Accesso alla giustizia

  • Giustizia senza giudici, a Fuori Tg la nostra intervista

    Il 1 gennaio 2022, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, Laura Liberto, coordinatrice nazionale della rete Giustizia per i Diritti di Cittadinanzattiva, è stata ospite della trasmissione "Fuori Tg" di Rai Tre per parlare dei problemi e del cattivo funzionamento del sistema giustizia con particolare riferimento alla carenza di organico e alla mole dell’arretrato. Cittadinanzattiva è stata invitata a rappresentare il punto di vista dei cittadini e le ricadute che questo mal funzionamento può avere sulla vita delle persone.

  • Processo Ponte Morandi, non ci arrendiamo

    Nel corso dell’udienza preliminare per il processo sul crollo del Ponte Morandi, tenutasi il 24 novembre scorso, il Gup ha disposto l’esclusione di Cittadinanzattiva dalla costituzione di parte civile, come anche di altre organizzazioni civiche e dei sindacati, nonché di singoli cittadini che ne avevano fatto richiesta. Si tratta di una decisione che non condividiamo in nessuna delle sue motivazioni, visto che Cittadinanzattiva è stata più volte riconosciuta come parte civile in diversi processi di rilievo nazionale sul tema della sicurezza, e il suo statuto così come le attività che svolge sui territori sono strettamente connessi alla tutela di interessi individuali e collettivi sul tema della sicurezza.

  • Ponte Morandi, Cittadinanzattiva esclusa come parte civile. Una decisione che non condividiamo

    Nel corso dell’udienza preliminare per il processo sul crollo del Ponte Morandi, la giudice Fagioni ha oggi disposto l’esclusione dalla costituzione di parte civile di Cittadinanzattiva, come anche di altre organizzazioni civiche e dei sindacati nonché di singoli cittadini che ne avevano fatto richiesta.
    “Non condividiamo minimamente le motivazioni addotte dal giudice, perché Cittadinanzattiva è stata più volte riconosciuta come parte civile in altri processi di rilievo nazionale sul tema della sicurezza, ad esempio quello per la strage di Viareggio, e il suo statuto così come le attività che svolge sui territori sono strettamente connessi alla tutela di interessi individuali e collettivi sul tema della sicurezza.

  • Seminario online su “Giustizia e pratiche riparative nei territori”

    giustizia riparativa

    Si terrà il 14 luglio, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, in diretta sul canale YouTube, il seminario sulla giustizia riparativa, riforma penale e welfare, promosso all’interno di un ciclo di incontri formativi di approfondimento online sul PNRR a cura del Forum del Terzo Settore. L’iniziativa è tesa a proporre una riflessione sui contenuti della relazione della Commissione di studio, istituita presso il Ministero della Giustizia, incaricata di elaborare un disegno di legge per completare il percorso della riforma penale anche e soprattutto alla luce dei paradigmi della giustizia riparativa. Interverrà nel seminario anche Laura Liberto, coordinatrice nazionale di Giustizia per i Diritti di Cittadinanzattiva.

  • Come procede la riforma della Giustizia

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    Lo scorso 4 giugno la ministra della Giustizia ha presentato in Commissione Giustizia della Camera le proposte di riforma del Consiglio superiore della magistratura (CSM,) a cui ha lavorato nelle scorse settimane la commissione di esperti da lei nominata. Il capitolo che riguarda il CSM è arrivato dopo le indicazioni già fornite per migliorare il processo civile e il processo penale - l’obiettivo finale è una riduzione dei tempi dei procedimenti entro i prossimi cinque anni - e fa parte di una più generale riforma della Giustizia che l’Italia si è impegnata ad approvare per poter ottenere dall’Unione Europea i finanziamenti del PNRR.

  • Nuovi arrivi e sbarchi: la verità sui dati

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    Basta poco per sentire gridare all’invasione, come un disco ascoltato cento volte. È sufficiente che ricominci il conto degli arrivi sulle coste italiane e il “collasso” del sistema ricettivo e di accoglienza per far nasce inutili allarmismi immaginari che non portano a nessuna soluzione umana e efficace. Anche perché i dati ci dicono altro e consentono di fornire un quadro un po’ più preciso della situazione e della posizione dell’Italia nella mappa europea dell’accoglienza dei rifugiati: nel 2020, infatti, il nostro Paese ha ricevuto poco più di 21mila richieste d’asilo, il 39% in meno rispetto al 2019 e si trova al quinto posto nella classifica dell’Unione Europea.

