BONUS ENERGIA E ACQUA 

I bonus energia e acqua sono sconti sulle bollette di energia elettrica, gas e acqua, introdotti dal Governo e resi operativi dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa energetica alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose.

A chi si rivolge la misura e i requisiti necessari per accedervi

Il bonus elettrico è previsto sia nel caso di disagio economico che in presenza di gravi condizioni di salute (disagio fisico), mentre il bonus gas e il bonus acqua sono previsti per i soli casi di disagio economico sociale. In condizione di disagio economico, ogni nucleo familiare, che abbia i requisiti, può richiedere tutti e tre i bonus.
Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la famiglia può richiedere anche questa agevolazione (nel caso dell’elettrico).

Attenzione! La compensazione per la fornitura di energia elettrica per disagio economico si applica anche ai beneficiari di Carta Acquisti.

Di cosa si tratta

A partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri  dell’ Unione Europea Il Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. Il GDPR nasce da precise esigenze, come indicato dalla stessa Commissione Ue, di certezza giuridica, armonizzazione e maggiore semplicità delle norme riguardanti il trasferimento di dati personali dall’Unione europea verso altre parti del mondo. Si tratta soprattutto di una risposta, necessarie e urgente, alle sfide poste dagli sviluppi tecnologici e dai nuovi modelli di crescita economica, tenendo conto delle esigenze di tutela dei dati personali sempre più avvertite dai cittadini Ue.L’Italia non ha ancora approvato il decreto legislativo di armonizzazione con il Codice Privacy, provvedimento necessario a chiarire una serie di punti, rendendoli coerenti le nuove direttive con l’impianto normativo nazionale in materia.  Ma la sua mancata approvazione nei tempi previsti (21 maggio) non rappresenta un ostacolo all’entrata in vigore del Regolamento UE, che in base a quanto prevede l’articolo 99 “si applica dal 25 maggio 2018”.

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E’ uno strumento di risoluzione delle controversie, alternativo alla giustizia ordinaria, che si applica, perlopiù,  a conflitti di modesto valore economico, che altrimenti, rimarrebbero inevasi. Caratteristica fondamentale di questo strumento di tutela è l’approccio negoziale , non giudiziario, alla risoluzione delle controversie, le parti “in lite” vengono aiutate a definire un accordo che ponga fine al conflitto e che soddisfi tutti gli interessi in gioco. Al termine della conciliazione, a differenza di quanto può accadere nel caso in cui la controversia venga risolta da un giudice con una sentenza, i rapporti tra le parti rimangono buoni. E’ importante sottolineare che la procedura è frutto di un accordo volontario, tra l’impresa e le Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative , dove l’impresa si impegna in modo proattivo, a risolvere l’eventuale conflitto che potrà insorgere tra le parti, e le associazioni, in rappresentanza dei consumatori, dialogano con l’azienda per raggiungere il medesimo obiettivo.

Da tempo Cittadinanzattiva incentiva l’utilizzo dello strumento conciliativo attraverso la sottoscrizione di importanti protocolli nazionali con aziende operanti nei diversi settori dei servizi di pubblica utilità perché crede nella efficacia dello strumento di tutela. L’esperienza più che ventennale dello strumento conciliativo in Italia, ha attirato l’attenzione dell’Europa, tanto che il Parlamento Europeo nella Raccomandazione del 25 ottobre 2011,  considera la paritetica una buona pratica, e in particolare, afferma che la conciliazione paritetica italiana costituisce «esempio di migliore prassi basata su un protocollo stipulato e sottoscritto dall’azienda e dalle associazioni di consumatori, in cui l’azienda si impegna in anticipo a ricorrere all’ADR per risolvere le eventuali controversie che possono sorgere nei settori contemplati dal protocollo» … il tutto a vantaggio dei consumatori e delle aziende. 

Nel 2015 l’Italia ha recepito la direttiva europea ADR 2013/11/UE, e con l’emanazione del decreto legislativo n. 130/2015 ha previsto la fattispecie della negoziazione paritetica (art. 141 ter del Codice del Consumo) che così entra a far parte di diritto nelle ADR,  le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. In particolare, gli organismi ADR, tra cui gli organismi di negoziazione paritetica, secondo quanto previsto dall’ 141 quater del Codice del Consumo, devono rispettare obblighi di Trasparenza, efficacia, equità e libertà.

