associazioni dei Consumatori è stata ampliata la categoria di mutui e finanziamenti che possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 12 mesi, pur mantenendo i requisiti già previsti dai precedenti DPCM e necessari all’accesso da parte dei beneficiari.

    Fanno parte di questa nuova categoria:

    • Mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 Gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini o che, pur essendo connessi all’acquisto dell’abitazione principale, non presentano le caratteristiche idonee all’accesso del Fondo;
    • Prestiti non garantiti da garanzia reale, i cosiddetti “PRESTITI CHIROGRAFARI” (ossia prestiti personali, cessione del quinto dello stipendio/pensione, prestito di consolidamento e prestito con delega), a rimborso rateale erogati prima del 31 Gennaio 2020.

    La sospensione comprende anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 Gennaio 2020, senza alcuna applicazione di commissioni e/o interessi di mora per il periodo di sospensione (tranne nel caso in cui l’intestatario del mutuo o del finanziamento non adempia al pagamento della quota interessi prevista).

    Si specifica che la normale ripresa del processo di ammortamento può avvenire anche prima della prevista scadenza dei 12 mesi, o delle mensilità concordate e previste dall’accordo, previa formale richiesta del beneficiario.

    AGGIORNAMENTO: A seguito dell’accordo raggiunto tra ABI e le Associazioni dei Consumatori è stata estesa la possibilità di accedere alla moratoria fino al 31 Marzo 2021, rispetto alla precedente scadenza prevista per il 30 Gennaio.

    Ho un’attività imprenditoriale sono previste agevolazioni?
    Le Imprese possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:
    a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
    b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
    c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

    A seguito dell’emergenza Coronavirus, e alla sospensione dell’attività lavorativa, non riesco a pagare le rate dei finanziamenti. È prevista qualche forma di sospensione dei pagamenti?
    Sì. AssoFin, l'associazione dei principali operatori bancari e finanziari del credito al consumo, ha emanato una moratoria per ufficializzare la possibilità di richiedere la sospensione dei finanziamenti a seguito dell'emergenza COVID-19.

    Per accedere alla moratoria, oltre a presentare richiesta formale alla propria società finanziaria, è necessario appartenere ad una delle seguenti categorie:

    • Lavoratori dipendenti - Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione); 
    • Cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione); 
    • Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali); 
    • Lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Tale riduzione dovrà essere autocertificata con le modalità previste dalla legge; 
    • Eredi, con le caratteristiche sopra elencate, di soggetti deceduti che avessero stipulato contratti non assistiti da polizza di protezione del credito che preveda il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo.

    Come secondo requisito, è necessario sapere che si può chiedere la sospensione del pagamento della rate dei finanziamenti stipulati fino al momento in cui è lanciata la moratoria, a condizione che l’importo finanziato sia superiore a 1.000 euro e che la durata del finanziamento sia superiore a sei mesi.

    A seguito dell'accettazione dalla richiesta, la società finanziaria potrà scegliere due opzioni diverse:

    • Sospensione del pagamento dell’intera rata mensile del finanziamento per una durata fino a 6 mesi (in questa ipotesi sono previsti degli interessi, calcolati sull’importo del debito residuo al TAN contrattuale, che andranno poi rimborsati al termine del periodo di sospensione); 
    • Sospensione del pagamento della sola quota capitale fino a 6 mesi.

    La scelta dell’opzione compete alla società finanziaria, ed è quindi necessario verificare tramite la propria compagnia quale delle due ipotesi sia percorribile.

    AGGIORNAMENTO: A seguito di una riunione del Consiglio Direttivo, e dell’accordo raggiunto con le Associazioni dei Consumatori, AssoFIN ha ufficialmente deciso di estendere la possibilità di accedere alla moratoria sui finanziamenti fino al 31 Marzo 2021.

    Ho gravi difficoltà economiche e non ho più un reddito da lavoro stabile. Sono previsti strumenti di tutela per la mia situazione?
    Il nuovo decreto “Rilancio” ha previsto una misura straordinaria di sostegno ai nuclei familiari, che va ad affiancarsi al Reddito di Cittadinanza, chiamata “Reddito di Emergenza” (REM).
    Tale misura, per essere ottenuta, prevede il rispetto dei seguenti requisiti:
    - residenza in Italia, verificata con riferimento al componente che ne fa richiesta;
    - un valore del reddito familiare, nel mese di Aprile, inferiore al REM spettante;
    - valore del patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a € 10000, accresciuto di € 5000 per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di € 20000, o € 50000 nel caso in cui sia presente nel nucleo familiare una persona con disabilità grave o non autosufficiente);
    - valore dell’ISEE inferiore a € 15000.

    Il valore base del REM è pari a € 400, a cui si moltiplica un coefficiente di 1 a cui si aggiunge lo 0.4 per ogni componente del nucleo familiare (fino ad un massimo di 2.1). La soglia massima del REM è quindi pari a € 800.

    Tale misura NON può essere richiesta nei casi in cui:
    - si percepisca già il Reddito di Cittadinanza;
    - si sia titolari di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
    - si è titolari di un rapporto di lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi previsti del REM.

     


    BONUS PER LE FAMIGLIE

    Nel Decreto Rilancio è stato approvato il cosiddetto “Ecobonus 110%” per gli interventi di ristrutturazione degli immobili. In cosa consiste esattamente? E chi può accedervi?
    La nuova misura introdotta con il Decreto Rilancio per agevolare i lavori di ristrutturazione degli immobili, chiamata “Ecobonus 110%”, consiste nella possibilità di ottenere più del 100% della somma dovuta per la ristrutturazione del proprio stabile, o di quello condominiale, sotto forma di sconto in fattura, di cessione del credito o di sconto sulla quota annuale IRPEF (in 5 rate annuali di pari importo). Per poter usufruire del bonus è però necessario che venga garantito il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato. Gli interventi di adeguamento antisismico, anch’essi rientranti nel bonus, danno inoltre diritto ad una detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità. Gli interventi coperti dal suddetto credito d’imposta sono:
    1) Cappotto termico, per un limite massimo di spesa che va da 30000 a 50000 € (in base al tipo di edificio o unità abitativa che viene ristrutturata);
    2) Interventi sulle parti comuni degli edifici allo scopo di migliorare la classe energetica, per un limite massimo di spesa che va da € 15000 (moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità familiari), a € 20000 (moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da meno di otto unità familiari), fino ad arrivare a € 30000 (per gli edifici unifamiliari);
    3) Interventi cosiddetti “trainanti”, come ad esempio quelli relativi al montaggio di pannelli solari e/o di accumulatori di energia ad essi collegati;
    4) Tutti gli interventi previsti dal vecchio “Ecobonus”.

    Hanno diritto ad accedere al suddetto bonus:
    a) i condomini;
    b) le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
    c) gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
    d) le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
    e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
    f) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano;
    g) le associazioni sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
    Si specifica infine che il credito ottenuto tramite “Ecobonus 110%” può essere ceduto in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; agli istituti di credito e intermediari finanziari; oppure ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti).
    Per la modulistica e gli approfondimenti si rimanda alla pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate:ECOBONUS 110%

    In cosa consiste il “Bonus Mobili ed Elettrodomestici”?
    Il “bonus mobili ed elettrodomestici” consiste in una detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, a patto che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Per ottenerlo è necessario indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche).

    In cosa consiste il bonus per l’acquisto di caldaie e stufe a pellet?
    Il “Bonus Caldaie e Stufe a Pellet” consiste in una detrazione IRPEF, collegata sia al “superbonus 110%” che alla questione “ecobonus”, la quale può essere del 50% del valore, se l’acquisto è parte di un intervento di ristrutturazione, o del 65%, se si acquista una caldaia a condensazione o sistemi di termoregolazione evoluti (classe V, VI o VII) con l’obiettivo di eseguire un’operazione di risparmio energetico. Tale bonus può essere richiesto dal proprietario dell’immobile o dall’affittuario a patto che il pagamento avvenga tramite mezzi tracciabili e si conservino i documenti rilasciati dal tecnico.
    Per ottenerlo è necessario inviare all’ENEA, entro 90 giorni dall’installazione, la scheda informativa degli interventi e l’attestazione della classe energetica. L’Agenzia delle Entrate provvederà poi a erogare l’agevolazione in 10 rate annuali di pari importo.