  • Riforma Giustizia civile: ecco le principali novità

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    La Commissione Giustizia del Senato procederà a breve all’esame del maxi emendamento al DDL AS 1662, contenente la delega al Governo per l’efficienza del processo civile e la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. L’obiettivo è quello di ridurre i tempi dei giudizi civili di almeno il 40%, rendendo il processo italiano efficiente e competitivo anche in ottica europea. In particolare, l’obiettivo di efficienza e semplificazione del processo civile è perseguito concentrando nella prima udienza il clou delle attività processuali, potenziando il filtro di ammissibilità nel giudizio di appello e prevedendo maggiore semplificazione e sinteticità anche dinnanzi la Cassazione. Si prevede inoltre il potenziamento degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

  • PNRR e Giustizia: cosa cambierà?

    giustizia bilancia 2015 02 26

    L’obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza è quello di “riportare il processo italiano a un modello di efficienza e di competitività”. Entro il 2024, dunque, la Giustizia dovrà fare un salto di qualità facendo recuperare al Paese almeno lo 0,5% del PIL. Una promessa siglata all’interno del PNRR che pone al centro una serie di misure orientate alla riforma del processo civile, penale, tributario e dell’ordinamento giudiziario, al dimezzamento dei tempi dei procedimenti, alla digitalizzazione, alle assunzioni del personale, all’edilizia giudiziaria.

  • La Giustizia ai tempi del Covid: il bilancio del 2020

    giustizia bilancia 2015 02 26

    Il 29 e 30 gennaio 2021 si è svolta l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 presso la Corte di Cassazione e presso le Corti di Appello di tutta Italia: una cerimonia inedita davanti alle più alte cariche dello Stato. Da molti il 2020 è stato definito come “Annus Horribilis” a causa della pandemia, che ha fatto emergere problematiche giuridiche sia nel settore civile sia nel settore penale; problematiche con le quali per molto tempo la giurisprudenza dovrà confrontarsi. Resta la necessità di un quadro di riforme in un sistema che a causa dell’emergenza sanitaria si è rivelato ancora una volta inadeguato, gracile e vetusto: serve un cambiamento profondo e incisivo per risolvere il problema dell’enorme quantità del contenzioso, della qualità delle decisioni e dei tempi del giudizio.

  • La pandemia avanza: Giustizia a rischio?

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    La Giustizia non può permettersi di fermarsi ma di certo, al momento, non sono garantite tutte le misure e le condizioni necessarie per evitare un rallentamento sia rispetto al funzionamento degli uffici, sia rispetto al proseguimento delle udienze, molte delle quali in modalità telematica. Per questo è arrivata la denuncia dell’ Associazione nazionale magistrati che parla di “carenze diffuse” e di “rischi cui vengono esposti gli operatori e gli utenti”, mentre la pandemia avanza nei palazzi di giustizia e le Istituzioni competenti sono a oggi silenti. I magistrati italiani continuano a disporre di applicativi inadatti per celebrare udienze a distanza, con reti di connessione inefficaci; mancano le annunciate dotazioni informatiche per lo smart working del personale giudiziario; magistrati, avvocati, personale e utenti continuano a utilizzare aule e spazi inadatti a ospitare le udienze in presenza, questi i punti salienti della protesta.

  • La Giustizia entra nella Fase 3

    AUDIT CIVICO NELLA GIUSTIZIA CIVILE

    La Fase 3 della Giustizia è iniziata il 1 luglio scorso, anticipando di un mese la fine dell’emergenza, prevista per il 31 luglio 2020. Ovviamente resta ancora pienamente vigente il dovere dei capi degli Uffici Giudiziari di assicurare criteri organizzativi in conformità alle prescrizioni sanitarie attualmente in vigore e necessarie a scongiurare un riaccendersi di focolai di epidemia: restano quindi misure imprescindibili l’obbligo di rispettare la distanza di almeno 1 metro tra le persone, il divieto di assembramento, la pulizia e sanificazione dei locali, l’uso della mascherina, il lavaggio delle mani e l’utilizzo di soluzioni idroalcoliche. Ma la Giustizia deve ripartire, perché si tratta di un servizio essenziale per il nostro Paese e, anche se non tutto è destinato a tornare come prima, l’intento comunque è di ripristinare al massimo il funzionamento del servizio in maniera efficiente. E così, si ripartire con nuove misure: le principali riguardano la ripresa delle udienze in aula, la riapertura delle attività delle cancellerie e lo stop ai rinvii massivi delle udienze.