Chi può attivare la procedura paritetica?
I consumatori che hanno subìto un disservizio e abbiano già presentato all’azienda un reclamo rimasto inevaso, o di cui non sono soddisfatti.

Il reclamo come deve essere presentato?
Perché sia valido, il reclamo deve essere presentato in maniera formale a mezzo raccomandata a/r oppure utilizzando i canali consentiti dalle singole compagnie telefoniche.

La segnalazione al call center ha valore di reclamo?
Si , ma solo se l’operatore  fornisce all’utente un codice di identificazione, altrimenti non ha valore di reclamo.

Come si attiva la conciliazione?
Per attivare la procedura ci si può rivolgere alle parti che hanno sottoscritto il protocollo, e quindi all’azienda o alle associazioni dei consumatori, accedendo ai rispettivi siti web dove è possibile scaricare la domanda di conciliazione che poi dovrà essere inoltrata alla segreteria di conciliazione dell’azienda e all’associazione dei consumatori da cui si vuole essere rappresentati.

E’ obbligatoria la conciliazione?
Si

Ha un costo la procedura?
No, l’attivazione e la gestione della pratica di conciliazione è totalmente gratuita per il consumatore

Elenco degli Organismi Adr settore telecomunicazione:

 

 

 

Sono usciti in questi giorni alcuni articoli di organi di stampa relativi agli addebiti in bolletta di luce e gas ai consumatori che saranno tenuti a pagare i consumi degli utenti morosi.

A seguito di una telefonata presente sui social, un messaggio su WhatsApp, falsamente imputato come fonte ad un’altra Associazione di consumatori, i consumatori sono stati invitati a non pagare €. 35,00 che dovranno essere stornati dalla fattura, e a pagare solo i consumi dovuti.

Il caos è stato sollevato dalla delibera ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) numero 50/2018 dello scorso 1° febbraio finalizzata ad adempiere ad una serie di sentenze della giustizia amministrativa che hanno annullato alcune disposizioni precedenti dell’Autorità in tema.

La Delibera riguarda le relazioni tra fornitori (le società di vendita del servizio) e distributori (con competenze per il trasporto dell'energia presso il cliente finale), e tra distributori e la CSEA e il GSE per i pagamenti degli oneri di sistema. L’utente che non paga la bolletta elettrica determina un mancato incasso al suo fornitore ed un danno anche al distributore che ha già anticipato di tasca sua gli oneri di sistema alla CSEA e al GSE che, tuttavia, spettano al cliente.

In base ad essa sarà restituita ai distributori una quota degli oneri che hanno già versato, ma che non potranno mai più incassare dai fornitori diventati insolventi, se in sofferenza economica, magari per la morosità dei loro clienti finali.

In precedenza, le normative prevedevano a carico dei venditori garanzie finanziarie in favore delle imprese distributrici a copertura degli oneri generali di sistema, mentre attualmente, le pronunce della giustizia amministrativa pongono a capo esclusivamente dei clienti finali, e non alle imprese di vendita, gli oneri generali di sistema.

Tuttavia, specifichiamo che si tratta di un falso allarme. Secondo una stima di ARERA infatti, sarà addebitato un costo orientativo di €. 2,00/2,20 annuale in bolletta al consumatore e, nel breve-medio periodo (almeno un anno), non ci sarà nessun aumento. E' in corso di emanazione una nuova Delibera dell’Autorità di Regolazione, che si attende a breve.

FAQ

1.       E’ vero che riceverò l’addebito in fattura del servizio elettrico dell’importo di €. 35,00 per i consumi degli utenti morosi?

No, non ti sarà addebitato questo importo, è solo un falso allarme.

2.      Cosa sono gli oneri di sistema?

Sono gli importi fatturati per coprire i costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico. Fra di essi, la messa in sicurezza del nucleare, gli incentivi alle fonti rinnovabili, la copertura del bonus elettrico, la copertura delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia.

3.     Non dovrò pagare nessun importo aggiuntivo per gli oneri di sistema?

Al momento non c’è nessuna certezza, presumibilmente ti sarà addebitato un importo orientativo di €. 2,00/2,20 annuale in bolletta, a partire da un termine che sarà deciso da ARERA. Potrai verificare gli aggiornamenti sul sito di Cittadinanzattiva.

4.      Come potrò segnalare eventuali criticità in tema di bollette?

Potrai rivolgerti per assistenza, in base alla residenza, al seguente Centro di tutela di Cittadinanzattiva.