    In cosa consiste il “Bonus Condizionatori”?
    Il “Bonus Condizionatori” consiste in una detrazione IRPEF che spetta a tutti quei soggetti che decidono di acquistare oppure sostituire i propri condizionatori con uno a pompa di calore a risparmio energetico (classe A+++), sia con che senza ristrutturazione. Lo sconto può essere del 50%, se acquistato nell’ambito di una ristrutturazione, o del 65%, se si acquista un nuovo condizionatore a pompa di calore ad alta efficienza energetica per sostituire uno di classe inferiore. Tale bonus può essere richiesto dal proprietario dell’immobile o dall’affittuario a patto che il pagamento avvenga tramite mezzi tracciabili e si conservino i documenti rilasciati dal tecnico. Per ottenerlo è necessario inviare comunicazione all’ENEA, entro 90 giorni dal termine dei lavori, e indicare l’acquisto del condizionatore nella propria dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate provvederà poi a erogare l’agevolazione in 10 rate annuali di pari importo.

    In cosa consiste il “Bonus Mobilità” per l’acquisto di biciclette e monopattini elettrici?
    Il “Bonus Mobilità” consiste in un contributo pari al 60% della spesa sostenuta per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es: monopattini, hoverboard e segway), oppure per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Si potrà ottenere dal 3 Novembre previa registrazione sull’applicazione web dedicata al “Programma Sperimentale Buono Mobilità 2020”. Tale bonus non può comunque essere superiore a € 500.

    In cosa consiste il “Bonus per PC & Internet”? E come si può richiedere?
     Il “Bonus per PC & Internet” è concesso alle famiglie con un ISEE inferiore a € 20000 (bonus € 500) oppure inferiore a € 50000 (bonus € 200) per l'attivazione di una connessione ad internet dai 30 mega in su. Il bonus PC non è però relativo ad un acquisto libero del consumatore ma viene erogato da determinati operatori telefonici per un PC in comodato d’uso al cliente. È quindi necessario informarsi attraverso il proprio operatore di linea fissa e richiedere informazioni circa le modalità di utilizzo e i vari PC e/o tablet ottenibili in comodato.

    Sarà ancora attivo il “Bonus Cultura” per i neo 18enni?
    Sì, anche per tutti i nati nel 2002 che quest’anno compiono 18 anni sarà concesso il “Bonus Cultura”. A differenza degli anni scorsi, però, l’importo del bonus sarà ridotto, passando a € 300; tale importo sarà spendibile per l’acquisto di libri, corsi, spettacoli e concerti (sia nei negozi fisici che in quelli online). Per ottenerlo è necessario essere in possesso della SPID e registrarsi sul sito “18App”.

    Sarà ancora attivo il “Bonus Docenti”?
    Sì, anche per quest’anno sarà riproposto il cosiddetto “Bonus Docenti”, attraverso la “Carta del Docente”. Il suddetto incentivo, riservato a tutti i docenti delle scuole superiori, anche quest’anno consisterà nell’erogazione di € 500 per ogni anno scolastico. Tale cifra è spendibile sia presso negozi fisici che online per acquistare libri, abbonamenti a riviste, pc, tablet, corsi, spettacoli e per l’aggiornamento professionale più in generale.

    In che cosa consiste il “Bonus TARI”? E chi può richiederlo?
    Disposto attraverso la Delibera ARERA del 5 Maggio 2020, il “Bonus TARI” è a discrezione degli Enti Locali. Il parametro da rispettare, in caso di applicazione da parte degli Enti Locali, sarà l’ISEE pari o inferiore a € 8265. Vengono considerate “utenze domestiche disagiate” anche le famiglie con i seguenti requisiti:
    1) famiglie con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a € 20000;
    2) nucleo titolare di reddito o pensione di cittadinanza;
    3) nei casi di grave malattia, per cui la vita del soggetto dipende dall’uso di apparecchiature mediche alimentate con energia elettrica.
    È quindi necessario informarsi presso il proprio Comune o Regione, in modo da poter ottenere informazioni dettagliate sulle soglie ISEE e se è possibile farne richiesta.

    Ho sentito che sono state modificate le soglie per l’accesso al “Bonus Luce, Gas e Acqua”. Come sono state cambiate? Posso ancora accedervi?
    Attraverso la Delibera ARERA 499/2019/R/com del 3 Dicembre 2019, è stata adeguata la soglia ISEE per coloro che potranno richiedere il bonus sulle bollette di luce, gas e acqua.
    Dal 2020, per ottenere i bonus, sarà necessario avere un ISEE pari o inferiore a € 8256. Vengono comunque considerate “utenze domestiche disagiate” anche le famiglie con i seguenti requisiti:
    1) famiglie con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a € 20000;
    2) nucleo titolare di reddito o pensione di cittadinanza;
    3) nei casi di grave malattia, per cui la vita del soggetto dipende dall’uso di apparecchiature mediche alimentate con energia elettrica.
    È possibile richiederlo presentando richiesta formale al proprio Comune di residenza o presso un CAF. ARERA è però attualmente al lavoro per fare in modo che, dal 2021, tale bonus sia applicato automaticamente in bolletta senza che il cittadino beneficiario debba fare alcuna richiesta.

    In cosa consiste il “Bonus Bebè”? E come si richiede?
    Il “Bonus Bebè” consiste in un assegno compreso tra gli 80 e i 160 € al mese, per 12 mensilità, diretto a tutti i bimbi nati, adottati o presi in affido nel corso del 2020.L’importo dell’assegno mensile dipenderà dal reddito complessivo disponibile della famiglia:
    1) € 80 al mese: se superiore a € 40000 annui;
    2) € 120 al mese: se compreso tra € 7001 ed € 40000;
    3) € 160 al mese: se pari o inferiore a € 7000.
    Nel caso in cui i genitori abbiano a carico un secondo figlio, tali importi mensili vengono maggiorati del 20%.
    Per richiedere il bonus è possibile accedere al sito ufficiale dell’INPS e inviare la domanda attraverso l’apposita sezione; rivolgersi al CAF; oppure telefonando al contact center dell’INPS. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dall’ingresso del bimbo nella famiglia.

    In cosa consiste il “Bonus “Mamma Domani”? E come si può richiedere?
    Anche detto “Premio alla Nascita”, tale bonus di € 800 viene corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adizione di un minore, a partire dal 1° Gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese, ndr) o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo. È possibile richiedere il bonus attraverso il sito dell’INPS nell’apposita sezione; rivolgendosi al CAF; oppure telefonando al contact center dell’INPS. Per quanto riguarda la documentazione occorre presentare, unitamente al modulo da compilare online, anche l’autocertificazione attestante la data di nascita del bimbo (e relative generalità). In caso di adozione, invece, occorre presentare un documento di sentenza definitiva di affido. La domanda deve essere presentata improrogabilmente entro 1 anno dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione o affidamento).

    In cosa consiste il “Bonus Asilo Nido”? Come posso richiederlo?
    Il “Bonus Asilo Nido” viene riconosciuto per un massimo di € 3000 per figlio di età compresa tra 0 e 3 anni.
    La cifra erogata dipende dalle fasce ISEE a cui si appartiene:
    1) fino a € 1500: per le famiglie con ISEE da € 40001 e superiore;
    2) fino a € 2500: per le famiglie con ISEE compreso tra € 25001 e 40000;
    3) fino a € 3000: per le famiglie con ISEE fino a € 25000.
    Il suddetto bonus è cumulabile anche per coloro che già percepiscono il bonus baby-sitting. È possibile richiedere il bonus attraverso il sito dell’INPS nell’apposita sezione; rivolgendosi al CAF; oppure telefonando al contact center dell’INPS.

    In cosa consiste il “Bonus Affitto”? Come posso richiederlo?
    Il “Bonus Affitto” viene erogato in base alle previsioni dei bandi dei singoli Comuni. Bisogna quindi tenere d’occhio le pagine web del proprio Comune di residenza e le relative delibere.
    I requisiti comuni ai vari bandi sono i seguenti:
    1) essere residenti nel Comune che pubblica il bando e nella casa per cui si vuole richiedere il contributo;
    2) essere cittadino italiano o di uno stato UE, oppure avere regolare permesso di soggiorno;
    3) essere titolare di un contratto di locazione a uso abitativo ed essere in regola con i canoni d’affitto;
    4) non essere proprietario di altri immobili;
    5) non essere assegnatario di alloggi popolari;
    6) rispettare le soglie ISEE stabilite dal bando del Comune di appartenenza.
    Il bonus può essere richiesto anche dai titolari di reddito di cittadinanza.
    La domanda deve essere effettuata presso il proprio Comune di residenza.