  • Per la Giustizia scatta la Fase 2

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    Dal 12 maggio la Giustizia è entrata nella Fase 2, con misure di grande cautela e rinviando ai mesi seguenti i procedimenti meno urgenti. Si chiude dunque il periodo di sospensione delle udienze e dei termini processuali previsto dai precedenti decreti, ma resta la difficoltà di gestione e di ripresa dell’attività giudiziaria in modo compatibile con la situazione di emergenza ancora in essere. I presidenti dei tribunali di tutta Italia stanno quindi varando le nuove linee guida che traineranno le attività in questa nuova fase: ogni ufficio ha scelto la propria strada indicando le priorità e le modalità di trattazione con regole che cambiano da una sede all’altra.

  • La Giustizia digitale ai tempi del Coronavirus

    giustizia riforma 2015.02.11 copy copy

    Adesso che un virus impone a tutti di restare a casa, anche il sistema Giustizia sta adottando in maniera stabile - e non più semplicemente sperimentale - l’utilizzo dello smart working e del digitale. Un processo iniziato ben diciannove anni fa e solo nel 2014 implementato nella giustizia civile, con la nascita del c.d. processo civile telematico (Pct); una pratica attiva a fasi alterne che tuttavia escludeva un ricorso obbligatorio agli strumenti telematici.

  • Giustizia amministrativa: online le linee guida e le informazioni per i cittadini

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    Sul sito www.giustizia-amministrativa.it sono state pubblicate tutte le disposizioni normative e governative e le informazioni per cittadini, avvocati e magistrati sul funzionamento della Giustizia Amministrativa in questa fase di emergenza da Covid-19. Per saperne di più leggi anche le nostre FAQ

  • Società civile e Corte Costituzionale: la rivoluzione di Marta Cartabia

    ANNA LISA MANDORINO

    Mentre la riforma del Terzo settore compie il suo percorso a passi tardi e lenti, costringendo nel frattempo i potenziali enti di terzo settore a rincorrere la sua logica regolamentare ed elencatoria, in tempi brevissimi maturano piccole, ma straordinarie rivoluzioni.

    Nei giorni scorsi, la Corte Costituzionale ha reso pubblico in una nota, di cui è prevista a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che “qualsiasi formazione sociale senza scopo di lucro e qualunque soggetto istituzionale, se portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione in discussione, potranno presentare brevi opinioni scritte per offrire alla Corte elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto al suo giudizio”. L’intenzione della Corte rappresenta una rivoluzione non tanto, o non soltanto, perché apre un mondo finora chiuso alla partecipazione della cosiddetta società civile - la qual cosa è piuttosto di moda, anche se troppo spesso ridotta a concessione o esercizio di forma - ma perché si apre alla “cittadinanza attiva” perimetrandola, come è nell’articolo 118 ultimo comma della Costituzione, in quelle formazioni capaci di portare (e non di rappresentare) l’interesse generale e capaci di offrire un contributo rilevante, cioè attinente alla questione in discussione, a prescindere da ogni steccato definitorio e da ogni connotazione giuridica. Non perché si risulta in un registro dunque, o perché si svolgono attività che pertengono a certi ambiti tematici invece che ad altri, o perché si hanno numeri o elenchi di soci, ma “unicamente” perché si è in grado di portare e di offrire interessi collettivi, diffusi e utili.

  • Civitas sulla Giustizia Riparativa a Treviso

    giustizia riparativa

    Giovedì 3 ottobre 2019 si terrà a Treviso un’iniziativa sulla Giustizia Riparativa promossa da Cittadinanzattiva con l’obiettivo di mettere insieme contributi e voci diverse tra esperti ed esponenti della società civile per costruire una rete e delle proposte sul tema.

