E’ la pronuncia C-268/13 a stabilirlo: lo Stato dovrà pagare le spese mediche del cittadino che si reca all’estero, quando la nazione di provenienza non è in grado di assicurare le cure necessarie entro tempi ragionevoli. La sentenza riguarda il caso di una cittadina rumena che si è recata in Germania per ovviare alla mancanza di medicinali e materiali medici di prima necessità. Il locale Tribunale aveva poi respinto la richiesta di rimborso. Leggi la storia e approfondisci consultando la sentenza

Salvatore Zuccarello
Siciliano, classe ’81, si laurea a Roma in Comunicazione. Dal 2008 in Cittadinanzattiva, si occupa settimanalmente della newsletter.

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