    Ho gravi difficoltà economiche e non ho più un reddito da lavoro stabile. Sono previsti strumenti di tutela per la mia situazione?
    L’articolo 12 del decreto-legge n.41/2021 ha rinnovato i requisiti del “Reddito di Emergenza” (REM), che va ad affiancarsi al Reddito di Cittadinanza.
    Tale misura, per essere ottenuta, prevede il rispetto dei seguenti requisiti:
    - residenza in Italia, verificata con riferimento al componente che ne fa richiesta;
    - valore del patrimonio mobiliarefamiliare 2020inferiore a € 10000, accresciuto di € 5000 per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di € 20000. Tale massimale è incrementato di € 5000 nel caso in cui sia presente nel nucleo familiare una persona con disabilità grave o non autosufficiente;
    - valore dell’ISEE inferiore a € 15000;
    - un valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore a 400/800€ mensili (a seconda della composizione del nucleo familiare). Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;
    - assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono, o hanno percepito, una delle indennità COVID-19 introdotte dal medesimo Dl n.41/2021.

    Il valore base del REM è pari a € 400, a cui si moltiplica un coefficiente di 1 a cui si aggiunge lo 0.4 per ogni componente del nucleo familiare (fino ad un massimo di 2.1). La soglia massima del REM è quindi pari a € 800.

    Tale misura NON può essere richiesta nei casi in cui:
    - si percepisca già il Reddito/Pensione di Cittadinanza;
    - si sia titolari di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
    - si è titolari di un rapporto di lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi previsti del REM;
    - si percepisca, o si sia percepita, una delle indennità COVID-19 di cu all’art. 10 del decreto-legge n.41/2021.

    La domanda per il Reddito di Emergenza potrà essere trasmessa all’Inps ESCLUSIVAMENTE dal 7 al 30 Aprile 2021.

    In cosa consiste il nuovo “Assegno Unico per i figli minori”? Quali sono i requisiti per richiederlo?
    Il nuovo “Assegno Unico per i figli minori” è stato recentemente introdotto su iniziativa del Governo attraverso il “Family Act” e, a seguito della circolare INPS n.93 del 30 Giugno 2021, ne è stato formalizzato il funzionamento e l’elenco dei beneficiari a cui è diretto. Per poter presentare domanda, a partire dal 1° Luglio 2021, sarà necessario possedere un ISEE di valore non superiore al limite di € 50.000, oltre che figli a carico di età inferiore ai 18 anni, inclusi i figli minori adottati o in affido preadottivo. Il valore dell’ISEE sarà considerato anche per il calcolo dell’importo mensile spettante, pari ad un massimo di € 167,50 per figlio (che sale a € 217,80 per i nuclei familiari con almeno tre figli minori).

    Tale misura “ponte” sarà attiva fino al 31 Dicembre 2021; a partire dal prossimo anno, l’Assegno Unico vedrà una revisione che lo porterà a comprendere anche il “Bonus Mamme Domani”, il “Bonus Bebè”, gli assegni familiari e le detrazioni per figli a carico.

    Si sottolinea inoltre che, fino al 30 Settembre, sarà possibile fare richiesta per ricevere anche le mensilità arretrate spettanti dal mese di luglio. Inoltre, deve essere inoltra una domanda per ciascun figlio.

    Le modalità di invio della domanda sono le seguenti:

    1) attraverso il portale web dell’INPS, raggiungibile dall’home page www.inps.it;

    2) attraverso il Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803 164 (da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile);

    3) attraverso gli Istituti di patronato.

     


    SCUOLA

    Quando riprenderanno le attività scolastiche?
    La ripresa dell’attività scolastica in presenza sul territorio nazionale è prevista a partire dal mese di Settembre 2021, con date differenti in base alla propria Regione.

    Per quanto riguarda le università, le attività si svolgeranno prioritariamente in presenza, pur lasciando ai singoli atenei la possibilità di modularle in base alle proprie necessità e protocolli. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti al primo anno di corso.
    Tali percentuali dipenderanno anche dalla capacità del trasporto pubblico locale dei singoli territori.

    È necessario mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro?
    Sì. A scuola è sempre raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, salvo i casi in cui le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. La distanza fra la cattedra e i banchi è, invece, di 2 metri, così come quella da tenere durante lo svolgimento delle attività motorie.

    Durante l’attività didattica, le finestre devono essere aperte?
    Sì. Il CTS ha confermato la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. E’ necessario garantire un adeguato ricambio d’aria nei luoghi di permanenza di alunni e personale, tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti, delle condizioni climatiche esterne e identificando quelli, eventualmente, scarsamente ventilati.

    Si possono svolgere attività didattiche di educazione fisica all’interno delle palestre scolastiche?
    Sì. Le attività di educazione fisica/scienze motorie possono essere svolte all’interno in zona bianca, privilegiando quelle di tipo individuali. In zona gialla e arancione, la raccomandazione è di svolgere all’interno attività unicamente di tipo individuale. Il distanziamento interpersonale da rispettare è di almeno 2 metri. Le attività di squadra sono consigliate solo all’aperto. L’areazione degli ambienti adibiti a palestre deve essere assicurata e ottimizzata.

    È possibile utilizzare la mensa scolastica?
    Sì. La somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Gli operatori devono indossare la mascherina e devono essere rispettati: il distanziamento nella somministrazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali; l’igiene personale. Al fine di ridurre l’affollamento dei locali e di garantire il rispetto del previsto distanziamento, ove necessario, è suggerita l’organizzazione di turni per la somministrazione dei pasti.

    Sarà possibile utilizzare la didattica a distanza in modalità mista con le lezioni in presenza?
    Nell’anno scolastico 2021/2022, le lezioni si svolgeranno in presenza. La Didattica a distanza sarà utilizzata in via residuale, solo in particolari situazioni o in ipotesi di quarantena disposta dall’autorità sanitaria competente.

    Un genitore può richiedere la didattica a distanza per il figlio affetto da grave patologia o immunodepressione certificata?
    Sì. Gli studenti aventi impedimenti nella frequenza in presenza a causa di patologia grave o immunodepressione, certificata dalle competenti autorità sanitarie, avranno comunque assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza, in modalità integrata o esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente.

    Un genitore può richiedere la didattica a distanza per il proprio figlio volontariamente non vaccinato?
    No, l’istruzione obbligatoria va assolta in presenza.

    I genitori possono entrare senza green pass nel cortile della scuola?
    Sì. L’obbligo di esibizione del green pass, fino al 31 dicembre 2021, riguarda l’accesso all’interno delle strutture degli edifici scolastici.

    Chi deve indossare la mascherina a scuola?
    Con l’eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni, dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e per lo svolgimento delle attività sportive, all’interno dei locali scolastici, l’uso delle mascherine è obbligatorio per tutti.

    Si è obbligati a usare la mascherina chirurgica?
    Per il personale della scuola, è obbligatorio dotarsi della mascherina chirurgica; unica possibile eccezione prevede l’utilizzo di altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio.
    Per gli studenti è invece fortemente raccomandato l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico; esse divengono obbligatorie laddove non sia possibile mantenere il previsto distanziamento fisico.

    Chi fornisce alla scuola le mascherine e gli igienizzanti?
    Anche per l’anno scolastico 2021/2022, sulla base del fabbisogno, la struttura commissariale provvede alla fornitura, direttamente presso la sede scolastica, di mascherine chirurgiche per il personale e per gli studenti.

    Sarà possibile effettuare le gite scolastiche?
    Nei territori in zona bianca è possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga nelle aree del medesimo colore bianco, fermo restando il rispetto dei protocolli di sicurezza degli specifici settori.