  • Tribunale di Rimini: i cittadini si mettono al servizio della giustizia

    tribunale

    Una collaborazione tra Comune, Tribunale e Procura per il miglioramento dell’attività giudiziaria e la tutela della sicurezza della collettività: questo quanto sancito, nero su bianco, in un protocollo di intesa siglato tra il Comune di Rimini, il Tribunale di Rimini e la Procura della Repubblica.

  • Maggio a rischio per la giustizia: previsti scioperi di giudici e magistrati onorari

    sciopero giudici e magistrati

    Sarà un Maggio nero per la Giustizia: avvocati penalisti, giudici di pace, vice procuratori onorari e giudici onorari di tribunale si preparano a una nuova raffica di scioperi. Accanto agli avvocati penalisti, che hanno deliberato l’astensione dalle udienze per tre giorni, dall’8 al 10 maggio, la associazioni di categoria confermano l'astensione generale dalle udienze e dagli altri servizi di istituto dal 6 al 17 maggio dei giudici di pace e dal 13 al 17 dei magistrati addetti ai tribunali ordinari.

  • Inaugurazione anno giudiziario, migranti al centro della discussione

    toghe e immigrazione

    Il tema dei migranti e dei loro diritti è stato tra quelli centrali all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario sia in Cassazione che nelle sedi delle Corti d’Appello delle varie città. Si registra un boom di ricorsi in Cassazione nel settore dei diritti dei migranti, sintomo di una regressione in materia di diritti umani e di una politica che appare sempre più disinteressata al profilo umanitario. Un segnale forte è stato lanciato a Bologna, durante l’inaugurazione presso la Corte di Appello: sessanta magistrati emiliano-romagnoli hanno infatti firmato un foglio, distribuito prima dell'inizio della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario, in cui sono state riportate alcune parole di don Luigi Ciotti, per sensibilizzare su un tema in questo momento fondamentale, ossia la tutela e la salvaguardia della vita umana, un principio indispensabile per qualsiasi consesso civile e che deve essere al di sopra di tutto.

  • “Palazzi d’ingiustizia”, l’inchiesta sulla macchina della Giustizia

    palazzo dingiustizia

    Una Giustizia a rischio collasso, questo il tema centrale della puntata di lunedì 14 gennaio 2019 della trasmissione PresaDiretta, dedicata al complesso mondo giudiziario, per capire come mai i luoghi nei quali ogni cittadino ha diritto a ottenere giustizia si trasformano spesso in Palazzi di ingiustizia. Un viaggio nell'emergenza dei Tribunali italiani, nel mondo dei giudici, le correnti nella magistratura, le pressioni della politica, storie di errori giudiziari e di malagiustizia.

  • Bari, finalmente una sede per la giustizia penale

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    Dopo la confermata inagibilità del palazzo di Giustizia a Bari e dopo le vicissitudini degli ultimi mesi che hanno costretto magistrati ed avvocati ad incontrarsi dentro le tendopoli poi sgomberate, finalmente il Ministero della Giustizia ha reso noto che è stata aggiudicata la gara per la locazione dell'immobile da destinare a sede degli uffici del tribunale e della procura della Repubblica di Bari. Ma i tempi non si prospettano brevi, considerato anche che la nuova sede - il palazzo della ex Telecom di Poggiofranco - è attualmente occupato e sarà libero a partire da novembre. inoltre, prima di procedere alla stipula del contratto di locazione, il Ministero dovrà effettuare i controlli tecnici sulla struttura e amministrativi sulla proprietà.

  • Bari, la città senza tribunale

    TENDOPOLI BARI

    La tendopoli giudiziaria di Bari allestita dallo scorso 26 maggio è stata smontata: le strutture che per circa un mese sono state il simbolo della situazione di emergenza della giurisdizione penale in cui versa la città pugliese a causa della inagibilità del Palazzo di Giustizia, sono state dichiarate inagibili e quindi sgomberate e, di conseguenza, tutti i processi sospesi. Saranno dunque celebrati solamente i processi urgenti, quelli per reati gravi e con detenuti. A stabilirlo, un decreto legge del Governo, duramente contestato da magistrati e avvocati, perché una sede alternativa non è stata ancora individuata e perché nei prossimi mesi si prevede un accumulo di circa 60-70 mila notifiche per le cancellerie sfollate.

  • Giustizia: uno dei paesi che investe meno in UE? L'Italia!

