Rc auto:

  • LE PARTI CONTRAENTI: Le parti del contratto assicurativo sono due: il soggetto assicurato, proprietario e/o conducente dell'auto e la compagnia assicuratrice, ad esse può aggiungersi un terzo soggetto: colui che ha diritto al risarcimento dei danni provocati dal veicolo assicurato.

  • LA COPERTURA ASSICURATIVA: Di regola, in caso di sinistro causato dalla vettura assicurata, la polizza RCA copre le spese per il risarcimento dei danni fisici e materiali provocati a terze persone. Il contratto può però contenere una apposita clausola che estende la copertura anche ai danni subiti dal conducente.

  • IL MASSIMALE: La copertura assicurativa non è illimitata. Infatti, in fase di stipulazione del contratto assicurativo, è sempre fissato un limite oltre il quale il risarcimento non è più garantito.
    Secondo la legge 990/69, tale limite, detto MASSIMALE, non può essere inferiore a 774.685, 35 euro; in ogni caso, è sempre possibile convenire un massimale più elevato, ed è consigliabile, a fronte di un leggero aumento del costo della polizza, quantomeno raddoppiare il valore minimo prescritto dalla legge.

  • LA DURATA: La polizza assicurativa ha durata annuale ed e' bene ricordare che, in caso di mancato rinnovo del contratto, la copertura viene meno a partire dal 16° giorno successivo alla scadenza. Pertanto, in caso di sinistro verificatosi oltre 15 giorni dopo la scadenza del contratto (cioè superato il c.d. periodo di tolleranza), l'assicuratore non è più tenuto ad alcun risarcimento dei danni cagionati.

  • LA VALIDITA' TERRITORIALE: Di regola, le compagnie assicurative sono autorizzate a stipulare polizze DI TIPO EUROPEO, ossia tali da coprire la responsabilità civile auto per i sinistri che si verificano in tutto il territorio dell'UE.
    Per circolare al di fuori del territorio comunitario, è, invece, necessario munirsi del  certificato internazionale di assicurazione, c.d. CARTA VERDE., rilasciata dall'Ufficio Centrale Italiano. Tale documento può essere richiesto direttamente alla propria compagnia assicuratrice, che deve rilasciarlo senza costi aggiuntivi.

  • IL PREMIO: A fronte della copertura assicurativa, l'assicurato deve corrispondere una somma di denaro, chiamata PREMIO ASSICURATIVO. Il premio può essere versato all'atto della stipulazione della polizza, oppure a rate.
    In seguito alle liberalizzazioni che hanno investito il ramo RCA, l'importo dei premi praticati da ciascuna compnia assicuratrice può variare sensibilmente. Di solito, viene stabilito in base al profilo del singolo assicurato ed a parametri che rendono più o meno probabile il suo coinvolgimento in un sinistro (come l'età, la residenza, la potenza dell'autovettura, l'appartenenza ad una classe "bonus malus", ecc.)
    Sotto questo aspetto, diviene fondamentale, nella scelta della compagnia assicuratrice, confrontare attentamente i costi delle polizze, tenendo conto che, per contratti assicurativi con le stesse caratteristiche, l'ammontare del premio può variare notevolmente.

  • CLASSE DI MERITO: Il costo della polizza è collegato alla c.d. CLASSE DI MERITO, che individua il rischio di provocare sinistri per ciascun assicurato. Con la legge 990/69 si è introdotta una classificazione universale che prevede 18 classi di merito, di cui la 14^ è quella di ingresso. Ciascuna compagnia è, tuttavia, libera di stabilire scale di classi di merito interne.

  • SISTEMA BONUS-MALUS: Rappresenta il  sistema di tariffazione maggiormente praticato, secondo il quale il premio assicurativo va determinato in base alla classe di merito assegnata all'assicurato. Tale sistema avvantaggia gli automobilisti più prudenti e penalizza coloro che causano incidenti stradali, riducendo o aumentando i premi in base alla classe di merito maturata nel tempo.
    Al momento del rinnovo del contratto assicurativo, l'assicurato,  se non ha provocato incidenti durante l'anno, consegue un "bonus", guadagnando una classe di merito; viceversa, in caso di incidenti, gli viene assegnato un malus, con la conseguente retrocessione di due classi di merito per ogni sinistro causato.
    In passato la 14^ classe veniva assegnata anche a chi doveva assicurare la seconda auto, oggi invece, grazie alle novità introdotte dalla legge n.40 /2007 ( c.d. "Riforma Bersani "), le compagnie assicurative sono obbligate ad assegnare una classe di merito pari a quella del veicolo già assicurato, se si tratta di veicolo della stessa tipologia acquistato da soggetto già titolare di polizza assicurativa o da un suo familiare convivente.