    Gli ultimi provvedimenti governativi hanno rimodulato le fasce di reddito relative alle tasse universitarie. Quanto dovrò pagare quest’anno?
    A seguito dell’emergenza COVID, il Decreto Rilancio ha rimodulato le soglie delle tasse universitarie. La “no-tax area” vale ora per gli studenti con ISEE fino a € 20000 e, a cascata, sono state ridotte anche le tasse per le altre fasce di reddito.
    Nel dettaglio: 
    - riduzione dell’80% con ISEE da 20001 fino a 22000 €; 
    - riduzione del 50% tra 22001 e 24000 €; 
    - riduzione del 30% tra 24001 e 26000 €; 
    - riduzione del 20% tra 26001 e 28000 €; 
    - riduzione del 10% tra 28001 e 30000 €.
    Per gli studenti universitari fuori sede è stata anche prevista la possibilità di portare in detrazione al 19% le spese sostenute per l’affitto fino ad un massimo di € 2633 (quindi il rimborso non supererà i 500 €).

    Sarà possibile effettuare le gite scolastiche?
    Nei territori in zona bianca è possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga nelle aree del medesimo colore bianco, fermo restando il rispetto dei protocolli di sicurezza degli specifici settori.

     


    SPORT E TEMPO LIBERO

    È possibile effettuare attività sportiva all’aperto?
    A seguito del Decreto “Riaperture”, dal 26 Aprile 2021 torna consentita l’attività sportiva all’aperto sia individuale che di gruppo, compresa quella da contatto, nelle Regioni in fascia “gialla”. Rimangono previste le precedenti limitazioni per l’attività sportiva, individuale e di gruppo, in zona arancione e rossa.

     

    È possibile portare mio figlio a giocare nei parchi pubblici o nelle aree gioco per bambini?
    In base al DPCM del 18 Ottobre 2020 sarà possibile portare i propri figli, di età compresa tra 0 e 17 anni, sia nei parchi pubblici che nelle aree gioco per bambini, a patto che sia presente con loro un genitore o un accompagnatore adulto che vigili sull’effettivo rispetto delle norme di distanziamento sociale anti-COVID. Permane il divieto di effettuare sport di gruppo e assembramenti.

     

    Sono credente e vorrei partecipare nuovamente alle funzioni religiose. Quando sarà possibile?
    In base al Protocollo del 7 Maggio 2020, si potrà nuovamente partecipare alle funzioni religiose di qualsiasi confessione religiosa. Permane l’obbligo di rispettare le disposizioni riguardante il distanziamento sociale, assieme a quelle igienico-sanitarie, per evitare la diffusione del COVID.

     

    Quando sarà possibile tornare a vedere gli spettacoli nei cinema, nei teatri, negli stadi, nelle sale concerto e/o nei live club?
    In base al Decreto “Riaperture” del 21 Aprile 2021, a partire dal 26 Aprile potranno riaprire al pubblico, nelle zone bianche e gialle, cinema, teatri, sale concerto e live club. I posti a sedere saranno preassegnati, a una distanza di 1 metro l’uno dall’altro, e la capienza massima consentita dovrà essere pari al 50% di quella massima autorizzata (per gli stadi) e al 35% per i palazzetti al chiuso.

    Il nuovo DPCM del 23 Dicembre ha poi introdotto l’obbligo di indossare una mascherina FFP2 all’interno di questi luoghi.

     

    Quando sarà possibile tornare a frequentare piscine e palestre?
    In base al Decreto “Riaperture” del 21 Aprile 2021, a partire dal 15 Maggio potranno riaprire le piscine all’aperto nelle zone bianche e gialle. Dal 24 Maggio invece, sempre nelle stesse zone, sarà possibile tornare a frequentare le palestre anche al chiuso. A partire dal 1° Luglio, riapriranno anche le piscine al chiuso.

    In seguito al DPCM del 23 Dicembre 2021, sarà inoltre necessario essere in possesso del Green Pass Rafforzato per accedere ai suddetti luoghi.

    Rimane comunque obbligatorio il rispetto delle classiche misure di prevenzione contro il COVID.

     

    Quando sarà possibile tornare a visitare i musei?
    In base al DPCM del 2 Marzo 2021, i centri museali saranno nelle Regioni che presentano un livello “bianco” o “giallo” di rischio; dal 27 Marzo, sarà possibile anche l’apertura nel weekend e nei giorni festivi. Nelle altre Regioni, arancioni e rosse, permane invece la chiusura.

    Il nuovo DPCM del 23 Dicembre ha poi introdotto l’obbligo di indossare una mascherina FFP2 all’interno di questi luoghi.

    Avevo acquistato 2 biglietti per uno spettacolo teatrale è un mio diritto chiedere il rimborso?
    Si, certamente. In base al decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
    Pertanto, i soggetti acquirenti devono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, provvederà all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

    È vero che sono stati introdotti limitazioni di orario all’apertura di ristoranti, bar e pub?
    Sì. In base al Decreto-legge del 18 Maggio 2021, le attività di ristorazione dovranno continuare ad osservare le limitazioni per quanto riguarda gli orari di apertura. Nello specifico:

    • in zona “bianca”, le attività che forniscono consumazione al tavolo (bar, pub, ristoranti e pasticcerie) potranno rimanere aperte senza limiti di orario, non essendo prevista la limitazione del coprifuoco. Non sarà però possibile essere allo stesso tavolo in più di 4 persone, a patto che queste siano tutte conviventi.
      Rimane consentita la ristorazione da asporto e/o a domicilio, nel rispetto dei protocolli di sicurezza attualmente vigenti, a patto che non vengano consumati i pasti sul posto o nelle vicinanze adiacenti

    • in zona “gialla”, le attività che forniscono consumazione al tavolo (bar, ristoranti, pub e pasticcerie) potranno rimanere aperte, sia a pranzo che a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore e a patto che l’attività sia svolta all’aperto. Permane il limite delle 4 persone al tavolo, a patto che queste siano tutte conviventi, e il rispetto dei protocolli vigenti. Rimane consentita la ristorazione da asporto e/o a domicilio fino alle ore 22, nel rispetto dei protocolli di sicurezza attualmente vigenti, a patto che non vengano consumati i pasti sul posto o nelle vicinanze adiacenti. A partire dal 1° Giugno, sarà possibile riprendere anche l’attività di ristorazione al chiuso fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti, salvo diverse indicazioni che potrebbero essere stabilite in base all’andamento epidemiologico da parte del Consiglio dei ministri.

    • nelle zone “arancioni” e “rosse”, invece, viene prevista la chiusura delle attività di ristorazione al tavolo, 7 giorni su 7, ma rimane però prevista la possibilità di operare attraverso l’asporto, fino alle ore 18 per i bar e fino alle ore 22 per i ristoranti, oltre che tramite consegne a domicilio, per le quali non sono previste restrizioni di orario.

    Non sono invece previste limitazioni di orario per quanto concerne le aree di ristorazione e rifornimento sulle autostrade, negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che vi alloggiano.

    Il nuovo DPCM del 23 Dicembre ha poi introdotto l’obbligo di possedere il Green Pass Rafforzato non solo per coloro che usufruiscono dell’attività di ristorazione al chiuso ma, bensì, anche per coloro che si rechino al bancone.

    A partire dal 10 Gennaio 2022, e fino al termine dello stato d’emergenza, sarà inoltre necessario il possesso del Green Pass Rafforzato per accedere sia alle attività di ristorazione al chiuso che per quelle svolte all’aperto.

     

    Volevo organizzare una festa per il mio compleanno. È possibile?
    In base al Decreto-legge del 18 Maggio, a partire dal 21 Giugno sarà possibile organizzare feste private a patto che tutti i partecipanti siano in possesso del Green Pass Rafforzato.

     

    Volevo organizzare una cerimonia. È possibile?
    In base al Decreto-legge del 18 Maggio, le feste collegate alle cerimonie civili o religiose potranno svolgersi a patto che tutti i partecipanti siano in possesso del Green Pass Rafforzato.

     

    Posso recarmi in una sala giochi/centro scommesse/bingo?
    In base al Decreto-legge del 18 Maggio, è stata programmata la riapertura dei suddetti esercizi a partire dal 1° Luglio 2021. Anche in questo caso, sarà necessario il possesso del Green Pass Rafforzato per poter accedere.

     

    Quando potranno riprendere le attività fieristiche?
    In base al Decreto “Riaperture” del 21 Aprile 2021, viene confermata la ripresa delle attività fieristiche a partire dal 15 Giugno 2021nelle Regioni in zona bianca e gialla. È comunque prevista la possibilità di svolgere attività preparatorie ad essi in data antecedente ad essa, a patto che non venga permesso l’accesso ai visitatori. Anche in questo caso, sarà necessario il possesso del Green Pass Rafforzato per poter accedere.