    Europa

     

    L'Eurostat ha diffuso dei dati per mostrare come e quanto gli Stati membri dell’Ue stanno lavorando per centrare gli obiettivi posti dal programma per lo Sviluppo dell’Onu. Si tratta di una serie di azioni in tanti ambiti al fine di garantire una società più equa, più inclusiva e più moderna. La nostra Penisola è al decimo posto con una spesa pubblica complessiva pari a 93,6 euro per abitante.

  • La Cittadella Giudiziaria di Perugia, una città che cambia

    La Cittadella Giudiziaria di Perugia una città che cambia

    Il 2 maggio è stato firmato, a Roma, al Ministero di Grazia e Giustizia, il protocollo d’intesa per la realizzazione del grande progetto per la città di Perugia che prevede la progettazione tecnica e lo studio di fattibilità del compendio ottocentesco dell’area dell’ex carcere del capoluogo umbro. Si tratta di un passaggio importante per la riorganizzazione degli Uffici della giustizia che, grazie alla Cittadella, potranno essere riunificati in un’unica area, in comune condivisione del progetto di ri-funzionalizzazione delle strutture carcerarie. Tra i firmatari del documento, che impegna gli enti coinvolti nel reperimento delle risorse necessarie, oltre alla Regione Umbria, i Ministeri di Grazia e Giustizia e delle Attività culturali, l’Agenzia per il Demanio ed il Comune di Perugia.

  • AUDIT CIVICO NELLA GIUSTIZIA CIVILE

    AUDIT CIVICO NELLA GIUSTIZIA CIVILE copia

    Negli ultimi quattordici anni Cittadinanzattiva ha promosso e sviluppato progetti e metodologie di valutazione civica in diversi ambiti di intervento della Pubblica Amministrazione.
    Per valutazione civica si intende la produzione e l’uso di informazioni da parte dei cittadini in funzione della attivazione di proprie politiche e della partecipazione alle politiche pubbliche, sia in sede di definizione e implementazione che in sede di valutazione.
    Sono i cittadini stessi, organizzati e dotati di adeguati strumenti e tecniche di valutazione, a produrre informazioni rilevanti su ambiti di analisi ritenuti significativi, quali servizi resi da soggetti pubblici o privati (es. sanità, trasporti, scuola, utenze, servizi finanziari, etc.) o politiche pubbliche attuate in determinati settori (come welfare, ambiente, giustizia), a livello nazionale o locale.

    Nel 2012, Cittadinanzattiva ha realizzato un’esperienza pilota di valutazione civica di 9 Tribunali civili. L’iniziativa, promossa dalla rete Giustizia per i Diritti di Cittadinanzattiva con il supporto dell’Agenzia Nazionale di Valutazione Civica ed in collaborazione con l’Associazione Nazionale Magistrati e con l’Associazione Dirigenti della Giustizia, ha coinvolto 9 Tribunali Civili dislocati in diverse regioni, del Nord, del Centro e del Sud.

    Sulla scia di questa esperienza e nell’ambito del progetto di Monitoraggio delle Performance per la Giustizia (MPG) - condotto dal Dipartimento della Funzione Pubblica in coordinamento con il Ministero della Giustizia e le Regioni aderenti - è stata attivata una collaborazione tra Cittadinanzattiva e il Dipartimento della Funzione Pubblica e progettata un’attività di valutazione civica mirata all’analisi delle dimensioni che determinano l’esperienza di accesso al servizio Giustizia, dal punto di vista del cittadino.

    Il progetto ha un duplice obiettivo:

    1. Ampliare le dimensioni di analisi di MPG, assumendo un punto di vista analitico orientato dal punto di vista dell’utente del servizio Giustizia, invece che in un’ottica interna al sistema;+
    2. Definire una metodologia per la valutazione civica dei Tribunali, che possa essere utilizzata in futuro per la creazione di un sistema diffuso di valutazione civica degli Uffici Giudiziari a supporto di questi stessi, nelle loro azioni di cambiamento e miglioramento.

      Le attività previste per la valutazione civica dei Tribunali hanno previsto un elevato livello di interazione con gli Uffici Giudiziari, il Ministero della Giustizia, gli Ordini degli Avvocati così da rendere un elemento critico di successo il coinvolgimento di questi e la condivisione degli obiettivi del progetto.