5.      Chi ha stabilito che il mancato incasso degli oneri di sistema dovrà gravare sui consumatori finali?

Ci sono state pronunce della giustizia amministrativa che pongono a capo esclusivamente dei clienti finali, e non alle imprese di vendita, gli oneri generali di sistema. Mentre, in precedenza, le normative prevedevano a carico dei venditori garanzie finanziarie in favore delle imprese distributrici a copertura degli oneri generali di sistema

Rimborsi e indennizzi per i passeggeri di Trenitalia è in ritardo

Per chi viaggia con Trenitalia e giunge a destinazione con un ritardo compreso tra 30 e 59 minuti è previsto un indennizzo del 25% dell’importo del biglietto per i treni Frecciarossa, Frecciabianca e Frecciargento.

Per chi viaggia con Trenitalia (sulle Frecce e sulle altre tipologie di treni) e giunge a destinazione con un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti è previsto un indennizzo del 25% dell’importo del biglietto

Per chi viaggia con Trenitalia e giunge a destinazione con un ritardo compreso un indennizzo pari o superiore a 120 minuti è previsto un indennizzo pari al 50% (per tutte le tipologie di treni).

Per ritardi superiori alle 3 ore è invece previsto un indennizzo eccezionale del 100%, invece del normale indennizzo del 50% previsto dalla normativa vigente.

Ricordiamo che l’indennizzo può essere corrisposto entro 12 mesi, a scelta del cliente: con un bonus, in contanti per pagamenti effettuati in contanti o mediante il riaccredito per pagamenti effettuati con carta di credito

Rimborsi per i passeggeri Trenitalia

Per chi ha rinunciato al viaggio sui treni di lunga percorrenza sarà comunque riconosciuto un rimborso del 100% del biglietto non utilizzato indipendentemente dall’avvenuta soppressione del treno

Ricordiamo che le richieste di rimborso potranno essere avanzate entro il 31 marzo 2018

Per Trenitalia è possibile richiedere il rimborso presso la biglietteria al momento in cui si è verificato l’impedimento al viaggio. In caso di biglietto acquistato on line o tramite call center e non ancora ritirato, o di ticketless è invece possibile richiedere il rimborso integrale senza trattenute telefonando al call center di Trenitalia (a pagamento) o compilando il modulo di rimborso sul sito di Trenitalia , indicando il codice identificativo di prenotazione (PNR).

Se il rimborso non viene riconosciuto è possibile richiederlo inoltrando la richiesta direttamente a Trenitalia. Se Trenitalia prevede che il ritardo in partenza o in arrivo sia superiore a 60 minuti il viaggiatore ha diritto:

  • a ricevere pasti e bevande;

  • al pernottamento e al rimborso delle spese per informare i familiari del ritardo nell'arrivo, se il viaggio non può continuare nello stesso giorno e non risulti possibile la prosecuzione con autoservizi sostitutivi (bus o taxi).

Se questa assistenza non viene prestata, sarà possibile richiedere un risarcimento danni

Trenitalia con una comunicazione ad hoc sul proprio sito evidenzia che a causa del persistere dell’emergenza meteo, per la giornata di martedì 27 febbraio tutti i treni alta velocità in arrivo e partenza da Roma fermeranno nella stazione Roma Tiburtina e che in linea con il livello di emergenza previsto dai Piani neve e gelo, sarà garantito l’80% dei treni alta velocità e il 50% dei treni del trasporto regionale nel Lazio

Rimborsi e indennizzi per i passeggeri di Italo

Per chi ha viaggiato con Italo ed è giunto a destinazione con ritardi superiori ai 60 minuti, l’erogazione degli indennizzi avverrà in maniera automatica entro il prossimo 11marzo, senza bisogno di una espressa richiesta del passeggero.

Per ritardi superiori ai 120 minuti è invece previsto un indennizzo eccezionale del 100%, invece del normale indennizzo del 50% previsto dalla normativa vigente.

Per chi ha rinunciato al viaggio sarà comunque riconosciuto un rimborso del 100% Risarcimenti

Sia per Italo, che per Trenitalia sarà possibile in ogni caso richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti dovuti ai ritardi accumulati dai treni, come nel caso della perdita di chance o di occasioni di lavoro, di visite mediche prenotate da tempo, etc.