     

    Quando potranno riaprire i centri termali?
    In base al Decreto “Riaperture” del 21 Aprile 2021, viene confermata la riapertura dei centri termali, per l’attività non collegata a quella di cura e riabilitazione, a partire dal 1° Luglio 2021 nelle Regioni in zona bianca e gialla. Anche in questo caso, sarà necessario il possesso del Green Pass Rafforzato per poter accedere.

    Il nuovo DPCM del 23 Dicembre ha poi introdotto l’obbligo di indossare una mascherina FFP2 all’interno dei suddetti luoghi.

     

    Quando potranno riprendere i convegni e i congressi in presenza?
    In base al Decreto “Riaperture” del 21 Aprile 2021, viene confermata la ripresa dei convegni e dei congressi a partire dal 1° Luglio 2021 nelle Regioni in zona bianca e gialla. È comunque prevista la possibilità di svolgere attività preparatorie ad essi in data antecedente ad essa, a patto che non venga permesso l’accesso ai visitatori. Anche in questo caso, sarà necessario il possesso del Green Pass Rafforzato per poter accedere.

     

    Quando potranno riaprire i parchi tematici?
    In base al Decreto-legge del 18 Maggio 2021, viene confermata la riapertura dei parchi tematici all’aperto a partire dal 15 Giugno 2021 nelle Regioni in zona bianca e gialla.

     

    Quando si potrà tornare ad assistere alle manifestazioni sportive?
    In base al Decreto “Riaperture” del 21 Aprile 2021, a partire dal 1° Giugno saranno aperte al pubblico le manifestazioni e gli eventi sportivi di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato Paralimpico. La capienza consentità sarà pari al 50% di quella massima autorizza degli impianti.

    Per eventi di particolare rilevanza, e tenuto conto delle caratteristiche dei siti, sarà possibile autorizzare la presenza di un numero maggiore di spettatori. Anche in questo caso, sarà necessario il possesso del Green Pass Rafforzato per poter accedere.

    Il nuovo DPCM del 23 Dicembre ha poi introdotto l’obbligo di indossare una mascherina FFP2 all’interno di questi luoghi durante le manifestazioni.

     

    Quando potranno riaprire le discoteche e le sale da ballo?
    In base alle disposizioni nazionali in vigore, viene prorogata la chiusura delle discoteche e delle sale da ballo almeno fino all’11 Febbraio 2022.

     


    VIAGGI

    Ho chiesto il rimborso del biglietto di viaggio ma la compagnia si è rifiutata di erogarlo, affermando che non sussisto i motivi di “sopravvenuta impossibilità”. Quali sono i miei diritti? E quali sono i motivi di “sopravvenuta impossibilità”?
    Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la “sopravvenuta impossibilità” della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:
    a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
    b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
    c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
    d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
    e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
    f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

    Per richiedere il rimborso, i soggetti indicati comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma, allegando il titolo di viaggio e, nell’ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:
    a) dalla cessazione delle situazioni di cui alle lettere da a) a d);
    b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui alla lettera e);
    c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui alla lettera f).

    Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione, procederà al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio, oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione, al termine dei quali dovrà procedere al rimborso in denaro se il voucher resterà inutilizzato.

    Ho acquistato un pacchetto per una meta turistica ma, a causa dell’emergenza, non potrò partire. Quali sono i miei diritti nel richiedere il rimborso?
    E’ possibile esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro 18 mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante, al termine dei quali dovrà procedere al rimborso in denaro se il voucher resterà inutilizzato..

    Ho richiesto il rimborso e la compagnia mi ha proposto un voucher. Quali sono i miei diritti?
    Il “Decreto Rilancio” ha previsto che, ad eccezione dei casi in cui non sia possibile ottenere il rinvio dell’evento, venga emesso a titolo di rimborso un voucher di pari importo, spendibile entro 18 mesi dall’emissione. Allo scadere di tale data, nel caso in cui questo non venga utilizzato, la compagnia ha l’obbligo di rimborsare l’importo previsto dal voucher in denaro.

     


    GIUSTIZIA

    Accesso, carceri e immigrazione

    Quali sono le misure previste per la Giustizia nella Fase 2?
    Con il recente Decreto-legge 30 aprile 2018, n. 28 è stata spostata al 31 luglio 2020 la data di cessazione del periodo di “emergenza sanitaria”.  Di conseguenza dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 è individuato un periodo di graduale ripresa dell’attività degli uffici giudiziari e durante il quale i Capi degli Uffici giudiziari dovranno adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dall’Autorità sanitaria e indicate dal Governo.

    In questa Fase 2 ripartirà l’attività giudiziaria?
    L’attività giudiziaria ripartirà in maniera graduale e riprenderà lo svolgimento delle udienze, cercando di modulare quantitativamente la  presenza di personale amministrativo e di magistratura negli uffici e tenendo conto di tutte le norme igienico-sanitarie previste in base alle nuove esigenze. 

    Che cosa si stabilisce per lo svolgimento delle udienze?
    L’attività giurisdizionale in ripresa, dal 12 maggio al 31 luglio 2020, sarà regolata da apposite linee guida da emanarsi dai responsabili degli Uffici giudiziari, sulla base di verifiche e di intese con l’autorità sanitaria locale competente e le istituzioni locali, in primis i Consigli dell’ordine degli avvocati. Le linee guida potranno prevedere, ad esempio, la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, salvo che per le attività urgenti; la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici; la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica.
    Continuerà ad essere privilegiata la possibilità di informatizzazione e remotizzazione di attività e fasi procedimentali o processuali in pendenza di emergenza COVID-19 sino al 31 luglio prossimo.
    Qui maggiori informazioni sulla ripresa delle attività nei vari territori: https://www.gnewsonline.it/le-disposizioni-nei-tribunali-per-la-ripresa-dellattivita-giudiziaria/
    Qui le indicazioni per gli Uffici giudiziari: https://www.gnewsonline.it/fase-2-contro-il-coronavirus-le-indicazioni-per-gli-uffici-giudiziari/

    Sono previste nel decreto misure per la gestione degli istituti penitenziari e degli istituti per i minorenni?
    In attesa delle nuove disposizioni per la gestione della Fase 2 anche negli istituti penitenziari, i precedenti decreti hanno previsto misure obbligatorie e facoltative per i detenuti , internati o in custodia cautelare. In particolare,  in relazione ai colloqui con i famigliari e, in generale, con l’esterno, le misure riguardano:
    -  la sospensione dal 9 marzo  al 22 marzo 2020 dei colloqui dei detenuti, internati o soggetti;
    - i colloqui telefonici possono essere autorizzati anche oltre il limite previsto dalla normativa vigente. Secondo le previsioni legislative i detenuti, internati o soggetti in custodia cautelare previa autorizzazione, possono telefonare ai loro famigliari più volte e per un periodo di tempo più lungo;
    - i colloqui a distanza: laddove possibile e laddove l’amministrazione penitenziaria e minorile sia dotata degli strumenti, delle apparecchiature e dei collegamenti ad internet necessari, i colloqui con famigliari, congiunti e conviventi possono svolgersi a distanza;
    - i procedimenti penali e le udienze possono svolgersi se necessario a porte chiuse fino al 30 giugno 2020. Dal 9 marzo al 30 giugno, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
    Tra le misure facoltative, la magistratura di sorveglianza può sospendere, fino al 31 maggio 2020, la concessione di permessi premio o il regime di semi- libertà.

    Cosa si prevede per i permessi di soggiorno?
    La legge di conversione del Decreto Cura Italia (Legge n.27 del 24.4.2020) proroga la validità di tutti i permessi di soggiorno al 31 agosto 2020 a tutti gli effetti di legge.
    Sono prorogati al 31 agosto anche:
    • i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
    • le autorizzazioni al soggiorno (visti di ingresso, etc.);
    • i titoli di viaggio;
    • la validità dei nulla osta rilasciati per il lavoro stagionale, per il ricongiungimento familiare, per il lavoro - casi particolari, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infra-societari, etc.;
    • i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, attesa occupazione, lavoro autonomo, famiglia, tirocinio, ricerca lavoro o imprenditorialità di studenti;
    • le richieste di conversione.
    I permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, sono invece prorogati al 31 dicembre 2020.

