In caso di cancellazione del volo
In caso di cancellazione del volo, la compagnia aerea è tenuta a:
  1. Dare il rimborso del biglietto entro sette giorni se il volo è diventato inutile, nonché senecessario, un volo di ritorno al punto di partenza iniziale
  2. Dare una compensazione pecuniaria di:
    • 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500km
    • 400 euro per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500km e tutte le altre comprese tra 1500 e 3500km
    • 600 euro per tutte le altre tratte

Tale compensazione non è dovuta nel caso in cui il passeggero sia stato avvertito:

  • due settimane prima della partenza
  • tra due settimane e sette giorni prima della partenza se gli è stato proposto un volo in partenza al massimo 2 ore prima dell’orario di partenza previsto ovvero con un ritardo all’arrivo inferiore a 4 ore
  • meno di sette giorni prima della partenza e gli è stato offerto di partire con un volo alternativo che gli permette di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto
  • qualora la cancellazione del volo sia dipesa da cause di forza maggiore
  1. Fornire assistenza mediante pasti e bevande, sistemazione in albergo e trasporto, due telefonate o messaggi via telex, fax o posta elettronica..

Ultimo aggiornamento: 01/2011. Per maggiori informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Redazione Online
Siamo noi, quelli che ogni giorno scovano e scrivono forsennatamente notizie di diritti e partecipazione. Non solo le nostre, perché la cittadinanza attiva è bella perché è varia. Età media: 33 anni, provenienza disparata....

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