    Tali attività hanno avuto ad oggetto la raccolta di informazioni civiche attraverso la somministrazione, da parte dei volontari di Cittadinanzattiva, degli strumenti di rilevazione descritti di seguito.
    Nello specifico, sulla base di una prima attività di progettazione congiunta tra MPG e Cittadinanzattiva, sono stati elaborati quattro strumenti di audit civico per raccolta dati e informazioni qualitative:
    1. un questionario di rilevazione dati, da sottoporre al Presidente e al Dirigente dell’Ufficio Giudiziario;
    2. una griglia d’osservazione diretta, per la rilevazione sul campo da parte dei volontari di Cittadinanzattiva;
    3. un questionario per l’Ordine degli Avvocati;
    4. un format per la compilazione dei dati sui flussi giudiziari, che verranno richiesti direttamente al Ministero della Giustizia.
    Uffici coinvolti

    Al fine di individuare un campione significativamente stratificato di esperienze, sono state monitorate sei sedi di Tribunale Civile Ordinario, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
    • rappresentatività dimensionale, cercando di selezionare un campione variegato rappresentativo delle diverse dimensioni degli Uffici Giudiziari Italiani;
    • rappresentatività territoriale, cercando di individuare Uffici che operano in contesti difformi per dimensioni sociali ed economiche, così da permettere un’analisi controfattuale rispetto all’oggetto principale d’indagine, gli Uffici delle Regioni ad Obiettivo Convergenza (ROC).

    Sulla base di questi criteri, sono stati selezionati i seguenti Tribunali Civili:
    • Bologna
    • Catania
    • Firenze
    • Milano
    • Napoli
    • Taranto

    Alla fine del progetto è stata prevista l’elaborazione di un output finale, un Rapporto di valutazione civica sulla Giustizia, nella sua seconda versione, rivisto sulla base dei presupposti precedentemente descritti. Tale documento ha la finalità di restituire un secondo documento analitico in termini di audit civico, specifico per i Tribunali, dopo l’esperienza sperimentale del 2012. Tale documento nasce per analizzare, dal punto di vista del cittadino/utente, le principali dimensioni d’interazione con il servizio Giustizia, cercando di fornire una valutazione oggettiva sui livelli e gli standard di servizio offerti dai Tribunali, con particolare riguardo a tutti i servizi e le iniziative atte a semplificare l’accesso degli utenti al servizio Giustizia.

    L’elaborazione degli strumenti di audit e l’elaborazione stessa del rapporto sulla base dei dati raccolti, permetterà anche l’elaborazione da parte di Cittadinanzattiva, con il supporto di MPG, di una metodologia di audit civico specifica per i Tribunali italiani, oggetto di attività di promozione e diffusione futura, da parte di Cittadinanzattiva.


    Scarica il Report “Audit Civico nella Giustizia Civile

    Per maggiori informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

    Anno di realizzazione: 2015


    Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica

  • L’IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO E LA LEGGE PINTO

    legge pinto

    Se sei stato coinvolto in un giudizio civile, penale o amministrativo per un irragionevole periodo di tempo e ne hai subito dei danni (patrimoniali o non patrimoniali) puoi richiedere allo Stato Italiano un’equa riparazione, purché sussistano determinate condizioni. Lo prevede la Legge Pinto (legge n. 89 del 2001).

    Cosa stabilisce la Legge Pinto

    Le legge Pinto, dopo essere stata modificata dal Decreto legge n. 83 del 2012 (c.d. Decreto sviluppo, recante misure urgenti per la crescita del Paese) coordinato con le modifiche apportate dalla Legge di conversione 7 agosto 2012 n. 134 che, all’art. 55, riforma la L. 24 marzo 2001 n. 89, è stata recentemente oggetto di nuove e ulteriori modifiche - purtroppo peggiorative - per opera della c.d. Legge di Stabilità 2016 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”  (Legge n° 208 del 28 dicembre 2015) che, al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, prevede modifiche al capo II della Legge 24 marzo 2001, n. 89.

    A chi si applica

    Si applica a chiunque abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.