    Cosa si prevede per le domande per la cittadinanza italiana?
    Per i procedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio e per residenza è prevista la sospensione dei termini per la conclusione dei procedimenti fino al 15 maggio 2020. Restano altresì sospesi gli ulteriori termini connessi alle fasi propedeutiche all'adozione dei provvedimenti finali, quali ad esempio la convocazione dei richiedenti in Prefettura.
    La sospensione è stata già attivata nel sistema informatico di cittadinanza Sicitt sul portale del Ministero dell’Interno per i procedimenti di cittadinanza per residenza e per matrimonio dall'estero, di competenza del Dipartimento e di quelli per matrimonio in Italia, di competenza delle Prefetture.

    Cosa succede per i certificati richiesti anche al proprio Paese di origine ora in scadenza?
    Con riguardo alle certificazioni, anche del Paese di origine purché tradotte e legalizzate o con apostille, prodotte dai richiedenti la cittadinanza nell'ambito dei procedimenti per matrimonio e per residenza, è prevista la proroga della loro validità fino al 31 luglio 2020.

    E per le domande di cittadinanza presentate al proprio Comune?
    Rientrano nella prevista sospensione anche i termini connessi ai procedimenti di acquisto della cittadinanza che esulano dalla competenza del Dipartimento e appartengono a quella degli Ufficiali di Stato civile in Italia e all'estero. Pertanto, la sospensione dei termini fino al 15 maggio 2020riguarda anche le domande di cittadinanza presentate al proprio Comune di residenza. È il caso dei neo maggiorenni nati in Italia e il giuramento dei neo cittadini entro sei mesi dal decreto di concessione: in questi casi non si calcola il tempo trascorso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020.

    Per approfondimenti:
    Permessi di soggiorno e altre richieste da parte degli Stranieri: per gli aggiornamenti visita il sito della Polizia di Stato. 
    Cittadinanza italiana:dal 10 marzo, per contingenti situazioni organizzative, l'attività di informazioni al pubblico dell'ufficio cittadinanza è sospesa a tempo indeterminato in alcune Prefetture. Eventuali informazioni sullo stato delle pratiche potranno essere richieste per mezzo degli altri canali indicati  dalle Prefetture nei rispettivi siti web.
    Per tutte le informazioni, consultare il sito del Ministero dell’Interno

     


    LAVORO

    I recenti decreti hanno previsto l’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori. Quali sono quelle interessate?
    Dal 15 Dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da COVID si applica alle seguenti categorie:

    • personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza (medici, infermieri, farmacisti, etc.), ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni. Sono quindi ricompresi anche i lavoratori del settore amministrativo nella sanità e delle RSA;
    • personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia,dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
    • personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale;
    • personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.


    Ho sentito parlare dell’obbligo di vaccinazione anche per tutti gli over-50. In cosa consiste?
    A partire dal 15 Febbraio 2022 tutti i cittadini di età superiore ai 50 anni dovranno obbligatoriamente essere vaccinati. Tale obbligo si applica sia a coloro che sono attualmente impiegati nelle categorie esenti dall’obbligo vaccinale che a coloro che risultano inoccupati.
    Nel caso di mancato adempimento di tale obbligo, a partire dalla suddetta data, il lavoratore viene considerato “assente ingiustificato” e per il periodo di sospensione non sono dovuti dal datore di lavoro né la retribuzione e nemmeno altro compenso o emolumento. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 Dicembre 2021.



    Sono previste altre sanzioni per l’inadempimento dell’obbligo vaccinale?
    Sì. Nel caso si sia occupati, lo svolgimento dell’attività lavorativa o professionale in violazione dell’obbligo vaccinale è punito anche con una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro. Per coloro che non risultano occupati, invece, è anche prevista una sanzione pecuniaria una tantum pari a 100 euro.

     

    Nonostante la normativa, non voglio procedere con il ciclo vaccinale. Posso essere adibito a mansione diversa?
    No. Il decreto prevede che per coloro che rifiutano di adempiere all’obbligo vaccinale non sia più possibile essere adibiti a mansioni diverse. Naturalmente tale disposizione non è valida per coloro che risultano essere in condizione di fragilità o siano impossibilitati a procedere con la vaccinazione per certificati motivi medici.

     

    Ho meno di 50 anni e non rientro nelle categorie per cui è previsto l’obbligo vaccinale. Anche per me è previsto il possesso del Green Pass Rafforzato per continuare l’attività lavorativa?
    No. Allo stato attuale, la normativa prevede che il Green Pass “Rafforzato” sia obbligatorio esclusivamente per coloro che hanno un’età superiore ai 50 anni e per tutti coloro che rientrano nelle categorie previste dall’obbligo, senza alcun limite d’età.
    Per le altre categorie risulta essere ancora possibile proseguire l’attività lavorativa con il possesso del Green Pass base.

  • Cittadinanzattiva scrive al Ministro Speranza e al Commissario Figliuolo

    speranza figliuolo

    Sono numerose le difficoltà che nelle ultime settimane i cittadini hanno segnalato ai servizi di assistenza, informazione e tutela di Cittadinanzattiva legate di fatto a una “burocrazia da covid”. Difficoltà a districarsi fra le regole, tempi lunghi per uscire dall'isolamento e dalle quarantene, anche a causa della richiesta di certificati inutili e di procedure non sempre omogenee che variano anche di Asl in Asl o da un istituto scolastico all'altro.

    Tra le segnalazioni pervenute alcune sono di cittadini che lamentano la scomodità di andare a ritirare gli antivirali presso le strutture accreditate spesso distanti rispetto alla loro abitazione. Altre relative al Green pass, rappresentano cittadini che lamentano il malfunzionamenti della piattaforma.Non mancano segnalazioni di chi non riesce ad ottenere dal proprio medico di base il certificato di guarigione a causa delle mancate comunicazioni da parte delle Asl.

  • Tutto quello che c'è da sapere sulla vaccinazione Covid dei piu piccoli

    La variante Omicron avanza fancendosi spazio anche tra i più piccoli che a oggi risultarno essere meno immunizzati in termini di vaccinazione anti Covid. Così la Società Italiana di Pediatria (SIP), dopo aver elaborato diverse note informative a favore della vaccinazione, realizza anche un vademecum con tutte le ipotesi previste su quando è più opportuno vaccinare i bambini che hanno contratto l’infezione Sars-Cov-2.

  • Green Pass: le nostre Faq

    CORONAVIRUS PAGINA CA 2

    Ho sentito parlare del Green Pass “Rafforzato”. In cosa consiste?
    Il Green Pass Rafforzato rappresenta una versione del classico green pass finora conosciuto che però, a partire dal 6 Dicembre 2021 e fino al 31 Marzo 2022, sarà concesso esclusivamente ai vaccinati con entrambe le dosi e/o a coloro che sono guariti dal COVID.

    Tale certificazione, a partire dal 1° Febbraio 2022, avrà la durata di 6 mesi e consentirà l’accesso a tutte le strutture ludiche sul territorio nazionale (bar e ristoranti al chiuso e all’aperto, musei, cinema, teatri, stadi, palestre, piscine, etc.), così come accaduto finora con il Green Pass “classico”.

     

    Cosa accade ora con il Green Pass “Classico”?
    Il Green Pass “Classico” sarà rilasciato solamente a seguito di un tampone antigenico o molecolare di esito negativo e avrà sempre la sua durata di 48 o 72 ore in base alla tipologia. Tale certificazione però, a partire dal 1° Febbraio, consentirà di poter accedere al luogo di lavoro a quelle categorie di lavoratori escluse dall’obbligo vaccinale, oltre che nelle seguenti strutture aperte al pubblico come le filiali e gli uffici delle banche, gli uffici postali, gli uffici pubblici (ad esclusione dei tribunali e dei commissariati), assicurazioni, negozi di abbigliamento, negozi di giocattoli, negozi che vendono beni non di prima necessità, tabaccai ed edicole al chiuso.

     

    In quali situazioni non è richiesto il Green Pass Classico/Rafforzato?
    A partire dal 1° Febbraio, sarà possibile accedere senza Green Pass (Classico o Rafforzato) esclusivamente nelle seguenti strutture:
    - supermercati, ipermercati e negozi alimentari;
    - negozi di alimenti per animali;
    - mercati all’aperto;
    - farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati nella vendita di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
    - negozi di ottica;
    - stazioni di servizio;
    - rivendite di combustibile per uso domestico;
    - stazioni di polizia e uffici giudiziari per presentazione di denunce o deposizioni;
    - ambulatori veterinari;
    - strutture sanitarie e sociosanitarie per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura.