Per maggiori informazioni o ricevere assistenza sugli indennizzi e rimborsi è possibile rivolgersi a Cittadinanzattiva attraverso i centri di tutela sul territorio

Clicca qui per contattare la sede di riferimento territorialmente competente.
Per effettuare direttamente la segnalazione e richiedere tutela compila il form.

modulo di reclamo

Scarica il modulo di reclamo

Entro il prossimo 5 aprile gli operatori di telefonia, reti televisive e di comunicazioni elettroniche, dovranno necessariamente adeguarsi alle disposizioni che per i contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica impongono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi su base mensile o di multipli del mese. Il rinnovo dell’offerta telefonica e la fatturazione del servizio erogato non saranno più ogni 4 settimane, ma esclusivamente a ciclo mensile. In questo modo viene eliminata la tredicesima mensilità acquisita inconsapevolmente dagli utenti del settore telefonico e si ritorna ai 12 rinnovi annuali, che prima della entrata in vigore della legge erano arrivati a 13 con la modifica unilaterale dei 28 giorni.

Di fatto però la tredicesima mensilità resterà, ma verrà spalmata su 12 mensilità. I principali operatori telefonici si stanno adeguando alla norma inviando una comunicazione ad hoc sulla variazione contrattuale che di fatto andrà a prevedere un incremento del canone mensile pari a 8,6% pur mantenendo invariata la spesa annuale della offerta attiva. Quello che preoccupa afferisce alla modifica sostanziale del contratto che se prima prevedeva un servizio erogato su 28 giorni, da aprile sarà erogato su un ciclo mensile. In termini pratici potrebbe diminuire la quantità di giga, di minuti e di sms a disposizione degli utenti.

 

I cittadini intestatari di un’utenza elettrica, che non possiedono una televisione, per non pagare il canone Rai 2018 devono inviare all’Agenzia delle entrate il modulo di esenzione entro il 31 gennaio al fine di ottenere l’esonero dal pagamento del canone in bolletta per l’intero anno 2018. Il modulo è scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il modulo di esenzione deve essere presentato così:

1) Può essere compilato ed inviato online direttamente dal contribuente qualora possieda le credenziali di accesso ai servizi telematici Agenzia delle Entrate o Fisconline.

2) Può essere presentato sempre per via telematica rivolgendosi agli intermediari autorizzati Caf e ai commercialisti.

3) Può essere spedito per posta tramite una raccomandata contenente il modello di dichiarazione di non possesso tv e copia di un documento di identità al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.

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Dal 1°gennaio 2010 la domanda per ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità va inoltrata all'INPS  per via telematica collegandosi al sito www.inps.it. Con le nuove indicazioni normative del Decreto legge n. 90/14 i minori titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile, cecità o indennità di comunicazione per sordità non devono essere più sottoposti a nuova visita, al compimento della maggiore età, con relativa sospensione dei benefici: in via automatica possono continuare a percepire le prestazioni economiche e a godere dei benefici. L’interruzione dei benefici non è più regolare, anche per tutti gli altri invalidi civili e persone con handicap (già maggiorenni) in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità.

A seguito di confronto tra le Regioni, Trenitalia, le Associazioni e Comitati di pendolari è stato modificato, dal 1 ottobre 2017, l’algoritmo di calcolo delle tariffe sovraregionali su base proporzionale rispetto ai Km percorsi in ogni regione attraversata e che comporterà una riduzione dei prezzi degli abbonamenti.

L'algoritmo aveva generato una distorsione tariffaria con maggiori esborsi per alcune  tratte sovraregionali rispetto a quelle regionali. 

Premessa
Cittadinanzattiva, attraverso l’Agenzia per la Valutazione civica, promuove la cultura della valutazionedei servizi e delle politiche pubbliche dal punto di vista civico in vari ambiti (salute, scuola, giustizia, servizi locali) a livello locale e nazionale.

Nell’ambito delle politiche sanitarie pubbliche, l’innovazione rappresenta una sfida per l’intera comunità e per il benessere e il miglioramento della qualità della vita di cittadini e pazienti. La sostenibilità complessiva dell’assistenza sanitaria e la responsabilità di assicurare servizi efficaci, efficienti, equi e rispettosi nei confronti dei cittadini impone che le valutazioni delle nuove tecnologie sanitarie siano frutto di un processo partecipato. Per tali ragioni, Cittadinanzattiva - quale movimento di partecipazione civica e tutela dei diritti dei cittadini in Italia e in Europa - considera determinante il coinvolgimento dei cittadini nell’Health Tecnology Assessment (HTA).

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