  • ATTESTATO DI RISCHIO: Il numero dei sinistri provocati e la classe di merito di appartenenza sono certificati dall'ATTESTATO DI RISCHIO, rilasciato dalla compagnia assicurativa.
    Si tratta di un documento indispensabile quando si intende cambiare compagnia di assicurazioni; in mancanza, infatti, si rientra nell'ultima classe di merito.
    In seguito alla riforma Bersani, le compagnie assicurative sono obbligate a rilasciare l'attestato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza e ad indicare se è previsto il rinnovo tacito e le modalità di disdetta; l'eventuale violazione di tale obbligo può essere segnalata all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo).
    Grazie alla legge 40/07, Il documento resta valido per cinque anni. Pertanto, in caso di sospensione o di mancato rinnovo della polizza per temporaneo inutilizzo dell'auto, i benefici conseguiti in termini di classe di merito rimangono congelati per i successivi cinque anni. 

  • CLAUSOLA DI FRANCHIGIA: Stabilisce la somma di denaro che, in caso di incidenti, non è coperta dall'assicurazione ma è posta a carico dell'assicurato.
    La franchigia è RELATIVA quando l'assicurato deve risarcire i danni pari o inferiori al suo valore, mentre quelli di valore superiore sono interamente coperti dall'assicuratore, entro il massimale;
    è ASSOLUTA quando i danni di ammontare pari o inferiore al suo valore sono a carico dell'assicurato, mentre quelli superiori sono ripartiti tra l'assicuratore (che copre una quota pari alla franchigia) e l'assicurato.

  • CLAUSOLE DI ESCLUSIONE: Stabiliscono le ipotesi in cui la compagnia, dopo aver risarcito i danni cagionati alle terze persone in caso di incidente, può rivalersi sull'assicurato, esigendo la restituzione dell'intera somma liquidata o parte di essa. (le clausole di esclusione che figurano di solito nei contratti riguardano la guida in stato di ebbrezza, senza patente, di veicoli privi di revisione ecc.)    

  • CLAUSOLA DI SCOPERTO: Stabilisce, in percentuale, la quota di risarcimento che resta a carico dell'assicurato.

  • LA SOSPENSIONE: Il contratto assicurativo può riconoscere la facoltà di sospendere temporaneamente la copertura, in caso di mancato utilizzo del veicolo per un certo periodo. Qualora l'assicurato richieda la sospensione, la scadenza della polizza viene protratta per il periodo corrispondente.

  • Per periodi brevi, è spesso possibile interrompere la garanzia, restituendo il contrassegno ed il certificato di assicurazione, che vengono riconsegnati al momento della riattivazione della polizza.

  • IL RINNOVO: Il rinnovo del contratto di assicurazione può avvenire secondo due diverse modalità:

    • IL RINNOVO TACITO, per il quale la polizza è automaticamente rinnovata per l'annualità successiva, se l'assicurato non comunica formale disdetta.

    • IL RINNOVO NON TACITO, per cui il contratto cessa tutti i suoi effetti alla sua naturale scadenza

 

Indennizzo diretto:

  • ANIA: Associazione nazionale delle assicurazioni, è l'organo di categoria  che rappresenta le assicurazioni che vi aderiscono.

  • ASSICURATO: il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza.

  • ASSICURAZIONE: il contratto stipulato tra contraente e compagnia.

  • ATTESTATO DI RISCHIO: documento che attesta la classe di bonus-malus dell'assicurato e contiene tutte le informazioni sul contratto precedente (numero di contratto, formula tariffaria, data di scadenza del periodo assicurativo, i dati della targa di riconoscimento del veicolo).

  • BONUS-MALUS: forma di contratto che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o presenza di sinistri in un determinato periodo (di solito un anno); si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti definiti in base ad una tabella predefinita.

  • LAUSOLE DI ESCLUSIONE: sono le condizioni in cui il danno non viene risarcito.

  • OMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: la società autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa.

  • ONTRAENTE: la persona che stipula la polizza.

  • ISDETTA: atto con il quale va comunicata alla compagnia l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.

  • NDENNIZZO: la somma dovuta dalla compagnia in caso di sinistro.

  • NDENNIZZO DIRETTO: è una procedura semplice e rapida per ottenere il risarcimento dei danni, subiti in un incidente stradale, direttamente dalla propria compagina assicuratrice, invece che dall'assicuratore del responsabile.

  • ISVAP: istituto di vigilanza sulle assicurazioni private.

  • POLIZZA: il documento che prova il contratto di assicurazione.

  • SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stata stipulata la polizza.

  • TERZO: persona estranea rispetto ad un determinato rapporto giuridico.

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