     

    Per ottenere il Green Pass “Rafforzato” sarà necessaria la terza dose del vaccino?
    No, non sarà necessario effettuare la terza dose del vaccino per ottenere il Green Pass “Rafforzato”; saranno sufficienti le classiche due dosi o essere guariti dal COVID.

     

    Il Green Pass “Rafforzato” sarà efficace in tutte le zone (bianca/gialla/arancione/rossa)?
    No, il Green Pass “Rafforzato” consentirà di mantenere la libertà negli spostamenti e nell’accesso alle varie strutture solamente nelle regioni di colore bianco, giallo e arancione. Nelle zone rosse, siano esse istituite a livello comunale o regionale, anche i possessori della nuova certificazione saranno tenuti a rispettare le restrizioni previste.

     

    Ho avuto il COVID e fatto una dose di vaccino, mi è arrivata una certificazione di prima dose valido fino alla seconda, ma questa non dovrò farla. Quando potrò avere il green pass valido per 6 mesi?
    Coloro che dopo l’infezione COVID-19 hanno fatto una dose di vaccino entro l’anno dall’esordio della malattia, cioè dalla data del tampone molecolare positivo, riceveranno una nuova certificazione valida per 6 mesi dalla data di somministrazione.

     

     

    Dovrò fare il tampone al mio rientro in Italia da un viaggio all’estero anche se ho un green pass per prima dose di vaccino?
    Sì, per rientrare occorre fare un test molecolare o antigenico rapido. Serve infatti un tampone o una certificazione per ciclo vaccinale completato da almeno 14 giorni per entrare in Italia. A partire dal 1° Febbraio, e fino al 15 Marzo, sono comunque stati adibiti dei corridoi turistici “COVID Free” che consentono l’accesso in Italia da Paesi europei senza più l’obbligo del tampone, ma solo mostrando il Green Pass. Per avere contezza dei Paesi inclusi nell’elenco, invitiamo a consultare la relativa pagina del Ministero della Salute: NORME VIAGGI COVID-19

     

    Siamo stati invitati ad un matrimonio e per partecipare alla cena servirà il green pass. Io e mia moglie siamo vaccinati ma i miei figli di 3 e 5 anni no. Cosa dobbiamo fare?
    I bambini sotto i sei anni non devono presentare il green pass, e sono esentati anche dal tampone. L’obbligo della certificazione è esclusivamente per tutti coloro che hanno dai 12 anni in su.

     

    Con l’avvio della campagna vaccinale anche per i minori di 12 anni, verrà rilasciato anche a loro il green pass a seguito del completamento del ciclo vaccinale?
    No. Nonostante l’avvio della campagna vaccinale anche per i soggetti di età inferiore a 12 anni, essi rimarranno esenti dalla normativa relativa al green pass (sia esso normale o rafforzato).

     

    Sto seguendo una terapia con diversi farmaci e il mio medico mi ha consigliato di vaccinarmi contro il Covid-19 quando avrò terminato la terapia. Non posso partecipare ad eventi o andare al ristorante perché non ho il green pass?
    In caso di impossibilità alla vaccinazione per validi motivi medici, dovutamente attestati dal proprio medico di base, è possibile non procedere con la vaccinazione anti-COVID ma ottenere comunque tutte le autorizzazioni previste dal Green Pass Rafforzato. Sarà quindi necessario rivolgersi al proprio medico che, conoscendo il quadro clinico del proprio paziente, certificherà l’esenzione, la quale sarà valida come fosse un Green Pass Rafforzato, e andrà quindi mostrata al personale adibito al controllo della certificazione quando richiesto.

     

    Mia figlia di 13 anni partirà per una vacanza studio all’estero, non è vaccinata ma ci hanno chiesto il green pass prima della partenza. Cosa dobbiamo fare?
    Per i ragazzi dai 12 anni in su che debbono recarsi all’estero è previsto l’obbligo del green pass, che può essere rilasciato a seguito della vaccinazione, della guarigione dalla malattia o dell’esito negativo di un tampone effettuato entro le 48 ore antecedenti alla partenza.

     

    Sono guarito dal COVID da quattro mesi ma non ho ancora il green pass. Come posso ottenerlo?
    Se non è arrivato un SMS o un’e-mail contenente l'AUTHCODE, e la certificazione non è presente nell’APP IO accedendo con SPID o CIE, è probabile che il medico o la Asl non abbiano inserito nel sistema Tessera sanitaria i dati relativi al certificato di guarigione. In questo caso ci si deve rivolgere al medico di famiglia o alla Asl perché inseriscano i dati nel sistema. La Certificazione verde COVID-19 per guarigione dovrebbe essere rilasciata dopo qualche minuto. 

     


    Non posseggo il computer e/o il cellulare. Come posso ottenere la Certificazione?
    Se non si è in possesso di apparecchi elettronici in grado di scaricare il green pass, è possibile rivolgersi al proprio medico di base o in farmacia e fornire il proprio Codice Fiscale e Tessera Sanitaria. Il medico o il farmacista possono stampare la Certificazione con il QR Code in modo da poterla utilizzare per accedere a tutti quei luoghi che, a partire dal 6 Agosto, la prevedranno.

     


    Sono guarito dal COVID ma non ho la tessera sanitaria. Posso comunque ottenere il Green Pass?
    Si. È sufficiente inserire il codice “AUTHCODE” ricevuto via SMS o e-mail, insieme al numero del documento che è stato comunicato quando si è eseguito il tampone o è stato emesso il certificato di guarigione.

     

    Ci sono tante persone che pur avendone diritto non riescono ad avere il Green Pass. Come fare?
    Per recuperare il l’AUTHCODE (in caso di smarrimento, mancata ricezione dopo il vaccino, tampone negativo o guarigione dal COVID-19), o per avere informazioni su aspetti sanitari, si può contattare il numero di pubblica utilità 1500 (attivo tutti i giorni 24 ore su 24). Per assistenza tecnica (per esempio sull’uso della Piattaforma nazionale o delle APP) è attivo il Call center 800 91 24 91 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) o scrivere una segnalazione a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

     


    Sarà obbligatorio vaccinarsi per ottenere il Green Pass Rafforzato?
    No, il Green Pass Rafforzato non introduce l’obbligo vaccinale. A partire dal 6 Dicembre, e fino al 31 Marzo 2022, il Green Pass “Rafforzato” sarà ottenibile sia tramite completamento del ciclo vaccinale che attraverso la guarigione dal COVID.

     

    Il test sierologico è valido per ottenere il green pass?
    No. Il Green Pass (classico o rafforzato) non viene rilasciato a seguito del test sierologico, anche nel caso in cui questo dovesse attestare una presenza elevata di anticorpi.

     

    Quando è necessario esibire il Green Pass Rafforzato?
    La Certificazione verde COVID-19 è già richiesta in Italia per partecipare alle feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione".

    A partire dal 10 Gennaio 2021, e fino al 31 Marzo 2022, servirà per accedere anche ai seguenti servizi e attività:

    • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso e all’aperto;

    • trasporto pubblico locale e/o regionale, oltre che per quello a lunga percorrenza;

    • alberghi e strutture ricettive;

    • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

    • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

    • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

    • sagre e fiere, convegni e congressi;

    • centri termali, parchi tematici e di divertimento;

    • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

    • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

    • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

    • concorsi pubblici.

    Dal 15 ottobre, in base al decreto approvato in data 22 settembre 2021, il Green Pass è obbligatorio per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato. Chi non lo esibirà, a partire dalla suddetta data, verrà considerato “assente ingiustificato” e vedrà il suo stipendio sospeso sin dal primo giorno di assenza. Il lavoratore, una volta adeguatosi alla normativa, potrà tornare sul posto di lavoro e vedersi nuovamente accreditato lo stipendio.

     

    È richiesto il Green Pass Rafforzato per prendere un aereo/traghetto?
    A partire dal 10 Gennaio 2022, il Green Pass Rafforzato sarà necessario per viaggiare su aerei, navi e traghetti per il trasporto interregionale. Rimangono escluse le imbarcazioni che si muovono come collegamento per le isole minori, per le quali risulta sufficiente anche il green pass base.
    Permane l’obbligo di indossare la mascherina durante il tragitto.