  • Il rapporto tra cittadino ed avvocato

    cittadino avvocato

    Il rapporto tra cittadino ed avvocato si basa sulla fiducia. Nel momento in cui essa viene meno, il rapporto si incrina. Spesso accade per problemi di incompatibilità caratteriale, per la poca trasparenza, per la mancanza di informazioni relative alla causa in corso: in questi - ed in tutti gli altri casi - è importante affrontare la questione con il proprio difensore, cercando di sanare le incompatibilità e cercando un punto di incontro tra le posizioni, senza dimenticare che l’avvocato è nominato per la nostra difesa.

    E’ il Codice Deontologico Forense che stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificatamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con gli altri professionisti.

    Un primo parere

    E’ bene sapere che anche per avere un primo parere, in via puramente informativa, è necessario sincerarsi se la consulenza abbia o meno un costo. Pertanto, è consigliabile accertarsi sempre prima dell’eventuale somma da corrispondere per non incappare in spiacevoli sorprese: ogni attività del professionista si presume onerosa…l’avvocato, se non stabilito diversamente, non riceve e non fornisce consulenze gratis!

    Obbligo del preventivo scritto

    Anche al di fuori dei casi in cui si ha accesso al patrocinio a spese dello Stato, l’avvocato può assistere gratuitamente una persona. Questa ovviamente è un’eccezione alla regola poiché la prestazione si paga. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima: l'art. 13, comma 5, secondo periodo, della legge sull’ordinamento forense (Legge 31 dicembre 2012, n. 247), prevede ora che il professionista a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta alla parte assistita la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale (art. 13, comma 5, secondo periodo).

    Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.

    Obbligo di informazione

    L’art. 27 del Codice Deontologico Forense stabilisce che l'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.

    Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.

    E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinanti atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi. 

    Il parere di congruità del Consiglio dell’Ordine

    In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, soprattutto quando si tratta del compenso, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di riferimento affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il Consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata.

    La delibera assunta dal Consiglio dell’Ordine, con la quale viene “liquidata” la parcella depositata, deve essere spedita in copia al cliente e può essere utilizzata dall’avvocato, in caso di mancato riscontro, per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento a carico del cliente.

    Il Consiglio interviene altresì, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle altre contestazioni insorte tra gli iscritti ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle.

    Se l’avvocato presenta un’ingiunzione di pagamento, cosa si può fare?

    Se si ritiene che la richiesta di pagamento oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo sia illegittima, è opportuno rivolgersi ad un altro legale affinché provveda, entro i termini di legge, a proporre atto di citazione in opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo.

    IMPORTANTE!Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute (spese vive) e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie.

    RICORDA!Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa (patti di quota lite).

    Rinuncia al mandato

    L’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi.

    In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.

    Nelle ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l’avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all’indirizzo anagrafico o all’ultimo domicilio conosciuto o a mezzo Pec; con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall’effettiva ricezione della rinuncia.

    L’avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore ma deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.

    Revoca del mandato

    Nei casi di incompatibilità estrema, è sempre possibile revocare il mandato di fiducia, motivando adeguatamente le ragioni per cui si intende interrompere il rapporto. E’ sempre preferibile inviare la comunicazione per iscritto attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno.

    Attenzione però: il legale deve essere pagato per tutta l’attività posta in essere fino al momento della revoca!

    L’avvocato dovrà poi procedere alla restituzione di tutta la documentazione acquisita dietro richiesta del cliente, salvo trattenerla, anche senza il consenso della parte assistita, quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.

  • LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

    La mediazione civile e commerciale (in inglese Alternative Dispute Resolution o ADR) è stata introdotta in Italia con il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010.
    La finalità della legge è quella di ridurre il contenzioso all’interno delle aule dei tribunali e di ricercare, come valida alternativa, un accordo amichevole tra due o più soggetti per la risoluzione di una controversia legale tramite l'intervento di un mediatore professionale, qualificato, terzo e imparziale.
    Lo scopo principale della riforma è quello di ridurre quindi il numero di nuove cause giudiziarie, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi ridotti e costituisce uno dei pilastri fondamentali della riforma del processo civile.

    Tuttavia, dopo essere stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale alla fine del 2012 (con la sentenza n. 272/2012) il 15 giugno 2001 è stata reintrodotta con il Decreto legge n. 69/2013 (c.d. “Decreto del fare”).

    Dopo un articolato iter  legislativo, con la pubblicazione della Legge n. 98 del 9 agosto 2013 (in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013, S.O. n. 63) di conversione del “Decreto del fare” la mediazione civile è giunta quindi ad un nuovo approdo.

  • I luoghi della giustizia

    statua della giustizia copia

    Come si articola la giurisdizione italiana?
    La giurisdizione in Italia si distingue in ordinaria, amministrativa e speciale.
    La giurisdizione ordinaria è esercitata da magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva ai giudici speciali e si suddivide in penale e civile.
    La giurisdizione amministrativa è esercitata, in primo grado, dai TAR (Tribunali Amministrativi Regionali) e, in secondo grado, dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. 
    La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una magistratura speciale.

    Fanno anche parte della Giurisdizione: 

    • la Corte dei Conti, i Tribunali delle Acque Pubbliche, le Commissioni tributarie, i Commissari per gli usi civici sono considerati giudici amministrativi speciali, ossia con competenze solo in determinate materie stabilite dalla legge. 
    • il Consiglio superiore della magistratura (CSM) ed il Ministro della Giustizia.

    Lo strumento principale dell'attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata ed applicata al caso concreto.

  • RICORSO ALLA CEDU - CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

    COS’È LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO?
    La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è un tribunale internazionale con sede a Strasburgo, in Francia. La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello degli Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. A oggi, la Convenzione è stata ratificata da quarantasette Stati.

    COS’È LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO?
    La Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo è un trattato internazionale aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. La Convenzione, che istituisce la Corte e ne regola il funzionamento, contiene un catalogo di diritti e libertà che gli Stati hanno assunto l’obbligo di rispettare.

    CHI PUO’ RICORRERE ALLA CEDU?
    Ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppi di privati che ritengano di essere vittima di una violazione da parte dello Stato di uno dei diritti e delle garanzie riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi protocolli Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’ Uomo può introdurre un ricorso davanti alla Corte Europea (il diritto alla vita, il divieto di tortura, il divieto di schiavitù e dei lavori forzati, il diritto alla libertà e alla sicurezza; il diritto ad un equo processo, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, le libertà di pensiero, coscienza, religione, espressione, riunione e associazione, il divieto di discriminazione, il divieto di abuso dei diritti, ecc..).

  • LA GIURISDIZIONE EUROPEA

    giurisdizione europea

    Il sistema giudiziario dell’Unione Europea (UE) si compone di tre elementi: la Corte di giustizia, il Tribunale e le corti specializzate in determinati settori. Essi garantiscono l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’UE.

    La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è stata istituita nel 1952 dal trattato CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) e ha sede a Lussemburgo. 

    Talvolta anche denominata Corte di Giustizia Europea, rappresenta l’autorità giudiziaria più elevata dell’UE: la sua funzione è garantire che la legislazione dell'UE sia interpretata e applicata in modo uniforme in tutti i paesi dell'Unione e che la legge sia quindi uguale per tutti.
    Essa garantisce, insieme con le corti e i tribunali degli Stati membri, l’applicazione e l’interpretazione uniformi del diritto dell’UE. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro.
    Anche i privati cittadini, le imprese o le organizzazioni possono portare un caso all'attenzione della Corte se ritengono che un'istituzione dell'UE abbia leso i loro diritti.

  • AUTODIFESA IN GIUDIZIO

    difesa legale

    La possibilità di stare in giudizio personalmente e senza il ministero del difensore viene riconosciuta solo nell’ambito del processo civile, non potendosi estendere tale possibilità anche al processo penale, stante la diversa natura degli interessi che in quest'ultimo caso vengono in rilievo.

    Il codice di procedura civile riconosce pertanto il diritto del cittadino a stare in giudizio senza la rappresentanza di un legale nelle cause civili dinanzi al giudice di pace il cui valore non superi i 1.100,00 euro (art. 82 c.p.c., come modificato dal Dl. n. 212/11 convertito con Legge n. 10/12) e nelle controversie di lavoro quando il valore della causa non superi i 129,11 euro (art. 417 c.p.c.).
    In tutte le cause civili, a prescindere dal valore della causa, il soggetto può evitare di farsi rappresentare “quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore”( art. 86 c.p.c.): in pratica se è un avvocato, abilitato a stare in giudizio dinnanzi la giurisdizione procedente.
    Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

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