     

    È richiesto il Green Pass Rafforzato per prendere un treno?
    A partire dal 10 Gennaio 2022, e fino al termine dello stato d’emergenza, il Green Pass Rafforzato sarà necessario per viaggiare sui treni Intercity, Intercity Notte e quelli dell’Alta Velocità; sarà inoltre obbligatorio anche per viaggiare sui treni regionali.
    Rimangono esclusi dal suddetto obbligo i minori di 12 anni e le categorie esenti dalla vaccinazione.
    Permane comunque l’obbligo di indossare la mascherina durante il tragitto.

     

    È richiesto il Green Pass Rafforzato per prendere i mezzi del trasporto pubblico locale?
    Sì. A partire dal 10 Gennaio 2022, e fino al termine dello stato d’emergenza, sarà obbligatorio avere il Green Pass Rafforzato per poter accedere sui mezzi di trasporto pubblico locale.
    Ciò non vale per i taxi e le auto NCC, nonostante siano considerati trasporti locali.

     

    È richiesto il Green Pass Rafforzato per prendere un bus a lunga percorrenza?
    Sì. A partire dal 10 Gennaio 2022, e fino al termine dello stato d’emergenza, il Green Pass Rafforzato sarà necessario per viaggiare sugli autobus che collegano due o più Regioni, nonché per gli autobus utilizzati per il noleggio con conducente. Anche in questo caso, permane l’obbligo della mascherina.

     

    Per quanto riguarda la scuola e l’università, sarà necessario esibire il Green Pass?
    Sì. Come riportato nel decreto del 6 agosto scorso, a partire dal 1° settembre il Green Pass sarà obbligatorio per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché per gli studenti universitari che decidano di seguire le lezioni in presenza. Tale obbligo è valido anche per gli allievi delle istituzioni di alta formazione musicale e coreutica, nonché per le attività di alta formazione collegate all’università.
    Rimangono esclusi da tale obbligo tutti gli studenti minorenni.

  • Cittadinanzattiva scrive al Ministro Speranza e al Commissario Figliuolo: abbattere la “burocrazia da covid”

    Consentire il ritiro dei farmaci antivirali per il trattamento del Covid-19 presso le farmacie di comunità, oltre che presso quelle ospedaliere; semplificare ed uniformare le procedure per il rientro a scuola degli studenti dopo la quarantena, in particolare eliminando ovunque il certificato del medico o del pediatra, che ancora molte scuole continuano a richiedere; superare alcune disfunzioni del sistema che ad oggi non sempre rende disponibile in tempi rapidi il green pass rafforzato, in particolare per chi ha fatto due dosi di vaccino e successivamente è guarito dall’infezione.
    Sono queste le tre principali richieste che Cittadinanzattiva ha inviato oggi in una lettera aperta al Ministro della Salute Roberto Speranza e al Commissario Figliuolo.
    Numerose sono le difficoltà che nelle ultime settimane i cittadini segnalano ai nostri servizi di assistenza, informazione e tutela e che denotano la cosiddetta “burocrazia da covid”. Difficoltà a districarsi fra le regole, tempi lunghi per uscire dall’isolamento e dalle quarantene, anche a causa della richiesta a volte di certificati inutili e di procedure che variano anche di Asl in Asl o da un istituto scolastico all’altro. È indispensabile infatti semplificare alcune procedure, innanzitutto a vantaggio delle persone e per rispondere al senso di responsabilità che la gran parte di esse mostra da ormai due anni nel contrasto alla pandemia; e nello stesso tempo per alleggerire il sistema, in particolare i medici di famiglia e i pediatri, come anche i dirigenti scolastici, che in queste ultime settimane sono stati messi a dura prova dal rapido diffondersi della variante Omicron”, dichiara Anna Lisa Mandorino, Segretaria generale di Cittadinanzattiva.

  • Contro il virus funziona la ventilazione forzata, ma solo 200 scuole hanno installato i sistemi

    Sono soltanto 200 le scuole che hanno realmente provveduto alla installazione dei sistemi di aerazione forzata, come emerge dall'inchiesta del giornalista Corrado Zunino. Unica regione ad aver messo a punto una sorta di piano è la Regione Marche che, in tre tranche successive, ha messo a bilancio 12 milioni di euro sul tema. Serviranno a portare la ventilazione nella metà degli istituti che l'hanno richiesta: 170 scuole per un totale di 1.500 aule e 24.000 studenti. A queste si aggiungono tra gli altri, quindici scuole primarie del Comune di Milano, che hanno ricevuto una donazione da un'azienda produttrice degli impianti, un liceo di Roma, due di Salerno, un comprensivo di Bari e il plesso di Vo Euganeo. "I soldi ci sono, ma dobbiamo organizzare meglio la spesa", dichiara al quotidiano la Repubblica il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso, "bisogna individuare gli incaricati provincia per provincia e installare gli impianti entro il prossimo settembre". 

  • Mascherine FFP2 e antivirali: aggiornata la nostra Guida sul Coronavirus

    Quando è necessario indossare la mascherina FFP2 e come faccio a sapere se una farmacia applica il prezzo calmierato a 0.75 euro? Cos’è lo Zitromax e a cosa serve? E ancora, cosa sono i medicinali antivirali e a chi possono essere somministrati?

  • Covid: in arrivo modifiche per la gestione della quarantena nelle scuole

    Presidi, Regioni e comitati chiedono norme più gestibili in chiave anti Dad, e così il governo sta lavorando per allineare i 5-12enni al resto della comunità scolastica. Cosa cambierà? Tra le principali novità, quella che prevederebbe anche per gli under 12 vaccinati la possibilità di frequentare le lezioni in presenza anche in caso di compagni positivi al covid: in pratica i vaccinati potranno continuare a frequentare le lezioni anche quando ci saranno due casi o più in una classe. I non vaccinati, invece, dovranno andare in remoto per 10 giorni. Ma non mancano le voci "critiche" rispetto a questa proposta che complicherebbe la gestione della classe per i docenti che sarebbero impegnati nella cosiddetta DID (didattica digitale integrata, sebbene il termine in origine faccia riferimento a tutt'altro sistema...), che prevede alcuni alunni in presenza ed altri, i non vaccinati, collegati da remoto. Si ragiona anche sulla riduzione della quarantena da 10 a 7 giorni per tutti gli studenti e sull'ipotesi di eliminare il tampone di fine quarantena.

  • Scuole in presenza e in DAD: i numeri del Ministero

    "Alle 12 di oggi (19 gennaio, ndr), su una copertura dell'82% delle classi, il 93,4% è in presenza. Di cui il 13,1% con attività integrata per singoli studenti a distanza. Le classi totalmente a distanza sono il 6,6%. Gli studenti in presenza sono l'88,4%. Per infanzia la percentuale di positivi o in quarantena è del 9%; per la primaria gli alunni positivi o in Dad sono il 10,9% e per la secondaria alunni in Dad o in Ddi sono il 12,5%". Sono i dati presentati dal Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto mercoledì 19 gennaio in Commissione Istruzione alla Camera. La richiesta di dati trasparenti e certi sulle classi in quarantena e sui contagi fra studenti e personale, docente e non, era stata avanzata nei giorni scorsi anche da Cittadinanzattiva in un comunicato stampa in cui chiedevamo anche ulteriori misure, come "facilitare in ogni modo la prosecuzione delle vaccinazioni con campagne informative e giornate dedicate per i più piccoli, attivando se possibile dei punti vaccinali presso gli istituti scolastici più grandi; rivedere le regole della quarantena per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado in attesa della terza dose; prevedere investimenti aggiuntivi a medio termine (da marzo a fine anno) per l’installazione di misuratori di Co2 e di sistemi di aerazione; accelerare la distribuzione delle mascherine FFP2 ed estenderla a tutto il personale della scuola e, se possibile, anche agli studenti; acquisire definitivamente la disponibilità delle aule necessarie (non si sa con esattezza quante ne servano ancora!) per garantire un effettivo e praticabile distanziamento tra gli studenti".

  • Nuovo Decreto Covid: scopri le novità nella nostra Guida

    covid 2022 01 13

    A partire dal 10 gennaio entrano in vigore una serie di nuove misure che interessano tutti i cittadini italiani per il contenimento dell'emergenza Covid. Gli ultimi aggiornamenti sono contenuti nella nostra Guida Covid -19.

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